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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22830/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA1 di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sagtAe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]: il Sostituto procuratore generale, presso questa Suprema Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 21 maggio 2021, confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale che lo aveva ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e del delitto di cui al capo 26, relativo all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Si era ritenuta la partecipazione dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti cui, tra gli altri, prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, [OSCURATO:PERSONA], classe 1993, [OSCURATO:PERSONA] classe 1971, [OSCURATO:PERSONA], classe 1987. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, era esecutore delle direttive delle figure di vertice e, in particolare, ottemperava alle mansioni delegate da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, prelevando e occultando la sostanza stupefacente e predisponendo le confezioni da esibire agli acquirenti.

Nella specie il 9 febbraio 2018 aveva dato esecuzione all'ordine dell'anzidetto Pesce di prelevare la sostanza stupefacente dal luogo in cui era custodita; aveva confezionato le dosi, poi consegnate a [OSCURATO:PERSONA], che le aveva mostrate ad un possibile acquirente, il quale dal suo canto ne prelevava un campione per saggiarne la qualità.

Si osservava come l'associazione avesse il suo nucleo centrale in Rosarno e come fosse attiva almeno dal 2017, con una serie di condotte che davano conto della sua attuale permanenza.

Il materiale su cui si è fondata l'ordinanza si compendiava essenzialmente nelle intercettazioni delle conversazioni tra diversi soggetti.

Costoro erano coinvolti nella cessione e nella commercializzazione illecita della sostanza stupefacente, collocata dagli aderenti sul mercato della distribuzione.

Ruolo direttivo nella struttura era attribuito a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, che aveva diretto l'associazione anche durante la sua latitanza e attraverso l'aiuto e il sostegno dato da [OSCURATO:PERSONA], classe 1993, anch'egli avente ruolo direttivo, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], classe 1987.

Entrambi avevano assicurato il dispiegarsi delle dinamiche associative, sia nel periodo di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] 1992, che all'indomani della sua cattura.La sostanza era acquisita in ragione di collegamenti diversificati con le altre compagini ed era trasferita al nord Italia, attraverso l'intermediazione di corrieri (tra cui Megna) che ne curavano il trasporto e la collocazione nell'area torinese, avviandola alla distribuzione.

Le conversazioni a disposizione, si è anticipato, permettevano di appurare che il 9 febbraio 2018 [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, era intento a confezionare un campione di sostanza stupefacente da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] (suocero di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992) per far verificare la qualità di essa ad un acquirente.

Dalle intercettazioni si ricostruiva che [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, si recava da Preiti per la consegna del campione anzidetto.

Il possibile acquirente aveva visionato la sostanza e l'aveva ritenuta "scura"; si era, comunque, riservato la facoltà di acquistarla. [OSCURATO:PERSONA], riteneva il Tribunale del riesame, aveva detenuto la sostanza stupefacente, per conto di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993.

La droga, prelevata dal ricorrente, era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, la confezionavano in dosi e la cedevano a Preiti, per la vendita all'acquirente.

Si trattava di un pacco da 2 Kg che [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal luogo di occultamento, elemento che induceva a ritenere che il ricorrente avesse posto in essere una condotta rilevante, sia per il delitto-fine, che in funzione della compagine associativa.

Evidenziava il Tribunale come le investigazioni stesse avevano rivelato un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] anche nell'attività di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, tanto che costui era stato tratto in arresto in un immobile messo a disposizione dal ricorrente.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una spedizione di sostanza stupefacente, pari a 15 kg, dopo il sequestro da parte della polizia giudiziaria, si era recato con Cacciola e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, all'epoca latitante (9 gennaio 2018).

Anche il 20 gennaio 2018 [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto in una operazione di gestione della sostanza stupefacente.

Dopo un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1971) con il latitante, si pianificava la consegna di droga che sarebbe stata prelevata da Giacchino (individuato nell'odierno ricorrente).

Altra conversazione rilevante era quella intrattenuta dalla moglie del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, durante la quale la donna lamentava di non aver ricevuto nessun rimborso per le attività svolte nell'interesse del latitante e che non le era stata neppure consegnata la quantità di 5 kg di droga che [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, aveva promesso come corrispettivo del favoreggiamento assicuratogli.Questi elementi in uno al dato relativo ai comportamenti e al contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] inducevano a ritenere che costui fosse intraneo all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Lo spaccio e la gestione degli stupefacenti, invero, era una delle attività cui il clan di ‘ndrangheta era interessato ed in cui era impegnato attivamente il ricorrente; ad esse contribuiva [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza del luogo di occultamento della sostanza, rivelatogli dai vertici della struttura, che avevano, pertanto, massima fiducia.

