CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31178/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.13137/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mero disprezzo, è privo di specificità poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 2-3 là dove si dà atto della condotta del ricorrente idonea a costringere il pubblico ufficiale a porre in essere uno specifico atto contrario ai suoi doveri d'ufficio); Rilevato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare p. 3 là dove si individua l'assenza di ragioni idonee a giustificare tale concessione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso