CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione nel dispositivo del beneficio della non menzione, beneficio che chiede sia applicato in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo del 10 luglio 2018 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art.73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, la Corte di merito ha rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro duemila di multa (fatti commessi il 3 ottobre 2018). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo relativo al contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza da cui è possibile evincere che il dispositivo nella parte in cui conferma la sentenza appellata, senza nulla specificare in merito alla non menzione, sia frutto di un evidente errore materiale, essendo palese ed inequivocabile la decisione della Corte di appello di concedere detto beneficio in riforma della sentenza di primo grado Come si desume dalla motivazione nella parte testualmente riportata : "Infine, può essere concesso all'imputato, in ragione del suo stato di incensuratezza, anche il beneficio della non menzione della condanna invocato dal difensore in sede di conclusioni...". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con esso il ricorrente adduce un vizio della motivazione ed invoca l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa applicazione del beneficio della non menzione della condanna previsto dall'art. 175 cod. pen. sotto il profilo della carenza di motivazione, e solo in subordine invoca una correzione dell'errore materiale del dispositivo sull'assunto che il contrasto con la motivazione debba essere risolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo. Effettivamente dalla lettura della sentenza emerge evidente il contrasto denunciato, atteso che mentre nel dispositivo si conferma nel resto la sentenza appellata nella motivazione si dice testualmente che "Infine, può essere concesso all'imputato, in ragione del suo stato di incensuratezza, anche il beneficio della non menzione della condanna invocato dal difensore in sede di conclusioni ". L'errore non può essere rettificato dalla Corte di cassazione con la procedura della correzione, perché l'esercizio del potere previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. presuppone la presentazione di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non può ritenersi quello presentato al solo scopo di dar luogo alla correzione di un errore materiale, rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art.606 cod. proc. pen. (vedi, fra le tante, Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014 Rv. 259281).La regola secondo cui nel contrasto tra dispositivo e motivazione prevale il dispositivo giustifica l'impugnazione della sentenza per vizio della motivazione, a fine di evitare il passaggio in giudicato di una statuizione errata che potrebbe non essere corretta nel senso voluto dal ricorrente. Si è affermato, infatti, che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto„ ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690). Quindi è proprio per il carattere non assoluto della regola che deve applicarsi in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, e per la conseguente incertezza sulla prevalenza della motivazione sul dispositivo alla quale si l:roverebbe esposto il ricorrente che proponesse la correzione della sentenza con la procedura prevista dalll'art.130 cod. proc. pen., che giustifica la proposizione del ricorso ai fini di chiedere l'annullamento della sentenza nella parte in cui non è stata disposta la concessione del beneficio per difetto di motivazione. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., emergendo dalla motivazione la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, anche formali, trattandosi di "prima condanna", non involgendo apprezzamenti di merito, trattandosi solo di confermare la valutazione favorevole all'imputato già espressa nella motivazione della sentenza annullata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna nei confront di [OSCURATO:PERSONA], beneficio che dispone. Così deciso in Roma il giorno 1