Sulle esigenze cautelari, il clima esistente tra componenti della comunità territoriale e quella criminale di riferimento era elemento che, secondo il Tribunale, avrebbe agevolato la dispersione della prova e la possibilità di sottrarsi alle indagini della polizia giudiziaria.

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e l'attività svolta aveva dimostrato come costui avesse avuto contatti e collegamenti con i vertici di mafia, così contribuendo all'associazione in contestazione e rendendo attuale il pericolo concreto di reiterazione. crL e›,tan4.a_ta La modesta #3134~ temporale dei fatti e la mancanza di dissociazione davano, infine, conto dell'attualità del rischio di recidiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione e il travisamento dei dati a disposizione.

Non sarebbe stato corretto a giudizio del ricorrente un ragionamento volto a frazionare gli elementi a carico.

Piuttosto dalle stesse intercettazioni emergeva come il ricorrente fosse un soggetto scarsamente affidabile.

Né emergeva la prova che alla data del 9 febbraio 2018 fosse stato raggiunto l'accordo per la cessione della droga.

Il travisamento stava nel fatto che il Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] concorrente nell'offerta in vendita della droga.

La motivazione era, poi, illogica quanto al capo 4 della rubrica, relativamente all'associazione di cui all'art 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Da un lato, si sarebbe dovuto valutare che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente della finalità d'uso della sua vettura, da parte di Pesce e Cacciola -che si recavano a incontrare il latitante- e, dall'altro, che egli poteva non sapere che si sarebbe discusso di questioni legate allo stupefacente.

Del resto, la condotta di favoreggiamento tenuta non equivaleva a provare quella di partecipazione e, per altro verso, il nominativo Giacchino, contenuto nell'intercettazione non si era inteso sulla scorta di quali elementi fosse stato messo in collegamento con il ricorrente.

La stessa famiglia di [OSCURATO:PERSONA] era estranea a quel circuito e sarebbe stata ricompensata, in maniera del tutto occasionale, per l'opera prestata in favore del latitante.

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era legato solo al favoreggiamento della latitanza, per cui il ricorrente aveva pagato, ma non v'erano elementi che potessero dare conto del contributo associativo.

La stessa uscita di scena, dopo il febbraio 2018, dimostrava che non v'era gravità indiziaria a suo carico e attualità delle esigenze cautelari.

Egli non aveva disponibilità di utenze telefoniche; non utilizzava linguaggio criptico; non aveva contatti con altri associati, se non con Cacciola e Pesce.

Al contrario, si era ritenuta la sua partecipazione, valorizzando la contiguità con gli altri appartenenti, senza considerare la possibile occasionalità e facendo riferimento alla affidabilità e alla infungibilità di ruolo, tutti elementi congetturali e ritratti da un ragionamento errato.

Non si era considerata, piuttosto, la stabilità dell'accordo tra i partecipi, elemento essenziale e indefettibile per configurare l'esistenza del sodalizio.

Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen., si sarebbe dovuto considerare che il ricorrente non era un componente del sodalizio mafioso, così come la sua famiglia era estranea a quelle logiche di tipo associativo.

Anche la consapevolezza del fine avuto di mira dagli agenti doveva essere oggetto di conoscenza e di volontà per aversi l'aggravante in esame, elemento che, al contrario, non ricorreva nella fattispecie, in funzione della cosca di riferimento.

Il fine di favorire la cosca direttamente doveva essere sorretto da un dolo specifico, non rilevando possibili vantaggi indiretti.

Esso fine doveva essere obiettivo, diretto verso l'associazione e non verso un singolo aderente.

In punto di esigenze cautelari si censura, al pari, la motivazione resa.

Facevano difetto nella specie, infatti, i requisiti di concretezza e attualità.

Il reato era contestato e accertato come commesso da ottobre 2017 a febbraio 2018.

Si trattava di un'imputazione chiusa che risaliva a circa tre anni prima dell'esame cautelare coltivato dai giudici di merito.

L'avvenuto arresto anche degli altri consociati costituiva un requisito autolimitante del profilo cautelare contrariamente ritenuto.

In realtà l'ordinanza in questione non conteneva un'autonoma valutazione sulla posizione del ricorrente e il riferimento a tale [OSCURATO:PERSONA] contenuto nell'ordinanza era un elemento che rappresentava la fondatezza della doglianza.

