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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 34873/2026

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di Gotto il 30/05/1980avverso la sentenza del 12/05/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordemente richiesta dalleparti in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo diricorso con cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche prevalenti rispetto alla contestata recidiva.3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporrericorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressionedella volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza».4.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Gotto il 30/05/1980avverso la sentenza del 12/05/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordemente richiesta dalleparti in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo diricorso con cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche prevalenti rispetto alla contestata recidiva.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporrericorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressionedella volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza».4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris