CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2739 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4306/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 666/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con sentenza n. 76/2022 il Tribunale di Roma avevarigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al decreto n. 5747/2019 emesso dal medesimo Tribunale, surichiesta di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto adetta società il pagamento di € 32.234,00, oltre alle speseprocessuali, ed aveva confermato quel decreto ingiuntivo,condannando l’opponente al pagamento delle ulteriori spese,come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la suddetta sentenza di primo grado ein sua riforma, accoglieva l’opposizione proposta, con ricorsodepositato il 17.9.2019, avverso il su indicato decretoingiuntivo, notificato il 26.8.2019 unitamente ad atto diprecetto, e, per l’effetto, revocava detto decreto ed annullaval’atto di precetto, compensando interamente tra le parti lespese del doppio grado del giudizio.3. Per quanto qui interessa, la Corte premetteva che, conricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato il 17.9.2019,il [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto: a) che, con sentenza n. 875/2014lo stesso Tribunale aveva accertato che tra la [OSCURATO:SOCIETA]., oggiEricsson [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e lui intercorreva unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato condecorrenza dal 26.1.2010; b) che, con verbale di conciliazionestragiudiziale sottoscritto in data 6.6.2014, egli avevarinunciato agli effetti della sentenza suddetta ricevendo dallaPride s.p.a. il pagamento di € 123.000,00 “a titolo ditransazione generale e novativa”; c) che nell’atto era statoNumero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026precisato che la Pride “si fa carico, pertanto, di ogniN uomnereo rdie ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026fiscale e della specifica tassazione della somma che nell’accordoè corrisposta già al netto delle imposte dovute”; d) che la Prides.p.a. in pari data e con atto separato aveva dichiarato di farsicarico di qualsiasi onere fiscale inerente alla predetta somma di€ 123.000,00 al fine di consentire al sig. [OSCURATO:PERSONA] “di introitareal netto di ogni imposta quanto riconosciuto in sedeconciliativa”; e) che, con certificazione unica 2015, a luiregolarmente trasmessa, la Pride aveva qualificato la somma di€ 153.750,00 corrisposta, quale tipologia reddituale 01 (redditiderivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare,permettere), con applicazione della ritenuta a titolo d’accontodel 20% pari a € 30.750,00; f) che l’importo netto a lui erogatoammontava a € 123.000,00 e le imposte a saldo, pari a €32.334,00, comprese di addizionali, erano state da luiinteramente pagate, come da dichiarazioni dei redditi e ricevutedei modelli di pagamento F24; g) che, in ragione degli accordiintercorsi, egli era creditore nei confronti della Ericsson dellapredetta somma.4. La Corte premetteva ancora: i) che, tanto esposto, ilricorrente aveva chiesto ingiungersi alla società il pagamento inproprio favore dell’importo di € 32.334,00, oltre accessori; ii)che in data 11.7.2019 il Tribunale concedeva il provvedimentomonitorio richiesto, dichiarato provvisoriamente esecutivo; iii)che, con ricorso del 16.9.2019, la Ericsson proponevaopposizione avverso l’ingiunzione, notificata il 26.8.2019unitamente a pedissequo atto di precetto, dando una differentelettura della stessa vicenda; iv) che il primo giudice avevarigettato l’opposizione per le ragioni di cui dava conto la Corte;Numero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026v) che la società aveva interposto appello a mezzo Nduim edrou die ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026motivi, di cui pure esponeva il contenuto.5. Tutto ciò premesso, la Corte, nell’esaminarecongiuntamente i due motivi d’appello, li giudicava fondati.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concontroricorso e successiva memoria.8. La Corte si è riservata il deposito della motivazione neisessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione ofalsa applicazione degli artt. 2735 c.c., 1273 c.c., 1988 c.c.,1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.Deduce che la [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA].p.a., con la sottoscrizione del verbale di conciliazione e dellascrittura a latere, aveva chiaramente assunto e riconosciutocome proprio il maturato e maturando debito dell’attualericorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in relazioneall’importo corrisposto in sede di conciliazione. In tal senso,richiama quanto, a suo parere, correttamente aveva osservatoil giudice di prime cure; assume che tanto emergerebbe dallasemplice lettura del verbale di conciliazione; sottolinea L’usodella locuzione “E” presente nel punto in cui si legge: “E dellaspecifica tassazione della somma che nell’accordo è corrispostaNumero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026già al netto delle imposte dovute”; giudica errato quaNnumteoro