Né risultava appagante la valutazione sulla scelta di applicare la misura di massimo rigore.

Quanto alla valutazione del rischio di reiterazione essa si sarebbe dovuta considerare non sulla scorta di una mera potenzialità del pericolo, ma fondando il ragionamento su dati concreti e obiettivi.

Gran parte dei soggetti intranei alla cosca erano stati oramai attinti da misura con la conseguenza che era difficile ipotizzare una reiterazione in concreto dei reati;né si sarebbe potuta ipotizzare una eventualità di rischio siffatto in capo a un soggetto oramai conosciuto dalle forze dell'ordine.

Al pari faceva difetto la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, oltre a non aver spiegato il Tribunale della libertà la ragione per la quale le presunte esigenze cautelari non potessero essere controllate con una misura diversa da quella in atto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. In primo luogo, il rilievo sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova, relativamente alla cessione della sostanza stupefacente oggetto di contestazione al capo 26, non coglie nel segno.

Né ha significato decisivo quello inerente alla considerazione che il ricorrente si presentava come soggetto inaffidabile, profilo che sarebbe emerso dal contenuto delle intercettazioni.

Invero, non è l'espressione pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1993) a permettere la conclusione proposta dalla difesa, né da essa si può inferire l'interpretazione che gli altri sodali considerassero [OSCURATO:PERSONA] un soggetto, appunto, inaffidabile, così ritenendo che egli non fosse nella condizione di prendere parte alla attività illecita oggetto di contestazione al capo

26. Al di là del commento utilizzato, le intercettazioni segnavano una partecipazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] all'episodio e il contenuto delle captazioni dimostrava come la condotta illecita si fosse verificata in quella specifica congiuntura con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso parte al confezionamento della droga da cedere e da consegnare a Preiti.

In tal senso non ricorre nessun travisamento della prova e la partecipazione del ricorrente alla condotta illecita è ritratta proprio dal contenuto delle conversazioni.

Del resto che il dato non rispondeva a realtà si ricava dall'andamento dei fattip dal ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che aveva protettele favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992; quella indicata era -contrariamente a quanto argomentato dalla difesa- una mansione di estrema rilevanza e che postulava massima affidabilità del soggetto a ciò deputato.

Devono essere, pertanto, disattese le doglianze sviluppate sul punto, essenzialmente in fatto e finalizzate a ottenere una valutazione diversa da quella operata dai giudici di merito.

3. Quanto alla partecipazione alla struttura associativa non sono decisivi, in funzione dell'esclusione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], i rilievi svolti su diversi particolari e, tra questi, quelli relativi alla messa a disposizione dell'auto da parte del ricorrente per le esigenze di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e Cacciola legate agli incombenti connessi alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), oltre che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il favoreggiamento della latitanza, aspetto che, tuttavia, non dimostrerebbe la partecipazione associativa.

In questa logica gli stessi incontri e le frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA], classe 1993, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (1987) erano, secondo il ricorrente, aspetti legati alla gestione del latitante e non ad un'a ffectio societatis di cui non v'era al contrario prova. a IAD. h Il ragionamento posto a--fOnGtel-R9eftter del ricorso è privo di fondamento. \ol Non sono indicatori rilevanti della partecipazione associativa, né la mancanza di un'utenza dedicata al narcotraffico, né il mancato uso di un linguaggio criptico, né il fatto che egli non abbia preso parte a nessun delitto fine, o non abbia avuto contatti con altri soggetti associati, diversi da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987).

Si tratta, invero, di particolari commissivi su singoli aspetti della condotta che ben possono non sussistere, senza per ciò solo incidere sulla azione di adesione al gruppo associativo.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è da ritenersi «a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo; in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione» (Sez.2, n. 4976 del 17/01/1997, P.M. e Accardo, Rv. 207845; Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282139).

Ciò fa intendere come anche il favoreggiamento della latitanza unitamente agli altri indicatori enucleati nel caso di specie possano ritenersi elementi idonei a dimostrare la condotta di partecipazione all'associazione.

Il contributo di [OSCURATO:PERSONA] nella presente vicenda non si è limitato, invero, a dare supporto ad [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) in una specifica fase di sottrazione all'esecuzione della misura cautelare, ma ha in definitiva offerto un supporto alla vita dell'ente e alla sua sopravvivenza, continuando a dare apporto alla cessione di sostanza stupefacente, provvedendo alla predisposizione della droga da avviare allo smercio.

