CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 12530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di PucaAntimo;uditi i difensori:l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste sui motivi del ricorso;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni rassegnate;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motiviesposti, con annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 02 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli,decidendo sul rinvio disposto dalla sentenza Sez. 5, n. 30327 del 24/04/2024della Corte di cassazione, ha riformato parzialmente la sentenza emessa in data29 settembre 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,e, per quanto qui rileva, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinquee mesi quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulleaggravanti, per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., ed haparzialmente revocato la confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA],mantenendola solo sui tre immobili edificati in Sant'[OSCURATO:PERSONA] via Medi n. 5, distintial foglio di mappa 3, part. 1551, sub 11, 12 e 13.La Corte di appello ha riqualificato il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.contestato al [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie del concorso esterno nell’associazionemafiosa “clan [OSCURATO:PERSONA]” valutando che, come ritenuto dalla sentenza rescindente, lecondotte ritenute accertate, cioè il mantenimento dei contatti tra il padrelatitante e il clan, riferendo anche le sue direttive, ma esclusa la qualità diesattore dei proventi della gestione di un parcheggio, costituivano un efficacecontributo al rafforzamento dell'associazione in un momento di fibrillazione,dovuto alla latitanza di suo padre, soggetto interno al clan con ruolo apicale, e alconseguente contrasto nato con i [OSCURATO:PERSONA], contributo qualificabile però solo comeconcorso esterno. Quanto alla confisca per sproporzione a carico di [OSCURATO:PERSONA],conformandosi anche su questo punto alla sentenza rescindente, ha escluso laconfisca sui beni ritenuti acquistati in tempi molto anteriori rispetto allaconsumazione del reato-spia, mantenendola solo sui tre capannoni ritenuticostruiti o almeno completati in epoca compresa nel periodo di commissione deivari reati, anche se insistenti su un terreno acquistato nel 1985.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con due attiredatti l'uno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, e l'altro dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, e [OSCURATO:PERSONA], anch'egli con due attiredatti entrambi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e articolati inun unico motivo.3. Con il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge penale e processuale, per l'errata applicazionedell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.La Corte di cassazione, nella sua sentenza, afferma con chiarezza che deiquattro elementi che, secondo la sentenza di appello annullata, dimostravanol'organicità del ricorrente al clan, uno era sfornito di adeguata prova e gli altrierano irrilevanti, in quanto dimostravano solo la sua vicinanza al padre, latitante,in un'ottica di favoreggiamento, ma non un suo coinvolgimento negli affari dellacosca stessa. La sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso di adeguarsi atale valutazione delle prove, apoditticamente affermando che le tre condotteritenute provate, relative a contatti intrattenuti dal ricorrente con un esponentedel clan, sono state tenute non nell'interesse del padre latitante, come in realtàaffermato dalla sentenza di annullamento, ma della cosca stessa. Talemotivazione risulta, perciò, manifestamente illogica perché, alla luce delleaffermazioni contenute nella sentenza di annullamento, il giudice del rinvioavrebbe dovuto valutare se tali condotte fossero dirette a favorire la cosca, enon solo la latitanza del padre, in una forma di favoreggiamento non punibile.3.1. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, con travisamento dellaprova, in relazione al delitto di concorso esterno in associazione camorristica.La sentenza di rinvio ha eluso l'obbligo di motivazione, con riferimento aimolti argomenti contenuti nell'atto di appello, in particolare a proposito dellavalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.La sentenza impugnata prende atto che il ruolo del ricorrente è stato soloquello di latore di messaggi del padre ad un unico membro del clan, ma nonvaluta tale prova in relazione alla ipotizzata sussistenza del reato di concorsoesterno in associazione mafiosa, né analizza la prova del suo effettivo contributocausale ad essa, in particolare individuando le condotte del clan successive aisuoi contatti, mentre tale valutazione è necessaria per configurare l'elementooggettivo del reato, in quanto l'azione del concorrente esterno, oltre ad essereinfungibile, deve avere un risultato positivo per l'associazione, ovvero unaeffettiva rilevanza causale per il suo rafforzamento o per il raggiungimento deisuoi obiettivi. In questo caso, invece, l'azione del ricorrente non risulta avereapportato benefici o rafforzamento al clan, né peraltro vi è la prova che egliabbia agito con tale finalità.La sentenza impugnata, pertanto, travisa la prova costituita dai contatti delricorrente con un solo membro del clan, perché valorizza circostanze ininfluenti eomette di tenere conto di elementi che contrastano con l'ipotesi di un suovolontario contributo al clan mafioso, come il fatto che egli sia incensurato e deltutto lontano da attività e logiche mafiose, al punto che, in una intercettazione,alcuni sodali affermano di voler cercare un altro contatto con suo padre,latitante, ritenendo di non potersi servire del ricorrente stesso, benché fosse suofiglio.3.2. