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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:27
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0050 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 maggio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Guidici , La societ Acciaierie e Ferriere di [OSCURATO:PERSONA] stata costituita nel 1955 dal sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta «Metalsider», e da suo figlio [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva una partecipazione in tale ditta.

Al momento della costituzione della societ, la Metalsider esercitava il commercio di prodotti metallurgici e di rottame. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver iniziato la propria attivit siderurgica nel febbraio 1957.

È comunque nel corso di detto anno che essa effettuò le prime dichiarazioni di rottame; essa dichiarò delle giacenze iniziali di 1300 tonnellate, al 1 o febbraio 1957, e un consumo di 7866 t per il periodo febbraio 1957 — novembre 1958.

Un conteggio provvisorio per detto periodo le riconobbe un saldo attivo di 4090686 lire, ma da successivi controlli risultò che essa aveva esercitato un'attivit siderurgica gi prima del febbraio 1957: il consumo di rottame fu determinato in 2434 t per il periodo giugno 1956 — gennaio 1957 e in 13399 t per il periodo febbraio 1957 — novembre 1958.

Le fu notificato un nuovo conteggio, che fu modificato in seguito ad indagini.

In definitiva, l'[OSCURATO:PERSONA] determinava in 1475 e, rispettivamente, 9102 t il consumo dei due periodi.

Il 19 maggio 1965 venivano adottate due decisioni individuali di cui l'una stabiliva in 10577 t l'imponibile complessivo e l'altra ingiungeva all'impresa di versare la somma di 5882957 lire.

Sono queste le due decisioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] vi chiede l'annullamento con un ricorso in cui essa conclude ormai solo in questo senso e che si fonda su un solo motivo, cio la violazione degli articoli 3, 4, 5, 6 della decisione 2-57.

All'inizio l'impresa vi aveva pure chiesto di annullare, in quanto occorra, le decisioni generali 2-57 e 7-63 e di rinviare la pratica all'[OSCURATO:PERSONA] affinch questa le restituisca gli importi indebitamente riscossi, maggiorati degli interessi, e le risarcisca il danno subito.

A sostegno della domanda d'annullamento essa aveva del pari sollevato la questione del carattere definitivo o provvisorio del conteggio che le era stato notificato, concludendo che nel primo caso il conteggio sarebbe stato irregolare in quanto fondato su un atto generale provvisorio, irregolarit che a suo parere costituiva sviamento di potere.

In seguito pero alle eccezioni ed ai chiarimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente limitava la sua critica alle due decisioni individuali connesse del 19 maggio 1965, denunziando unicamente la violazione della decisione 2-57.

La controversia chiaramente delimitata.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha considerato come rottame d'acquisto le scorte in possesso della [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della sua attivit.

L'impresa ha sostenuto anzitutto che il sistema di perequazione prende in considerazione soltanto i trasferimenti di propriet contro un prezzo pagato in denaro, restando escluse le operazioni che, senza pagamento, implicano soltanto il trasferimento della propriet fra due societ aventi gli stessi soci.

Ciò sarebbe tanto piò vero quando una nuova impresa, costituita dallo stesso nucleo familiare, succede all'antica proprietaria che cessa di esistere.

Piò precisamente, i due soci della Metalsider avrebbero costituito nel 1955 la [OSCURATO:PERSONA] abbandonando la loro attivit di commercianti di rottame per dare inizio ad un'attivit siderurgica.

Sarebbe lo stesso «nucleo familiare» quello che ha utilizzato all'inizio le scorte giacenti presso la Metalsider.

Ponendosi quindi su un terreno piò giuridico, la ricorrente pretende di dedurre dall'articolo 4 del regolamento 2-57 che le scorte di rottame esistenti all'inizio del primo periodo di conteggio non debbano essere prese in considerazione ai fini dei contributi.