Si è, infatti, inteso dalle conversazioni come [OSCURATO:PERSONA], oltre a svolgere un ruolo rilevante per la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) era soggetto su cui la stessa associazione riponeva massima fiducia, avendo la disponibilità della droga e la sua custodia.

Non è un caso, infatti, che in occasione della predisposizione della sostanza per la cessione, il gruppo si rivolgesse a lui, per la consegna a Preiti.

Ciò dimostra come egli fosse parte di un meccanismo già collaudato e avesse dato all'associazione un apporto di tipo continuativo che prescindeva dal singolo delitto.4.

Con separato motivo si denunzia il vizio di illogicità della motivazione e di violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis..1 cod. pen.

Ebbene, si deve osservare che la mancanza di una contestazione associativa di tipo mafioso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari non è un elemento decisivo, né è un dato che incide sulla contestazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorso sul punto, al di là del carattere puramente confutativo, è decisamente generico e non tiene conto della motivazione che il Tribunale del riesame ha dato sulla questione.

Rilevanti risultano i dati che si ritraggono sia dal rapporto della moglie di [OSCURATO:PERSONA] con i Pesce sia dal ruolo posto in essere da costui.

Il fine di favorire, dunque, la struttura associativa risultava chiaramente da tutti i dati emersi in parte in ordine alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992), latitanza cui aveva contribuito anche la donna e che non aveva ricevuto quanto le era stato promesso e, dall'altro, dal ruolo che aveva avuto [OSCURATO:PERSONA], che era quello di un intraneo che agiva con compenetrazione e affectio societatis, non ignorando affatto che i proventi delle attività associative sarebbero andati a favore del clan di ‘ndrangheta.

Il motivo è inammissibile anche per altro verso.

Con esso si lamenta di aver ritenuto esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., come anticipato, nella sua forma subiettiva.

Questa Corte ha più volte affermato che l'impugnazione deve essere sorretta dall'interesse relativo, specie in tema di misure cautelari personali.

Presupposto siffatto ricorre non quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto o la semplice esclusione di un elemento circostanziale dalla contestazione mossa, ma allorquando egli persegua con l'impugnazione stessa una concreta utilità, di cui va espressamente dato conto nell'atto di impugnazione. (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014), Pisano, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783).

Tutto ciò perché non esiste un interesse meramente teorico e formale sull'esattezza della qualificazione giuridica, specie in fase cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.M. in proc.

Acunzo, Rv. 227860).

Rileva, piuttosto, in funzione dell'impugnazione, l'interesse a ottenere una determinata pronuncia, in guisa tale da determinare che, per effetto della decisione stessa, può mutare lo statuto cautelare o possono discendere conseguenze diverse da quelle ritenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato.

Nella specie, dunque, l'argomento relativo alla insussistenza della circostanza aggravante anzidetta è privo del carattere di decisività.

Il ricorrente sulla questione non allega un interesse concreto e specifico all'impugnazione, essendo egli già destinatario di altra contestazione che ex se Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n ____LUALIP-- determina la presunzione cautelare (che prescinde dalla circostanza in questione) e che si risolve nell'aver ritenuto esistente, appunto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Questo aspetto determina l'inammissibilità del rilievo sviluppato.

5. Infine la motivazione sulle esigenze cautelari è adeguata e il Tribunale non risulta essersi limitato alla sola presunzione normativa avendo esaminato il profilo di concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

Da un lato, il clima nella comunità locale e, dall'altro, la gravità dei fatti e la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di intrattenere rapporti con soggetti di valenza centrale nel contesto 'ndranghetistico rendevano palesi le esigenze di cui all'alt 274 comma 1 lett. a e b) cod. proc. pen. e quelle di cui all'ad 274, lett. c) cod. proc. pen.

L'attualità delle esigenze, poi, risulta dimostrata dal fatto che si tratta di eventi non risalenti, ma soprattutto di fatti rispetto ai quali [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato un recesso dalla struttura associativa.

Da ciò la scelta della custodia cautelare in carcere come unica misura che recidendo il legame con il territorio e con l'ambiente in esame assicura un controllo adeguato dei pericula libettatis.