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione allavalutazione dell'elemento soggettivo del reato.La sentenza non svolge alcuna valutazione circa la sussistenza del dolo delricorrente che, secondo la giurisprudenza, è un dolo specifico, in quanto sirichiede che l'agente abbia non solo la coscienza e volontà di compiere l'azionecontestata, ma anche la consapevolezza di contribuire alla vita dell'associazione,e non approfondisce, quindi, quanto ritenuto dalla sentenza di annullamento,secondo cui il ricorrente, nel contattare un membro della cosca per portaremessaggi del padre latitante, ha agito sempre nel solo interesse di questi.3.3. Con il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta la violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato.L'affermazione della sussistenza del delitto di concorso esterno nel clan Pucaè assertiva, e la sentenza si limita a riqualificare tale reato senza confrontarsicon gli argomenti della sentenza di annullamento, che rilevava la carenza dellamotivazione anche al fine della diversa qualificazione del fatto come concorsoesterno. La sentenza rescindente, inoltre, ha sottolineato che il ricorrente hatenuto le varie condotte solo per conto e nell'interesse dal padre latitante, inmodo episodico e limitato nel tempo, mentre per la sussistenza della fattispeciedi reato indicata devono ravvisarsi l'instaurarsi, con la cosca, di un rapporto direciproci vantaggi e la consapevole volontà di agire nell'interesse della stessa,per rafforzarla. Nel presente caso, una volta escluso il coinvolgimento delricorrente nell'associazione quale esattore dei proventi derivanti dalla gestione diun parcheggio, manca non solo la continuità della condotta svolta nell'interessedell'associazione, ma anche un concreto e consapevole contributo alrafforzamento di questa, nonché la consapevolezza, nel ricorrente, addiritturadella esistenza dell'associazione, non avendo egli alcun rapporto con essa.3.4. Con il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta l'assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato.La sentenza si limita a riportare le critiche mosse dalla Corte di cassazionealla sentenza annullata, ed è carente in ordine alla ricostruzione del fatto e allaindicazione e valutazione delle prove relative all'elemento oggettivo e a quellosoggettivo del reato. La loro sussistenza viene sostenuta sulla base deimedesimi elementi posti alla base dell'affermazione della sussistenza del reato dipartecipazione all'associazione camorristica, e già criticati dalla Corte dicassazione quanto alla loro idoneità sotto il profilo probatorio, a cui i giudiciaggiungono considerazioni generali ed astratte, senza motivare in relazione alleobiezioni già avanzate nell'atto di appello, quali il fatto che il ricorrente nonconoscesse gli altri appartenenti alla cosca, che non fosse consapevole di fornireun aiuto ad essa, e il dubbio che la sua condotta, palesemente funzionale adaiutare il padre latitante, potesse estendersi all'interesse degli altri associati.3.5. Con il terzo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta la violazione di legge, per non avere la sentenza qualificato la condottaai sensi dell'art. 418, terzo comma, cod. pen., escludendone la punibilità.La condotta del ricorrente, per quanto detto, non può costituire unvolontario e consapevole rafforzamento dell'associazione criminosa, essendopalesemente diretta solo a fornire un aiuto al padre latitante, per cui essa può alpiù essere qualificata come violazione dell'art. 418 cod. pen., avendo egli fornitostrumenti di comunicazione all'associato, consegnando una missiva e deidocumenti che il padre voleva far pervenire ad uno specifico membro della suacosca di appartenenza; la qualità di prossimo congiunto del soggetto aiutato,quindi, esclude la punibilità per questo reato.4. Con entrambi i ricorsi redatti dai suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA] lamenta laviolazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla conferma dellaconfisca sui tre capannoni indicati, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.La sentenza di annullamento ha evidenziato la necessità di valutare in modoapprofondito, ai fini della confisca, lo squilibrio patrimoniale e quindi ilpresumibile utilizzo di proventi da attività illecite, mentre la sentenza impugnataha ritenuto non congrue le consulenze tecniche della difesa, che individuavano laprovenienza lecita delle provviste utilizzate per l'edificazione dei capannoni inquestione, senza però indicare gli elementi che consentono di affermare una loroprovenienza illecita. L'obbligo di confisca stabilito in relazione al reatoassociativo non inverte l'onere della prova, anche se introduce una presunzionedi illecita accumulazione, ed è sufficiente, per l'imputato, allegare fatti ecircostanze che rendano credibile una provenienza lecita dei beni o delle risorseimpiegate per il loro acquisto. Il ricorrente, pertanto, ha soddisfatto il proprioonere di allegazione con le consulenze tecniche depositate, ma la sentenzaimpugnata non ha motivato sull'effettivo impiego di risorse di provenienzaillecita, per la costruzione o il completamento dei capannoni in questione,limitandosi a confiscarli per il solo fatto del collegamento temporale con lacommissione del reato associativo.In data 17 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato, come motivi nuovi, imotivi nuovi depositati nel giudizio davanti