dini ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026proposito ritenuto dai giudici di secondo grado.2. Il primo motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.3. Nota a quest’ultimo riguardo il Collegio che il ricorrentenon spiega assolutamente come e perché opini sia stato violatodalla Corte distrettuale il disposto di cui all’art. 2735 c.c. intema di “Confessione stragiudiziale”. Quanto, poi, alla purdedotta violazione o falsa applicazione (anche) degli artt. 1273c.c. e 1988 c.c., il ricorrente si limita ad assumere che: “Comecorrettamente osservato dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], lafattispecie è riconducibile sia all’istituto dell’accollo interno didebito futuro ai sensi dell’art. 1273 c.c., che all’istituto dellapromessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.”. Trattasi,quindi, all’evidenza di assunto che presuppone una determinataqualificazione dei contestuali atti (verbale di conciliazione e attoseparato ma coevo) intervenuti tra le parti, in base alla loroprevia interpretazione; una deduzione, questa, assertiva eperplessa, se non contraddittoria sul piano logico-giuridico,perché l’accollo interno di debito futuro avrebbe naturacontrattuale, mentre la promessa di pagamento ex art. 1988c.c. rientra tra le “promesse unilaterali”.4. La censura, in realtà, come si trae chiaramente dal suosvolgimento (v. pagg. 9-11 del ricorso), afferisceessenzialmente all’interpretazione della “operazione negoziale”intervenuta tra le parti, e in ordine ad essa è denunciata laviolazione o falsa applicazione di uno solo dei canoniermeneutici legali, vale a dire, quello di cui all’art. 1362 c.c.Numero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/20265. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la doglianza Nunmoenro diè ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026esente da rilievi d’inammissibilità, essendovi praticamenteignorata la diffusa e argomentata interpretazione di entrambi icennati atti in questione che la Corte d’appello ha esposto (v.in extenso il § 8. della sua motivazione).5.1. Più nello specifico, quanto al verbale di conciliazione,la Corte dopo averne trascritto ed esaminato le parti salienti,ha concluso che: “Quindi, il senso dell’accordo è chiaro: con ilpagamento della complessiva somma di € 153.750,00 la Prideassolveva ogni obbligo a suo carico, mediante la corresponsioneal [OSCURATO:PERSONA] di € 123.000,00 e all’erario di € 30.750,00”.Circa, poi, “il documento sottoscritto a integrazione delverbale di conciliazione” (il cui testo parimenti è trascritto insentenza), la Corte - nel ritenere non condivisibile la “tesidell’appellato e fatta propria dal Tribunale” (secondo la qualeera la Pride ad aver “assunto l’onere di farsi carico non (solo)di eventuali ulteriori somme pretese dall’erario a titolo diritenuta d’acconto ma (anche) delle somme dovute dalPallocchia in sede di dichiarazione IRPEF”), la Corte haconclusivamente osservato che la dicitura “improbabile ipotesiche tale somma sia ritenuta assoggettata dall’Agenzia delleEntrate ad ulteriore tassazione” ha un senso solo se si ritieneche la Pride abbia assunto l’obbligo di farsi carico di pagare alricorrente la eventuale (e improbabile) differenza, accertatadall’Agenzia delle Entrate, tra ritenuta d’acconto versata eritenuta effettivamente dovuta”, e che: “In definitiva, ladubbiezza circa l’esistenza (o sopravvenienza) di un eventualemaggior debito, posta a fondamento e giustificazione delladichiarazione integrativa, si spiega solo se il testo si interpretanel senso che la Pride si sarebbe fatta carico di una pretesaNumero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026dell’erario di una ritenuta d’acconto di superiore imNumpeoror tdio ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026rispetto a quello versato”.6. Orbene, il ricorrente trascrive, peraltro parzialmente, ilpunto (all’art. 3) del verbale di conciliazione in cui si legge:“[OSCURATO:SOCIETA]. corrisponde in data odierna, contestualmente allastipula del presente accordo, la somma netta pari ad euro123.000,00 (centoventitremila/00) a titolo di transazionegenerale e novativa della lite e di ogni altra controversiacomunque connessa al rapporto di lavoro intercorso tra ilLavoratore e Present, eccezione fatta per le riserve indicateall’art. 2, e ad ogni pretesa, diritto o azione dedotto o deducibilenei confronti anche di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si fa carico,pertanto, di ogni onere fiscale E della specificatassazione della somma che nell’accordo è corrispostagià al netto delle imposte dovute” (n.d.r.: corsivo,grassetto, maiuscolo della lett. “E” e sottolineature sonopresenti nella trascrizione di parte a pag. 9 del ricorso, ma nonnella copia del testo qui prodotto).Ed asserisce che: L’uso della locuzione “E” sopraevidenziata sgombra il campo da ogni dubbio circal’interpretazione della volontà delle parti che, alla luce deicanoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., nonpoteva che essere quella di imputare a [OSCURATO:SOCIETA]. ogni sommarichiesta dall’Agenzia delle Entrate in qualsiasi tempo ed aqualsiasi