Né sarebbero state idonee a detta funzione altre misure, sia pur assistite dal controllo elettronico, per la fitta rete di collegamenti che il ricorrente ha dimostrato di avere e che non potrebbe essere recisa con applicazione di essa misura.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art 94 disp. att. cod. proc. pen. la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla norma anzidetta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA1 di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sagtAe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]: il Sostituto procuratore generale, presso questa Suprema Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 21 maggio 2021, confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale che lo aveva ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e del delitto di cui al capo 26, relativo all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Si era ritenuta la partecipazione dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti cui, tra gli altri, prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, [OSCURATO:PERSONA], classe 1993, [OSCURATO:PERSONA] classe 1971, [OSCURATO:PERSONA], classe 1987. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, era esecutore delle direttive delle figure di vertice e, in particolare, ottemperava alle mansioni delegate da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, prelevando e occultando la sostanza stupefacente e predisponendo le confezioni da esibire agli acquirenti. Nella specie il 9 febbraio 2018 aveva dato esecuzione all'ordine dell'anzidetto Pesce di prelevare la sostanza stupefacente dal luogo in cui era custodita; aveva confezionato le dosi, poi consegnate a [OSCURATO:PERSONA], che le aveva mostrate ad un possibile acquirente, il quale dal suo canto ne prelevava un campione per saggiarne la qualità. Si osservava come l'associazione avesse il suo nucleo centrale in Rosarno e come fosse attiva almeno dal 2017, con una serie di condotte che davano conto della sua attuale permanenza. Il materiale su cui si è fondata l'ordinanza si compendiava essenzialmente nelle intercettazioni delle conversazioni tra diversi soggetti. Costoro erano coinvolti nella cessione e nella commercializzazione illecita della sostanza stupefacente, collocata dagli aderenti sul mercato della distribuzione. Ruolo direttivo nella struttura era attribuito a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, che aveva diretto l'associazione anche durante la sua latitanza e attraverso l'aiuto e il sostegno dato da [OSCURATO:PERSONA], classe 1993, anch'egli avente ruolo direttivo, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], classe 1987. Entrambi avevano assicurato il dispiegarsi delle dinamiche associative, sia nel periodo di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] 1992, che all'indomani della sua cattura.La sostanza era acquisita in ragione di collegamenti diversificati con le altre compagini ed era trasferita al nord Italia, attraverso l'intermediazione di corrieri (tra cui Megna) che ne curavano il trasporto e la collocazione nell'area torinese, avviandola alla distribuzione. Le conversazioni a disposizione, si è anticipato, permettevano di appurare che il 9 febbraio 2018 [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, era intento a confezionare un campione di sostanza stupefacente da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] (suocero di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992) per far verificare la qualità di essa ad un acquirente. Dalle intercettazioni si ricostruiva che [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, si recava da Preiti per la consegna del campione anzidetto. Il possibile acquirente aveva visionato la sostanza e l'aveva ritenuta "scura"; si era, comunque, riservato la facoltà di acquistarla. [OSCURATO:PERSONA], riteneva il Tribunale del riesame, aveva detenuto la sostanza stupefacente, per conto di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993. La droga, prelevata dal ricorrente, era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, la confezionavano in dosi e la cedevano a Preiti, per la vendita all'acquirente. Si trattava di un pacco da 2 Kg che [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal luogo di occultamento, elemento che induceva a ritenere che il ricorrente avesse posto in essere una condotta rilevante, sia per il delitto-fine, che in funzione della compagine associativa. Evidenziava il Tribunale come le investigazioni stesse avevano rivelato un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] anche nell'attività di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, tanto che costui era stato tratto in arresto in un immobile messo a disposizione dal ricorrente. Del resto, [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una spedizione di sostanza stupefacente, pari a 15 kg, dopo il sequestro da parte della polizia giudiziaria, si era recato con Cacciola e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, all'epoca latitante (9 gennaio 2018). Anche il 20 gennaio 2018 [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto in una operazione di gestione della sostanza stupefacente. Dopo un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1971) con il latitante, si pianificava la consegna di droga che sarebbe stata prelevata da Giacchino (individuato nell'odierno ricorrente). Altra conversazione rilevante era quella intrattenuta