alla Sez. 5 della Corte di cassazioneper sostenere, oltre alla mancanza di collegamento temporale, anche lamancanza della sproporzione reddituale.3. Il Procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto deiricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA].4. In data 25 febbraio 2026 il Comune di Sant’[OSCURATO:PERSONA], costituito quale partecivile, ha depositato una memoria con cui chiede il rigetto dei ricorsi e lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle proprie spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata, pur formalmente conformandosi alla sentenzarescindente, mediante una tecnica redazionale che ha comportato la riscritturapressoché integrale delle motivazioni con cui sono state annullate la condanna diAntonio [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la confiscadisposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha motivato in modo solo parziale e superficialela condanna del primo per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa,e l'applicazione della confisca su tre capannoni appartenenti al secondo, inparticolare senza rispondere alle questioni e alle obiezioni mosse con gli originari2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], aventi un medesimo motivo, sonofondati.La sentenza rescindente, pur evidenziando che solo per alcuni dei beniconfiscati al ricorrente, e precisamente per i tre capannoni distinti al foglio dimappa 3, part. 1551, sub 11, 12 e 13, poteva operare la presunzione di illecitoaccumulo delle risorse impiegate per la loro costruzione o il loro completamento,risalendo tali interventi edilizi al periodo di partecipazione al sodaliziocamorristico e dovendo applicarsi un criterio di ragionevolezza temporale tra ilmomento di consumazione del reato-spia e quello di formazione dell'accumulopatrimoniale ritenuto sproporzionato, ha ritenuto doversi annullare non solo laconfisca disposta sugli altri beni, ma anche quella disposta sui tre capannoni inquestione.La Corte di cassazione ha, infatti, ribadito la necessità di valutare lasussistenza della sproporzione reddituale in quanto, pur non essendo richiesto,per la confisca allargata, l'accertamento della provenienza illecita delle risorseimpiegate, operando sul punto la presunzione indicata, deve però accertarsi lasussistenza di una sproporzione reddituale, essendo tale requisito esplicitamenterichiesto dall'art. 240-bis cod. pen., secondo cui la confisca deve essere dispostasu beni di cui il condannato ha la disponibilità «in valore sproporzionato alproprio reddito … o alla propria attività». Questa Corte ha precisato, infatti, che«Ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nullarileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosiunicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire sitrovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiaratoresponsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto alreddito dichiarato o all'attività economica esercitata» (Sez. 2, n. 3854 del30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687, citata nella sentenza rescindente).2.1. La necessità di un'approfondita verifica della sproporzione è stataaffermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «al fine didisporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art.12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioninella legge 7 agosto 1992 n. 356, allorché sia provata l'esistenza di unasproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della suagiustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che,ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto dirigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nelreddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misurarispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto alvalore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione"credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non inquella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflittacondanna» (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491-01).La sentenza impugnata, invece, dopo un lungo richiamo alla motivazionedella pronuncia di annullamento della precedente sentenza di appello, si èlimitata ad affermare che solo sugli immobili sopra indicati doveva esseredisposta la «confisca per sproporzione», sulla base della vicinanza tra l'epocadella loro realizzazione e il tempus commissi delicti, senza fornire alcunamotivazione in merito al loro valore sproporzionato o meno rispetto ai redditidichiarati dal ricorrente.Dalla sentenza di appello annullata dalla Corte di cassazione, però, risultache il ricorrente aveva contestato la valutazione della sproporzione redditualecompiuta nella sentenza di primo grado, anche depositando consulenze difensivein ordine alla lecita provenienza dei beni impiegati per gli acquisti e all'assenza diuna sproporzione, così come risulta contestata davanti al giudice di legittimità,con apposito motivo di ricorso, la motivazione fornita sul punto dalla sentenza disecondo grado poi annullata: tale motivo non è stato specificamente affrontatodalla sentenza rescindente, in quanto palesemente ritenuto assorbito, e permanepertanto il dovere del giudice del rinvio di rispondere alla doglianza formulatanell'atto di appello.2.