CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6274/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Chiede, per- tanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi proposti, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, le modalità del fatto, che sono state ritenute certamente di apprezzabile gravità alla luce delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che questi si era rivolto anche in precedenza all'imputato per la for- nitura di stupefacenti. A tanto viene aggiunto che anche la considerazione del quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato (g 9,32 di mari- juana dal quale sono risultate ricavabili circa 41 dosi medie singole e g 1,08 di hashish) e la considerazione della entità della somma che aveva con sé (circa curo 210,00) depongono nel senso che l'attività dell'odierno ricorrente - pur svolta su strada e riconducibile al cd piccolo spaccio - non era né occasionale né episodica, cosicché deve concludersi che egli è, quanto meno, venuto in contatto con gli am- bienti criminali dediti allo smercio di stupefacenti. In tale contesto probatorio, per i giudici del gravame del merito l'ammissione di colpevolezza non può assumere alcuna rilevanza atteso che essa non ha offerto alcun contributo rispetto ad un quadro già graniticamente delineato. Peraltro, per la Corte territoriale non può tacersi del fatto che il precedente specifico da cui l'imputato risulta gravato depone nel senso di una personalità di indubbio allarme perché denota la pervicacia nell'a- gire illecito, essendo egli stato condannato per lo stesso delitto di cui all'art. 73 co. V DPR 309/90 per un fatto commesso appena nove mesi prima dei fatti in contestazione.N. 6274/2022 R.G. Tali rilievi consentono, secondo la logica motivazione della sentenza impu- gnata, di ritenere certamente adeguata la pena irrogata dal primo giudice, non potendosi per i giudici di appello tacere del fatto che il trattamento sanzionatorio è stato favorevolmente determinato senza tenere conto della contestata e, all'evi- denza sussistente, recidiva e non potendosi che prendere atto della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena pur a fronte di circostanze che avrebbero impedito di formulare in termini positivi il relativo giudizio progno- stico. 3. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dic- tum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Quanto all'obbligo motivazionale in punto di dosimetria della pena è piena- mente assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 del1 18/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella di- screzionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo au- mento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delin- quere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ra- gionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura N. 6274/2022 R.G. media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del