dalla moglie del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, durante la quale la donna lamentava di non aver ricevuto nessun rimborso per le attività svolte nell'interesse del latitante e che non le era stata neppure consegnata la quantità di 5 kg di droga che [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, aveva promesso come corrispettivo del favoreggiamento assicuratogli.Questi elementi in uno al dato relativo ai comportamenti e al contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] inducevano a ritenere che costui fosse intraneo all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Lo spaccio e la gestione degli stupefacenti, invero, era una delle attività cui il clan di ‘ndrangheta era interessato ed in cui era impegnato attivamente il ricorrente; ad esse contribuiva [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza del luogo di occultamento della sostanza, rivelatogli dai vertici della struttura, che avevano, pertanto, massima fiducia. Sulle esigenze cautelari, il clima esistente tra componenti della comunità territoriale e quella criminale di riferimento era elemento che, secondo il Tribunale, avrebbe agevolato la dispersione della prova e la possibilità di sottrarsi alle indagini della polizia giudiziaria. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e l'attività svolta aveva dimostrato come costui avesse avuto contatti e collegamenti con i vertici di mafia, così contribuendo all'associazione in contestazione e rendendo attuale il pericolo concreto di reiterazione. crL e›,tan4.a_ta La modesta #3134~ temporale dei fatti e la mancanza di dissociazione davano, infine, conto dell'attualità del rischio di recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione e il travisamento dei dati a disposizione. Non sarebbe stato corretto a giudizio del ricorrente un ragionamento volto a frazionare gli elementi a carico. Piuttosto dalle stesse intercettazioni emergeva come il ricorrente fosse un soggetto scarsamente affidabile. Né emergeva la prova che alla data del 9 febbraio 2018 fosse stato raggiunto l'accordo per la cessione della droga. Il travisamento stava nel fatto che il Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] concorrente nell'offerta in vendita della droga. La motivazione era, poi, illogica quanto al capo 4 della rubrica, relativamente all'associazione di cui all'art 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Da un lato, si sarebbe dovuto valutare che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente della finalità d'uso della sua vettura, da parte di Pesce e Cacciola -che si recavano a incontrare il latitante- e, dall'altro, che egli poteva non sapere che si sarebbe discusso di questioni legate allo stupefacente. Del resto, la condotta di favoreggiamento tenuta non equivaleva a provare quella di partecipazione e, per altro verso, il nominativo Giacchino, contenuto nell'intercettazione non si era inteso sulla scorta di quali elementi fosse stato messo in collegamento con il ricorrente. La stessa famiglia di [OSCURATO:PERSONA] era estranea a quel circuito e sarebbe stata ricompensata, in maniera del tutto occasionale, per l'opera prestata in favore del latitante. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era legato solo al favoreggiamento della latitanza, per cui il ricorrente aveva pagato, ma non v'erano elementi che potessero dare conto del contributo associativo. La stessa uscita di scena, dopo il febbraio 2018, dimostrava che non v'era gravità indiziaria a suo carico e attualità delle esigenze cautelari. Egli non aveva disponibilità di utenze telefoniche; non utilizzava linguaggio criptico; non aveva contatti con altri associati, se non con Cacciola e Pesce. Al contrario, si era ritenuta la sua partecipazione, valorizzando la contiguità con gli altri appartenenti, senza considerare la possibile occasionalità e facendo riferimento alla affidabilità e alla infungibilità di ruolo, tutti elementi congetturali e ritratti da un ragionamento errato. Non si era considerata, piuttosto, la stabilità dell'accordo tra i partecipi, elemento essenziale e indefettibile per configurare l'esistenza del sodalizio. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen., si sarebbe dovuto considerare che il ricorrente non era un componente del sodalizio mafioso, così come la sua famiglia era estranea a quelle logiche di tipo associativo. Anche la consapevolezza del fine avuto di mira dagli agenti doveva essere oggetto di conoscenza e di volontà per aversi l'aggravante in esame, elemento che, al contrario, non ricorreva nella fattispecie, in funzione della cosca di riferimento. Il fine di favorire la cosca direttamente doveva essere sorretto da un dolo specifico, non rilevando possibili vantaggi indiretti. Esso fine doveva essere obiettivo, diretto verso l'associazione e non verso un singolo aderente. In punto di esigenze cautelari si censura, al pari, la motivazione resa. Facevano difetto nella specie, infatti, i requisiti di concretezza e attualità. Il reato era contestato e accertato come commesso da ottobre 2017 a febbraio 2018. Si trattava di un'imputazione chiusa che risaliva a circa tre anni prima dell'esame cautelare coltivato dai giudici di merito. L'avvenuto arresto anche degli altri consociati costituiva un requisito autolimitante del profilo cautelare contrariamente ritenuto. In realtà l'ordinanza in questione non conteneva un'autonoma valutazione sulla posizione del ricorrente