titolo al Sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’importocorrisposto in sede di conciliazione, in modo da consentire aquest’ultimo di introitarlo al netto di ogni tassa ed imposta .6.1. Tale assertiva proposta esegetica, tuttavia, è priva difondamento.Numero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026All’opposto di quanto opina il ricorrente l’adozionNeu mdereo ldlia ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026congiunzione “e” tra l’aggettivo “fiscale” e la preposizionearticolata “della” rende viepiù chiaro sul piano grammaticale elogico-sintattico, e quindi aderente anzitutto al “senso letteraledelle parole” utilizzate dai contraenti, giusta l’art. 1362, commaprimo, c.c., che “ogni onere fiscale” che si assumeva la Prideera esclusivamente riferito ad una somma nettacontestualmente corrisposta “a titolo di transazione generale enovativa” nei termini poco prima precisati, e in base al regimetributario “della specifica tassazione della somma” suddetta.Dunque, e sempre rispetto al principale criterioermeneutico ex art. 1362, comma primo, c.c., quanto alla“intenzione delle parti” dell’accordo conciliativo non si vededavvero da quali ulteriori punti del relativo verbale, difatti nonindicati dal ricorrente, si dovrebbe trarre la peraltro inverosimilevolontà delle parti “di imputare a [OSCURATO:SOCIETA]. ogni sommarichiesta dall’Agenzia delle Entrate in qualsiasi tempo ed aqualsiasi titolo al Sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’importocorrisposto in sede di conciliazione, in modo da consentire aquest’ultimo di introitarlo al netto di ogni tassa ed imposta”.Invero, un tale ipotetico impegno in capo alla società sarebbestato riferito ad un onere ulteriore assolutamenteindeterminabile nell’an e nel quantum all’atto della conciliazioneperché legato ad aspetti - peraltro non nell’attuale disponibilitàdelle parti stesse e, segnatamente, della società obbligata -relativi agli eventuali riflessi del pagamento del complessivoimporto di € 153.750,00, non dipendenti dalla precipua causaledella sua corresponsione indicata nel verbale (in base alla qualela società provvide ad erogare la ritenuta d’acconto), maNumero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026rispetto alla complessiva posizione reddituale e fiscaNluem erod dei rla ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026lavoratore all’atto della dichiarazione IRPEF 2015.7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazioneo falsa applicazione dell’art. 167, comma 1 cpc e 416 III commacpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”. Deduce che ilgiudice di seconde cure ha ignorato le previsioni indicate inrubrica, “che dispongono che nel rito del lavoro, il convenuto hal’onere della specificazione dei conteggi elaborati dall’attore,con la conseguenza che la mancata o generica contestazione,rappresentando, in positivo e di per sé, l’adozione di una lineaincompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggiaccertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”;mentre, nel caso che ci occupa, “l’opponente in primo grado haformulato una contestazione definita dal Tribunale “oltremodogenerica”, non avendo specificato in modo puntuale edettagliato l’esistenza e l’ammontare di pagamenti effettuatidall’opposto in favore dell’erario non riconducibili a quantopercepito a seguito della transazione del 29.07.2014 e nonavendo dimostrato l’esistenza di ulteriori carichi tributari distintida quelli derivanti dalle somme percepite a titolo di transazione(peraltro smentiti dal CTU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato lacorrettezza dei calcoli effettuati dal Sig. [OSCURATO:PERSONA])”.8. Il non chiaro motivo è inammissibile perché difetta deltutto dei requisiti di specificità necessari ai fini del ricorso percassazione.In particolare, non è dato comprendere a quale partedell’impugnata sentenza il ricorrente alluda, e cosa intenda,perciò, censurare. Non precisa, inoltre, il ricorrente a quali attidella controparte si riferisca per sostenere, senza il benchéNumero registro generale 10512/2023minimo richiamo testuale ad uno di tali atti, che l’opponenteN umero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 24116/2026non avrebbe “specificato in modo puntuale e dettagliatoData pubblicazione 27/07/2026l’esistenza e l’ammontare di pagamenti effettuati dall’oppostoin favore dell’erario non riconducibili a quanto percepito aseguito della transazione del 29.07.2014”. Infine, non specificaperché l’opponente non avrebbe “dimostrato l’esistenza diulteriori carichi tributari distinti da quelli derivanti dalle sommepercepite a titolo di transazione”; generico assunto, questo, cheperaltro attiene al terreno probatorio ed alieno, quindi, dallesole due norme delle quali si assume la violazione o falsaapplicazione, ossia, gli artt. 167, comma I, e 416, III comma,c.p.c.9. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 10512/2023Numero sezionale 2739/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rNiucmoerros doi ,ra ccolta generale 24116/2026Data pubblicazione 27/07/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio