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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 00284/2025

Testo disponibile della fonte

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024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende . -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizi a amministrativa della Sicilia n. 207/2024,depositata il 18/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. rilevatoche: - R iccardo Incardona ha proposto ricorso , affidato ad un unico motivo, avverso la pronuncia con cui il Consiglio di Giusti zia amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato la legittim ità dell’ordinanza n. 86/2017 del Comune di Vittoria con cui era stata disposta la demolizione di alcuni manufatti edilizi realizzati in assenza di permesso a costruire, denunciando l’ eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il C onsiglio per aver individuato autonomamente le opere da demolire, non descritte nel provvedimento impugnato, e per aver affermato che dette opere necessitavano del permesso a costruire pur trattandosi di interventi che non avevano determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; - che secondo il ricorrente era stata così effettua ta dal giudicante una propria valutazione di merito, s o stituendosi a lla P.A., avendo reputato erroneamente ininfluente che gli accertamentifossero stati svolti in applicazione dell’art. 5 della L.R. 37/1985, non più in vigore poiché abrogato dall’art. 30 della L.R. 16/2016. - l a Prima Presidente ha depositato , in data 5.6.2024, una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , ravvisando la manifesta infondatezza del ricorsoe il ricorrente , con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione.

Ritenutoche : - l’ istanza di decisione non è corredata da una nuova procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., il che rende necessario valutare gli effetti e l ’eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma terzo, lett. n) del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore simunisca della procura speciale per richiedere la decisione , tenendo conto della previsionedell’art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; - la rilevanza della questione rend a opportun a la trattazion e del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette la causa all’udienza pubblica delgiorno 11 marzo 2025.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende . -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizi a amministrativa della Sicilia n. 207/2024,depositata il 18/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. rilevatoche: - R iccardo Incardona ha proposto ricorso , affidato ad un unico motivo, avverso la pronuncia con cui il Consiglio di Giusti zia amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato la legittim ità dell’ordinanza n. 86/2017 del Comune di Vittoria con cui era stata disposta la demolizione di alcuni manufatti edilizi realizzati in assenza di permesso a costruire, denunciando l’ eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il C onsiglio per aver individuato autonomamente le opere da demolire, non descritte nel provvedimento impugnato, e per aver affermato che dette opere necessitavano del permesso a costruire pur trattandosi di interventi che non avevano determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; - che secondo il ricorrente era stata così effettua ta dal giudicante una propria valutazione di merito, s o stituendosi a lla P.A., avendo reputato erroneamente ininfluente che gli accertamentifossero stati svolti in applicazione dell’art. 5 della L.R. 37/1985, non più in vigore poiché abrogato dall’art. 30 della L.R. 16/2016. - l a Prima Presidente ha depositato , in data 5.6.2024, una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , ravvisando la manifesta infondatezza del ricorsoe il ricorrente , con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione. Ritenutoche : - l’ istanza di decisione non è corredata da una nuova procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., il che rende necessario valutare gli effetti e l ’eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma terzo, lett. n) del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore simunisca della procura speciale per richiedere la decisione , tenendo conto della previsionedell’art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; - la rilevanza della questione rend a opportun a la trattazion e del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa all’udienza pubblica delgiorno 11 marzo 2025. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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