CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il ricorso si censura la ricostruzione del fatto, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone offese, senza tener conto delle restanti fonti probatorie, nonché l'insussistenza dei reati contestati, l'omessa esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art 393-bis cod.pen.; ritenuto che i motivi attinenti all'attendibilità delle persone offese e, più in generale, alla ricostruzione del fatto (ivi compresa l'insussistenza di elementi fondanti la scriminante di cui all'art. 393-bis cod.pen.), si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione nel merito del quadro probatorio, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto che la Corte di appello ha motivatamente riconosciuto i presupposti per disporre l'aumento di pena per la recidiva, rinvenendo elementi idonei a dimostrare che la reiterazione delle condotte delittuose è dimostratrice di una spiccata pericolosità sociale; ritenuto che la mancata sostituzione della pena ex art. 545-bis cod.proc.pen. non è censurabile in cassazione, avendo la Corte di appello fatto correttamente uso del potere del giudice di valutare nel merito l'adeguatezza delle pene sostitutive rispetto alla gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere esten