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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 21436/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25115/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'AQUILA V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9- 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

L'AQUILA n. 278/2015 depositata il13/03/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. la Commissione tributaria regionale dell’Abbruzzocon la sentenza n. 278/04/2015 depositata il 13 / 03 /201 5 e non notificata rigettava l’appello proposto dal Comune di Pineto (TE) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento ICI 2007-2010; 2.il Comune di Pineto proponericorso per cassazione affidato a sette motivi;

2.1. l’[OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. il Comune di Pineto con il primo motivo deduce, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 13794/2015 resa inter-partes;

1.2. con il secondomotivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del profilo di censura relativo alla asserita carenza di potere impositivo dell’ente;

1.3. con il terzo motivo deduce, ex a rt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultra petizione in ordine alla questione in tema di imponibilità delle aree date in concessione;

1.4. con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del profilo relativo al requisito dell’imponibilità indipendentemente dalla accatastabilità dei beni; 1.5.con il quinto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 e 5cod. proc. civ., violazione degli art. 812 cod. civ., r.d. 652/1939, d.P.R. 1142/1949, d.l. 28/98 e d.l. 262/2006 nonché vizio di motivazione relativamente alla questione della tassabilità delle piattaforme; 1.6.con il sesto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 e 5 cod. proc. civ., violazione del d.lgs. 504/1992 e l. 388/2000 nonché vizio di motivazione relativamente alla questione della “produttività” delle piattaforme; 1.7.con il settimo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 53;

2. il Comune di Pineto con istanza in atti in data 15 maggio 2019, accettata dalla controricorrente,in ragione dell’accordo conciliativo intervenuto inter - partes , ha chiesto dichiar arsi l’estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese giudiziali per effetto dell’ intervenuto annullamento in autotutela dell’ atto impugnato con adozione di altro atto impositivo a seguito dell’ accordo raggiunto;

2.1. in ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere va dichiarata l’ estinzione del giudizio in questione con la compensazione delle spese giudiziali come concordato dalle parti; 2.2.la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comm a 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25115/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'AQUILA V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9- 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 278/2015 depositata il13/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione tributaria regionale dell’Abbruzzocon la sentenza n. 278/04/2015 depositata il 13 / 03 /201 5 e non notificata rigettava l’appello proposto dal Comune di Pineto (TE) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento ICI 2007-2010; 2.il Comune di Pineto proponericorso per cassazione affidato a sette motivi; 2.1. l’[OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il Comune di Pineto con il primo motivo deduce, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 13794/2015 resa inter-partes; 1.2. con il secondomotivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del profilo di censura relativo alla asserita carenza di potere impositivo dell’ente; 1.3. con il terzo motivo deduce, ex a rt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultra petizione in ordine alla questione in tema di imponibilità delle aree date in concessione; 1.4. con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del profilo relativo al requisito dell’imponibilità indipendentemente dalla accatastabilità dei beni; 1.5.con il quinto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 e 5cod. proc. civ., violazione degli art. 812 cod. civ., r.d. 652/1939, d.P.R. 1142/1949, d.l. 28/98 e d.l. 262/2006 nonché vizio di motivazione relativamente alla questione della tassabilità delle piattaforme; 1.6.con il sesto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 e 5 cod. proc. civ., violazione del d.lgs. 504/1992 e l. 388/2000 nonché vizio di motivazione relativamente alla questione della “produttività” delle piattaforme; 1.7.con il settimo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 53; 2. il Comune di Pineto con istanza in atti in data 15 maggio 2019, accettata dalla controricorrente,in ragione dell’accordo conciliativo intervenuto inter - partes , ha chiesto dichiar arsi l’estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese giudiziali per effetto dell’ intervenuto annullamento in autotutela dell’ atto impugnato con adozione di altro atto impositivo a seguito dell’ accordo raggiunto; 2.1. in ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere va dichiarata l’ estinzione del giudizio in questione con la compensazione delle spese giudiziali come concordato dalle parti; 2.2.la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comm a 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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