CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capotorto-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania Sez. dist. di Salerno n. 3813/2021 depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31387/2021Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 10053/2026Data pubblicazione 18/04/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,impugnò l’avviso di pagamento n. 5644-2018, relativo alla TARSU perl’anno 2013, dell’importo di € 11.859,43.La contribuente, esercente attività di produzione di abbigliamento,contestò la legittimità dell’avviso per avere adempiuto ai suoi obblighi didenuncia in ordine alla produzione di rifiuti speciali e per i quali il comunenon aveva detratto dalle superfici tassabili tali aree esenti dal tributo.Contestò, inoltre, l’applicabilità del regolamento comunale che era statoapprovato solo il 21.7.2016.In primo grado il ricorso fu disatteso nella considerazione che l'atto amonte dell'avviso fosse quello del 1996 e che la contribuente non avesseeccepito né la sussistenza di eventuale convenzione con ditta idonea asmaltire i rifiuti speciali né idonea planimetria necessaria allaindividuazione della superficie tassabile e di quella esente.Nel dettaglio, il giudice di merito affermò che “le Commissioni hanno ilpotere di disapplicare una norma regolamentare che trovasi in contrastocon una disposizione normativa primaria alla luce di Cassazione inmateria. Da ciò deriva che i rifiuti speciali astrattamente assimilabili,mancando la norma regolamentare, non possono essere assimilati agliurbani con la conseguenza che per essi viene meno il potere impositivo delcomune.”La delibera comunale n. 46/98 aveva stabilito l’assimilazione dei rifiutispeciali a quelli urbani indipendentemente dalle quantità di rifiuti specialiprodotti, e quindi deve essere disapplicata. Anche il richiamo allasuccessiva delibera comunale con la quale il comune ha provveduto asanare la falla inserendo, per l’assimilabilità dei rifiuti speciali, criteriNumero registro generale 31387/2021Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 10053/2026Data pubblicazione 18/04/2026quantitativi, non risulta conferente in quanto tale atto è successivoall’anno di imposta in discussione.Data l'assorbenza di tale motivo rispetto agli altri gli stessi nonvengono valutati non assumendo rilievo che per le annualità precedentiera intervenuta transazione tra le parti.”Avverso la predetta decisione ricorre il Comune di Sarno, resiste concontroricorso la società contribuente.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13-03-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione,ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del1993 nonché l’omesso esame e motivazione circa punto decisivo dellacontroversia prospettato dalle parti.Il giudice di merito avrebbe errato perché si sarebbe limitato adannullare l’avviso laddove, una volta disapplicato il regolamento, avrebbetrovato applicazione l’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 conconseguente onere gravante sulla parte di dimostrare la sussistenza deirequisiti per beneficiare dell’esenzione.Al profilo di diritto di cui innanzi si aggiunge il profilo di merito, inrelazione al detto onere, poiché il ricorrente contesta l’omesso esame dellacircostanza che la società non abbia mai provveduto a comunicare la partedi superficie che produceva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.2. Il motivo è fondato.Com’è noto, una volta disapplicata la delibera comunale, l’esercizioillegittimo del potere di assimilazione può essere equiparato al mancatoesercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbaniNumero registro generale 31387/2021Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 10053/2026Data pubblicazione 18/04/2026da parte del Comune. Ciò comporta, come più volte affermato da questaCorte che, detti rifiuti non siano di per sé esenti da tassazione ma chesono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dal d.lgs. n. 507del 1993, art. 62 comma 3, che rapporta la stessa alle superfici dei localioccupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie incui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti specialinon assimilati (Cass. Sez. T, n. 1975/2018; Cass. Sez. T, n. 15983/2020;Cass. Sez. T, n. 4423/2023; Cass. Sez. T, n. 15722/2024).L'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, infatti, prevede che «nelladeterminazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella partedi essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione siformano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento deiquali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in basealle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficienon tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie dipercentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività vienesvolta».Va, inoltre, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citatoart. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti inproprio integra comunque un'eccezione i cui presupposti spetterà alcontribuente allegare e provare (cfr. Cass. Sez. T, n. 4766/2004, Cass.Sez. T, n. 775/2011, Cass. Sez. T, n. 16235/2015). In particolare,incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazionecomunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che,per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessivasuperficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame –per quanto riguarda al presupposto della occupazione di aree nel territoriocomunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatticostituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, perNumero registro generale 31387/2021Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 10053/2026Data pubblicazione 18/04/2026quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a caricodell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, exart. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcunearee dalla superficie tassabile; sicché il detto principio non può operarecon riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficietassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, ripetesi,un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloroche occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale(Cass. Sez. T, n. 16235/2015).Nella specie, il giudice di merito si è limitato a disapplicare ilregolamento ed accogliere il ricorso senza previamente valutare lasussistenza delle condizioni per fruire dell’esenzione e, dunque, senzavalutare che la società contribuente avesse adempiuto ai relativi oneriprobatori.In conclusione, il motivo è accolto.2. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5, c.p.c., l’omesso esame e l’insufficiente motivazione circa unpunto decisivo della controversia prospettato dalla parte nonché laviolazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 22 del 1997e 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993; l’assenza di prova del contribuente eviolazione dell’art. 116 c.p.c.In buona sostanza la società contribuente non avrebbe mai provato diaver presentato dichiarazione al Comune di cui afferma il verificarsi delpresupposto per l’esenzione e, pertanto, il pagamento è dovuto.Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima censura.3. In conclusione, deve accogliersi la prima censura, assorbita laseconda, e, per l’effetto, la decisione deve essere cassata con rinvio allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez.distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per laquantificazione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 31387/2021Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 10053/2026Data pubblicazione 18/04/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]