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, stante latotale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dellasproporzione tra il valore dei beni da confiscare e i redditi del ricorrente, benchéquest'ultimo avesse lamentato, con il suo atto di appello, l'errata valutazione ditale sproporzione, ed avesse allegato elementi a suo dire idonei a contestare talevalutazione. L'onere di prova della sproporzione ricade sulla pubblica accusa,mentre l'imputato ha un onere di allegazione degli elementi contrastanti con leprove fornite dal pubblico ministero, onere che può soddisfare medianteconsulenze dirette a ricostruire la formazione del reddito o mediante elementidimostrativi della lecita provenienza delle risorse impiegate: secondo questaCorte, infatti, «nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306(ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni epatrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuristantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superatadall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienzalecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali sipossa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo alpatrimonio legittimamente accumulato. (In motivazione la Corte ha sottolineatoche l'imputato, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova",può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva)» (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019,Rv.277997-04)3. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], in merito alla sua condanna per ildelitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., sono fondati. Essi possono esseretrattati unitariamente, avendo tutti ad oggetto, sotto vari profili, la sussistenzadegli elementi oggettivo e soggettivo di tale reato.La sentenza impugnata ha riqualificato il delitto contestato a questoricorrente in quello di concorso esterno nell'associazione camorristica a cuiapparteneva suo padre [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle tre condotte ritenuteprovate, cioè la consegna ad un intraneo, tale [OSCURATO:PERSONA], di una missiva di suopadre, in quel momento latitante, la consegna al medesimo di un supportocontenente le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] inun procedimento a carico del padre, e una conversazione intrattenuta semprecon [OSCURATO:PERSONA] a proposito della mancata consegna al padre dei proventi di unappalto. Compiendo tale riqualificazione, i giudici del rinvio hanno aderito allavalutazione della sentenza rescindente, secondo cui i tre predetti episodi, per laloro occasionalità e il loro contesto, cioè la latitanza del padre, non eranosufficienti per dimostrare l'appartenenza del ricorrente all'associazione criminosa,essendo compatibili anche con il delitto di concorso esterno in tale associazione,ipotizzato dalla difesa.Essi non hanno però valutato, come la sentenza rescindente richiedeva, laeffettiva sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo di tale diverso reato,alla luce delle criticità evidenziate dalla Corte di cassazione, quali la sussistenzadi un effettivo e concreto contributo al soddisfacimento degli interessidell'associazione, che la sentenza rescindente ha ravvisato solo nell'episodiodella consegna del supporto contenente le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],la particolarità del contesto, indicativo di un'attività svolta nell'interesse delpadre, l'esiguità dei contatti stessi con un unico esponente della cosca, criticitàche rendevano necessaria una approfondita motivazione in ordine alla«eventuale sussumibilità della sua complessiva condotta nel paradigma delconcorso esterno».Il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, secondo l'originarioprincipio stabilito da questa Corte, è ritenuto sussistente nel caso di un soggettoche, «non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione eprivo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole evolontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale equindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o ilrafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operantisu larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo didel programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231671). È quindi richiesta la prova che il concorrente esternofornisca un contributo concreto e causalmente efficace per la conservazione o ilrafforzamento dell'associazione criminosa, circostanza da valutare ex post e nonsolo ex ante, secondo la medesima pronuncia sopra citata, e la prova che egli siaquanto meno consapevole di fornire tale contributo, essendo a conoscenza delprogramma criminoso della stessa.3.1. La sentenza impugnata non ha valutato con il necessarioapprofondimento l'efficacia del contributo fornito alla cosca dal ricorrente,mediante le tre condotte descritte, verificando cioè quali interventi, impulsi omodifiche esso abbia innescato, con riferimento alla struttura della cosca o allasua attività. La sua motivazione, sul punto, è apodittica, in quanto si limita adaffermare che «è evidente il rilevante, volontario ed efficace contributodell'imputato al mantenimento del sodalizio» e che «tale contributo è risultatoparticolarmente efficace e decisivo specie tenuto conto delle fibrillazioni interne»,senza precisare in che cosa tale contributo sarebbe consistito e quale aiutoavrebbe concretamente fornito, e trascurando la diversa valutazione dellasentenza rescindente secondo cui, come detto, l'argomentazione del contributoprestato al soddisfacimento degli interessi dell'associazione si attaglierebbe,logicamente, solo ad uno dei tre episodi ritenuti sussistenti. La rilevanza di uncontributo prestato in un momento di fibrillazione dell'associazione, poi, deveessere valutata con attenzione, avendo questa Corte affermato che «ai fini dellaconfigurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica expost del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrenteesterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione,prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale cherendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività» (Sez. 1,n. 49744 del 07/12/2022, Rv. 283840).La valutazione dell'efficacia del contributo prestato, inoltre, deve esseremolto approfondita in questo caso, stante la esiguità delle condotte ritenute diausilio alla cosca. Questa Corte ha sempre affermato che «integra il reato diconcorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, estraneoall'associazione, curi la trasmissione di comunicazioni riservate tra un esponentedi spicco del sodalizio ed altri soggetti interessati, con riferimento alle attivitàillecite del gruppo» (Sez. 2, n. 32076 del 28/01/2021, Rv. 281959; vedi ancheSez. 