Se le imprese gi esistenti all'atto dell'entrata in vigore della perequazione non erano tenute a versare dei contributi per il consumo del rottame tratto dalle scorte, si dovrebbe, a pena di violare il principio di non discriminazione, ammettere del pari che le imprese che hanno iniziato la loro attivit dopo l'istituzione del sistema non sono neanch'esse tenute a pagare i contributi per le scorte di cui disponevano al momento della prima infornata.

L'argomentazione della societ si svolge intorno a tre idee che non esigono una lunga trattazione.

1. La ditta individuale Metalsider e la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero di fatto un'unica impresa, con la conseguenza che le 1300 tonnellate in contestazione provenienti dalla prima apparterrebbero del pari alla seconda e sarebbero quindi sottratte alle norme relative, alla perequazione.

Voi avete però affermato che «il concetto di impresa ai sensi del trattato si identifica con quello di persona fsica o giuridica» (cause 42 e 49-59 — Snupat — Raccolta VII, pag. 97).

Una ditta individuale ed una societ per azioni, avendo ciascuna una propria personalit, non possono costituire un'unica impresa ai sensi del trattato.

Lo stesso si dica del «nucleo familiare» di cui parla la ricorrente, nucleo che può avere una rilevanza sociologica, ma non giuridica.

Una volta assodata l'autonomia delle due imprese, il rottame in possesso della [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della sua attivit dev'essere considerato come rottame «d'acquisto», anche se non stato pagato in denaro.

La nozione di acquisto serve infatti semplicemente a distinguere il rottame proveniente dall'esterno da quello di risorse proprie.

2. Il secondo punto dell'argomentazione che si tratterebbe di scorte non tassabili.

Tutto il rottame d'acquisto, cio proveniente dal mercato, soggetto, non appena ricevuto dall'acquirente, agli oneri della perequazione, ad eccezione di quello venduto o ceduto a terzi; questo quanto stabiliscono gli articoli 3 della decisione 22-54, 2 e 3 della decisione 14-55.

Giacch una parte di tali acquisti non immediatamente utilizzata ma viene passata a scorte, si deve evitare che essa sia colpita una seconda volta in occasione dell'infornamento.

È questa la ragione per cui l'articolo 4 della decisione 2-57 stabilisce che, agli effetti dei contributi di perequazione, il consumo di rottame d'acquisto dev'essere calcolato, per ciascun periodo di conteggio, deducendo dal consumo complessivo la diminuzione delle scorte.

Nella fattispecie, il rottame in contestazione stato «consumato» ed era stato «acquistato» ai sensi delle decisioni sulla perequazione.

Esso era stato iscritto in seguito, all'atto della prima dichiarazione, sotto la voce «scorte al primo giorno del mese»; la ricorrente però non avrebbe dovuto dar loro questa denominazione in luogo di quella di «rottame d'acquisto ricevuto», di conseguenza soggetto ai contributi.

Nella replica, l'impresa infine afferma in modo del tutto gratuito che il rottame di cui trattasi era già in possesso della Metalsider al momento dell'entrata in vigore del sistema di perequazione.

Questo assunto non è suffragato da alcun elemento di prova ed è d'altronde inconferente, giacch la Metalsider e la [OSCURATO:PERSONA] sono due imprese distinte.

3. Resta infine la discriminazione di cui sarebbero vittime le imprese che hanno iniziato la loro attivit dopo l'entrata in vigore della perequazione rispetto alle imprese gi esistenti.

Le scorte in possesso delle prime sono state tassate all'atto del loro ricevimento; le imprese gi esistenti hanno fruito di un regime diverso.

Questa differenza di trattamento facile a spiegarsi.

Le imprese anteriori alla perequazione hanno pagato un prezzo di mercato sul quale la perequazione non aveva esercitato alcuna influenza; le altre, al momento dell'acquisto del rottame, hanno fruito degli effetti della perequazione.

Le situazioni di fatto non essendo uguali, non vi discriminazione.

Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], tassando come rottame d'acquisto le scorte con cui essa ha iniziato la propria attivit, non ha commesso alcun errore n ha violato la decisione 2-57.

