CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che, con riguardo alla configurabilità dell'aggravante contestata, il ricorrente non tiene conto del consolidato orientamento - che ha da tempo superato l'isolato precedente difforme - secondo cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (Sez.6, n.24554 del 22/5/2013, Rv. 255734); ritenuto che la dedotta procedibilità a querela è manifestamente infondata, posto che l'imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali, aggravate ai sensi dell'art. 585 cod.pen., ipotesi pacificamente procedibile d'ufficio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M