CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 20/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa riduzione massima per le generiche; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Il primo motivo è inammissibile perché la responsabilità risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. Il, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Quanto al secondo e terzo motivo l'attenuante speciale e la massima diminuzione vengono negate sulla base di motivazione del tutto esente da ogni censura facente leva sulle modalità della condotta e sulla consumazione anche di altri fatti analoghi. Infine la doglianza sull'art. 62 n. 4 c.p. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Estens tliPtr(?,)2." Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]p MESSINI D'AGOSTINI • DEPOSITATA