e il riferimento a tale [OSCURATO:PERSONA] contenuto nell'ordinanza era un elemento che rappresentava la fondatezza della doglianza. Né risultava appagante la valutazione sulla scelta di applicare la misura di massimo rigore. Quanto alla valutazione del rischio di reiterazione essa si sarebbe dovuta considerare non sulla scorta di una mera potenzialità del pericolo, ma fondando il ragionamento su dati concreti e obiettivi. Gran parte dei soggetti intranei alla cosca erano stati oramai attinti da misura con la conseguenza che era difficile ipotizzare una reiterazione in concreto dei reati;né si sarebbe potuta ipotizzare una eventualità di rischio siffatto in capo a un soggetto oramai conosciuto dalle forze dell'ordine. Al pari faceva difetto la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, oltre a non aver spiegato il Tribunale della libertà la ragione per la quale le presunte esigenze cautelari non potessero essere controllate con una misura diversa da quella in atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 2. In primo luogo, il rilievo sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova, relativamente alla cessione della sostanza stupefacente oggetto di contestazione al capo 26, non coglie nel segno. Né ha significato decisivo quello inerente alla considerazione che il ricorrente si presentava come soggetto inaffidabile, profilo che sarebbe emerso dal contenuto delle intercettazioni. Invero, non è l'espressione pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1993) a permettere la conclusione proposta dalla difesa, né da essa si può inferire l'interpretazione che gli altri sodali considerassero [OSCURATO:PERSONA] un soggetto, appunto, inaffidabile, così ritenendo che egli non fosse nella condizione di prendere parte alla attività illecita oggetto di contestazione al capo 26. Al di là del commento utilizzato, le intercettazioni segnavano una partecipazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] all'episodio e il contenuto delle captazioni dimostrava come la condotta illecita si fosse verificata in quella specifica congiuntura con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso parte al confezionamento della droga da cedere e da consegnare a Preiti. In tal senso non ricorre nessun travisamento della prova e la partecipazione del ricorrente alla condotta illecita è ritratta proprio dal contenuto delle conversazioni. Del resto che il dato non rispondeva a realtà si ricava dall'andamento dei fattip dal ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che aveva protettele favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992; quella indicata era -contrariamente a quanto argomentato dalla difesa- una mansione di estrema rilevanza e che postulava massima affidabilità del soggetto a ciò deputato. Devono essere, pertanto, disattese le doglianze sviluppate sul punto, essenzialmente in fatto e finalizzate a ottenere una valutazione diversa da quella operata dai giudici di merito. 3. Quanto alla partecipazione alla struttura associativa non sono decisivi, in funzione dell'esclusione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], i rilievi svolti su diversi particolari e, tra questi, quelli relativi alla messa a disposizione dell'auto da parte del ricorrente per le esigenze di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e Cacciola legate agli incombenti connessi alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), oltre che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il favoreggiamento della latitanza, aspetto che, tuttavia, non dimostrerebbe la partecipazione associativa. In questa logica gli stessi incontri e le frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA], classe 1993, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (1987) erano, secondo il ricorrente, aspetti legati alla gestione del latitante e non ad un'a ffectio societatis di cui non v'era al contrario prova. a IAD. h Il ragionamento posto a--fOnGtel-R9eftter del ricorso è privo di fondamento. \ol Non sono indicatori rilevanti della partecipazione associativa, né la mancanza di un'utenza dedicata al narcotraffico, né il mancato uso di un linguaggio criptico, né il fatto che egli non abbia preso parte a nessun delitto fine, o non abbia avuto contatti con altri soggetti associati, diversi da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1987). Si tratta, invero, di particolari commissivi su singoli aspetti della condotta che ben possono non sussistere, senza per ciò solo incidere sulla azione di adesione al gruppo associativo. La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è da ritenersi «a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo; in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione» (Sez.2, n. 4976 del 17/01/1997, P.M. e Accardo, Rv. 207845; Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282139). Ciò fa intendere come anche il favoreggiamento della latitanza unitamente agli altri indicatori enucleati nel caso di specie possano ritenersi elementi idonei a dimostrare la condotta di partecipazione all'associazione. Il contributo di [OSCURATO:PERSONA] nella presente vicenda non si è limitato, invero, a dare supporto ad [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) in una specifica fase di sottrazione all'esecuzione della misura cautelare, ma ha in definitiva offerto un supporto alla vita dell'ente e alla sua sopravvivenza, continuando a dare apporto alla cessione di sostanza