Concludo — per il rigetto del ricorso, — ponendosi le spese a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0050 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 maggio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Guidici , La societ Acciaierie e Ferriere di [OSCURATO:PERSONA] stata costituita nel 1955 dal sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta «Metalsider», e da suo figlio [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva una partecipazione in tale ditta. Al momento della costituzione della societ, la Metalsider esercitava il commercio di prodotti metallurgici e di rottame. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver iniziato la propria attivit siderurgica nel febbraio 1957. È comunque nel corso di detto anno che essa effettuò le prime dichiarazioni di rottame; essa dichiarò delle giacenze iniziali di 1300 tonnellate, al 1 o febbraio 1957, e un consumo di 7866 t per il periodo febbraio 1957 — novembre 1958. Un conteggio provvisorio per detto periodo le riconobbe un saldo attivo di 4090686 lire, ma da successivi controlli risultò che essa aveva esercitato un'attivit siderurgica gi prima del febbraio 1957: il consumo di rottame fu determinato in 2434 t per il periodo giugno 1956 — gennaio 1957 e in 13399 t per il periodo febbraio 1957 — novembre 1958. Le fu notificato un nuovo conteggio, che fu modificato in seguito ad indagini. In definitiva, l'[OSCURATO:PERSONA] determinava in 1475 e, rispettivamente, 9102 t il consumo dei due periodi. Il 19 maggio 1965 venivano adottate due decisioni individuali di cui l'una stabiliva in 10577 t l'imponibile complessivo e l'altra ingiungeva all'impresa di versare la somma di 5882957 lire. Sono queste le due decisioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] vi chiede l'annullamento con un ricorso in cui essa conclude ormai solo in questo senso e che si fonda su un solo motivo, cio la violazione degli articoli 3, 4, 5, 6 della decisione 2-57. All'inizio l'impresa vi aveva pure chiesto di annullare, in quanto occorra, le decisioni generali 2-57 e 7-63 e di rinviare la pratica all'[OSCURATO:PERSONA] affinch questa le restituisca gli importi indebitamente riscossi, maggiorati degli interessi, e le risarcisca il danno subito. A sostegno della domanda d'annullamento essa aveva del pari sollevato la questione del carattere definitivo o provvisorio del conteggio che le era stato notificato, concludendo che nel primo caso il conteggio sarebbe stato irregolare in quanto fondato su un atto generale provvisorio, irregolarit che a suo parere costituiva sviamento di potere. In seguito pero alle eccezioni ed ai chiarimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente limitava la sua critica alle due decisioni individuali connesse del 19 maggio 1965, denunziando unicamente la violazione della decisione 2-57. La controversia chiaramente delimitata. L'[OSCURATO:PERSONA] ha considerato come rottame d'acquisto le scorte in possesso della [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della sua attivit. L'impresa ha sostenuto anzitutto che il sistema di perequazione prende in considerazione soltanto i trasferimenti di propriet contro un prezzo pagato in denaro, restando escluse le operazioni che, senza pagamento, implicano soltanto il trasferimento della propriet fra due societ aventi gli stessi soci. Ciò sarebbe tanto piò vero quando una nuova impresa, costituita dallo stesso nucleo familiare, succede all'antica proprietaria che cessa di esistere. Piò precisamente, i due soci della Metalsider avrebbero costituito nel 1955 la [OSCURATO:PERSONA] abbandonando la loro attivit di commercianti di rottame per dare inizio ad un'attivit siderurgica. Sarebbe lo stesso «nucleo familiare» quello che ha utilizzato all'inizio le scorte giacenti presso la Metalsider. Ponendosi quindi su un terreno piò giuridico, la ricorrente pretende di dedurre dall'articolo 4 del regolamento 2-57 che le scorte di rottame esistenti all'inizio del primo periodo di conteggio non debbano essere prese in considerazione ai fini dei contributi. Se le imprese gi esistenti all'atto dell'entrata in vigore della perequazione non erano tenute a versare dei contributi per il consumo del rottame tratto dalle scorte, si dovrebbe, a pena di violare il principio di non discriminazione, ammettere del pari che le imprese che hanno iniziato la loro attivit dopo l'istituzione del sistema non sono neanch'esse tenute a pagare i contributi per le scorte di cui disponevano al momento della prima infornata. L'argomentazione della societ si svolge intorno a tre idee che non esigono una lunga trattazione. 