1, n. 54 del 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 242577), ma si è recentementeprecisato che «integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa lacondotta dell'extraneus che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interessedel sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonchériferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elementocondizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o alrafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nullarilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché siaconsapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere lacircolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere» (Sez. 5,n. 21879 del 14/02/2024, Rv. 286504). La episodicità od occasionalità dellatrasmissione di messaggi, infatti, può incidere non solo sul dolo dell'agente, maanche sulla struttura del reato, potendo rendendo dubbia l'efficacia causale dellacondotta stessa per la finalità di conservazione o di rafforzamentodell'associazione criminosa.3.2. Anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorsoesterno in associazione mafiosa non è stata valutata, nella sentenza impugnata,con il necessario approfondimento. Essa, infatti, non ha tenuto conto del fattoche, secondo la sentenza rescindente, in due dei tre episodi ritenuti sussistenti ilricorrente ha apparentemente agito «per conto e comunque nell'interesse delpadre», e che tale elemento costituisce una ulteriore criticità per la sussunzionedella sua condotta nel paradigma dei reati di partecipazione in associazionemafiosa o di concorso esterno in essa.L'elemento soggettivo del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.consiste, come detto, nel dolo generico di apportare un concreto e consapevolecontributo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso, «chedeve atteggiarsi come diretto e non come meramente eventuale, nel senso chelo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condottadell'imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito comerisultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamenteprobabile della medesima condotta» (Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Rv.252330). La consapevolezza di fornire un contributo al sodalizio è, ad esempio,un elemento che distingue il delitto di concorso esterno dal merofavoreggiamento, invocato dal ricorrente quale possibile reato configurabile nellasua condotta: secondo questa Corte, «il delitto di favoreggiamento personaleaggravato dalla finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso sidistingue da quello di concorso esterno in un sodalizio di tal genere, in quanto ilsoggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, unassociato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche,diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nellaconsorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati perdepistare le indagini finalizzate a reprimere l'attività dell'associazione o aperseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai finidella conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima» (Sez. 6, n.41479 del 25/09/2025, Rv. 289053).La sentenza impugnata valuta la sussistenza del dolo del ricorrentededucendo dall'aiuto fornito al padre la sua consapevolezza e volontà dicontribuire al rafforzamento del clan, rafforzamento che era necessario stante ilmomento di ”fibrillazione” di questo per le tensioni tra costui, in stato dilatitanza, ed altri soggetti apicali dello stesso, ma afferma in modo apodittico cheegli, facendosi latore delle disposizioni del padre, agisse in linea con le suedirettive e aderisse, quindi, alla volontà di questi di rafforzare il clan. Lamancata individuazione del contributo concretamente fornito a tale scopo rendeimpossibile, infatti, valutare anche la consapevolezza del ricorrente dipartecipare ad una simile operazione, e non quella di fornire semplicemente unaiuto al proprio genitore latitante e di rafforzare solo la sua personale posizioneall'interno dell'associazione.Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza appare dotata di unamotivazione carente, che ne rende doveroso l'annullamento.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la sentenzaimpugnata deve essere annullata con riferimento ai punti sopra valutati, conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, dasvolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi soprapuntualizzati.Non deve procedesi alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili,stante la decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata (Sez. 1,n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamentealla disposta confisca, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello diNapoli.Così deciso il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]