stupefacente, provvedendo alla predisposizione della droga da avviare allo smercio. Si è, infatti, inteso dalle conversazioni come [OSCURATO:PERSONA], oltre a svolgere un ruolo rilevante per la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) era soggetto su cui la stessa associazione riponeva massima fiducia, avendo la disponibilità della droga e la sua custodia. Non è un caso, infatti, che in occasione della predisposizione della sostanza per la cessione, il gruppo si rivolgesse a lui, per la consegna a Preiti. Ciò dimostra come egli fosse parte di un meccanismo già collaudato e avesse dato all'associazione un apporto di tipo continuativo che prescindeva dal singolo delitto.4. Con separato motivo si denunzia il vizio di illogicità della motivazione e di violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis..1 cod. pen. Ebbene, si deve osservare che la mancanza di una contestazione associativa di tipo mafioso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari non è un elemento decisivo, né è un dato che incide sulla contestazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso sul punto, al di là del carattere puramente confutativo, è decisamente generico e non tiene conto della motivazione che il Tribunale del riesame ha dato sulla questione. Rilevanti risultano i dati che si ritraggono sia dal rapporto della moglie di [OSCURATO:PERSONA] con i Pesce sia dal ruolo posto in essere da costui. Il fine di favorire, dunque, la struttura associativa risultava chiaramente da tutti i dati emersi in parte in ordine alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992), latitanza cui aveva contribuito anche la donna e che non aveva ricevuto quanto le era stato promesso e, dall'altro, dal ruolo che aveva avuto [OSCURATO:PERSONA], che era quello di un intraneo che agiva con compenetrazione e affectio societatis, non ignorando affatto che i proventi delle attività associative sarebbero andati a favore del clan di ‘ndrangheta. Il motivo è inammissibile anche per altro verso. Con esso si lamenta di aver ritenuto esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., come anticipato, nella sua forma subiettiva. Questa Corte ha più volte affermato che l'impugnazione deve essere sorretta dall'interesse relativo, specie in tema di misure cautelari personali. Presupposto siffatto ricorre non quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto o la semplice esclusione di un elemento circostanziale dalla contestazione mossa, ma allorquando egli persegua con l'impugnazione stessa una concreta utilità, di cui va espressamente dato conto nell'atto di impugnazione. (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014), Pisano, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). Tutto ciò perché non esiste un interesse meramente teorico e formale sull'esattezza della qualificazione giuridica, specie in fase cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.M. in proc. Acunzo, Rv. 227860). Rileva, piuttosto, in funzione dell'impugnazione, l'interesse a ottenere una determinata pronuncia, in guisa tale da determinare che, per effetto della decisione stessa, può mutare lo statuto cautelare o possono discendere conseguenze diverse da quelle ritenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato. Nella specie, dunque, l'argomento relativo alla insussistenza della circostanza aggravante anzidetta è privo del carattere di decisività. Il ricorrente sulla questione non allega un interesse concreto e specifico all'impugnazione, essendo egli già destinatario di altra contestazione che ex se Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n ____LUALIP-- determina la presunzione cautelare (che prescinde dalla circostanza in questione) e che si risolve nell'aver ritenuto esistente, appunto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Questo aspetto determina l'inammissibilità del rilievo sviluppato. 5. Infine la motivazione sulle esigenze cautelari è adeguata e il Tribunale non risulta essersi limitato alla sola presunzione normativa avendo esaminato il profilo di concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Da un lato, il clima nella comunità locale e, dall'altro, la gravità dei fatti e la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di intrattenere rapporti con soggetti di valenza centrale nel contesto 'ndranghetistico rendevano palesi le esigenze di cui all'alt 274 comma 1 lett. a e b) cod. proc. pen. e quelle di cui all'ad 274, lett. c) cod. proc. pen. L'attualità delle esigenze, poi, risulta dimostrata dal fatto che si tratta di eventi non risalenti, ma soprattutto di fatti rispetto ai quali [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato un recesso dalla struttura associativa. Da ciò la scelta della custodia cautelare in carcere come unica misura che recidendo il legame con il territorio e con l'ambiente in esame assicura un controllo adeguato dei pericula libettatis. Né sarebbero state idonee a detta funzione altre misure, sia pur assistite dal controllo elettronico, per la fitta rete di collegamenti che il ricorrente ha dimostrato di avere e che non potrebbe essere recisa con applicazione di essa misura. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art 94 disp. att. cod. proc. pen. la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla norma anzidetta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleri
Sentenza Cassazione n. 22830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris