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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 08977/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2161/2023 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2691/2022 depositata il 09/06/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.D’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 09720179065287856000, relativamente a n. 17 cartelle di pagamento, n. 5 avvisi di addebito e n. 2 avvisi di accertamento, afferenti crediti di diversa natura.

Nel corso del giudizio di primo grado e di secondo grado il ricorrente ha eccepito l’intervenuto giudicato formatosi sulle sentenze rese all’esito dei giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla tassa automobilistica anno 2008, essendone stato annullato il relativo ruolo con sentenza n. 21084/2018, mentre ha rigettato il ricorso per la restante parte, ritenendo non provato, alla stregua delle sentenze n. 10050/2017 e 21084/2016, l'annullamento delle cartelle sottese. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, con riferimento alla cartella di pagamento numero finale 021 di € 312,63, annullata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, rigettandolo nel resto.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha depositato anche ulteriore memoria.

5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. 6.Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 22 settembre 2023; parte resistente ha depositato memoria difensiva in data 14 marzo 2024.

7. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’esito dell’istanza di rottamazione depositata nel giudizio r.g. 15589/2023 relativamente alle cartelle di pagamento n. 76000 e 86000, che costituiscono l’oggetto anche del presente giudizio. 8.In data 25 marzo 2024 è pervenuta un’istanza di parte ricorrente, espressamente qualificata quale rinuncia al ricorso.

6. Dopo l’adunanza camerale del 3 ottobre 2023, la causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 26 marzo 2024.

CONSIDERATO 1.Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., atteso che i giudici di merito, con motivazione apodittica, hanno ritenuto non dimostrato il giudicato esterno formatosi sui rapporti oggetto dell’intimazione di pagamento, nonostante la puntuale produzione in giudizio di tutte le sentenze definitive.

Ha chiesto, pertanto, in via principale la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l’annullamento degli atti impugnati per intervenuto giudicato esterno ed in via subordinata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello. 2.All’esito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022, la cui documentazione è stata originariamente prodotta in altra causa tra le stesse parti, aventi ad oggetto le medesime pretese tributarie, in data 25 marzo 2024, è pervenuta istanza (espressamente qualificata come rinuncia), sottoscritta dai difensori del ricorrente (muniti di procura speciale, estesa ad ogni facoltà in ordine al presente giudizio), con cui si è chiesto dichiarare l’estinzione del giudizio.

3. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod.proc.civ. e 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all’art.1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2161/2023 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2691/2022 depositata il 09/06/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.D’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 09720179065287856000, relativamente a n. 17 cartelle di pagamento, n. 5 avvisi di addebito e n. 2 avvisi di accertamento, afferenti crediti di diversa natura. Nel corso del giudizio di primo grado e di secondo grado il ricorrente ha eccepito l’intervenuto giudicato formatosi sulle sentenze rese all’esito dei giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla tassa automobilistica anno 2008, essendone stato annullato il relativo ruolo con sentenza n. 21084/2018, mentre ha rigettato il ricorso per la restante parte, ritenendo non provato, alla stregua delle sentenze n. 10050/2017 e 21084/2016, l'annullamento delle cartelle sottese. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, con riferimento alla cartella di pagamento numero finale 021 di € 312,63, annullata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, rigettandolo nel resto. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha depositato anche ulteriore memoria. 5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. 6.Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 22 settembre 2023; parte resistente ha depositato memoria difensiva in data 14 marzo 2024. 7. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’esito dell’istanza di rottamazione depositata nel giudizio r.g. 15589/2023 relativamente alle cartelle di pagamento n. 76000 e 86000, che costituiscono l’oggetto anche del presente giudizio. 8.In data 25 marzo 2024 è pervenuta un’istanza di parte ricorrente, espressamente qualificata quale rinuncia al ricorso. 6. Dopo l’adunanza camerale del 3 ottobre 2023, la causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 26 marzo 2024. CONSIDERATO 1.Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., atteso che i giudici di merito, con motivazione apodittica, hanno ritenuto non dimostrato il giudicato esterno formatosi sui rapporti oggetto dell’intimazione di pagamento, nonostante la puntuale produzione in giudizio di tutte le sentenze definitive. Ha chiesto, pertanto, in via principale la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l’annullamento degli atti impugnati per intervenuto giudicato esterno ed in via subordinata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello. 2.All’esito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022, la cui documentazione è stata originariamente prodotta in altra causa tra le stesse parti, aventi ad oggetto le medesime pretese tributarie, in data 25 marzo 2024, è pervenuta istanza (espressamente qualificata come rinuncia), sottoscritta dai difensori del ricorrente (muniti di procura speciale, estesa ad ogni facoltà in ordine al presente giudizio), con cui si è chiesto dichiarare l’estinzione del giudizio. 3. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod.proc.civ. e 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all’art.1, commi 231-252, della l. n. 197/2022. P.Q.M. La Corte: dichiara estinto
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