1. La ditta individuale Metalsider e la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero di fatto un'unica impresa, con la conseguenza che le 1300 tonnellate in contestazione provenienti dalla prima apparterrebbero del pari alla seconda e sarebbero quindi sottratte alle norme relative, alla perequazione. Voi avete però affermato che «il concetto di impresa ai sensi del trattato si identifica con quello di persona fsica o giuridica» (cause 42 e 49-59 — Snupat — Raccolta VII, pag. 97). Una ditta individuale ed una societ per azioni, avendo ciascuna una propria personalit, non possono costituire un'unica impresa ai sensi del trattato. Lo stesso si dica del «nucleo familiare» di cui parla la ricorrente, nucleo che può avere una rilevanza sociologica, ma non giuridica. Una volta assodata l'autonomia delle due imprese, il rottame in possesso della [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della sua attivit dev'essere considerato come rottame «d'acquisto», anche se non stato pagato in denaro. La nozione di acquisto serve infatti semplicemente a distinguere il rottame proveniente dall'esterno da quello di risorse proprie. 2. Il secondo punto dell'argomentazione che si tratterebbe di scorte non tassabili. Tutto il rottame d'acquisto, cio proveniente dal mercato, soggetto, non appena ricevuto dall'acquirente, agli oneri della perequazione, ad eccezione di quello venduto o ceduto a terzi; questo quanto stabiliscono gli articoli 3 della decisione 22-54, 2 e 3 della decisione 14-55. Giacch una parte di tali acquisti non immediatamente utilizzata ma viene passata a scorte, si deve evitare che essa sia colpita una seconda volta in occasione dell'infornamento. È questa la ragione per cui l'articolo 4 della decisione 2-57 stabilisce che, agli effetti dei contributi di perequazione, il consumo di rottame d'acquisto dev'essere calcolato, per ciascun periodo di conteggio, deducendo dal consumo complessivo la diminuzione delle scorte. Nella fattispecie, il rottame in contestazione stato «consumato» ed era stato «acquistato» ai sensi delle decisioni sulla perequazione. Esso era stato iscritto in seguito, all'atto della prima dichiarazione, sotto la voce «scorte al primo giorno del mese»; la ricorrente però non avrebbe dovuto dar loro questa denominazione in luogo di quella di «rottame d'acquisto ricevuto», di conseguenza soggetto ai contributi. Nella replica, l'impresa infine afferma in modo del tutto gratuito che il rottame di cui trattasi era già in possesso della Metalsider al momento dell'entrata in vigore del sistema di perequazione. Questo assunto non è suffragato da alcun elemento di prova ed è d'altronde inconferente, giacch la Metalsider e la [OSCURATO:PERSONA] sono due imprese distinte. 3. Resta infine la discriminazione di cui sarebbero vittime le imprese che hanno iniziato la loro attivit dopo l'entrata in vigore della perequazione rispetto alle imprese gi esistenti. Le scorte in possesso delle prime sono state tassate all'atto del loro ricevimento; le imprese gi esistenti hanno fruito di un regime diverso. Questa differenza di trattamento facile a spiegarsi. Le imprese anteriori alla perequazione hanno pagato un prezzo di mercato sul quale la perequazione non aveva esercitato alcuna influenza; le altre, al momento dell'acquisto del rottame, hanno fruito degli effetti della perequazione. Le situazioni di fatto non essendo uguali, non vi discriminazione. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], tassando come rottame d'acquisto le scorte con cui essa ha iniziato la propria attivit, non ha commesso alcun errore n ha violato la decisione 2-57. Concludo — per il rigetto del ricorso, — ponendosi le spese a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.