Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:497
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 settembre 2003 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]344/01
Repubblica federale di Germania
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«FEOGA – Premio per vacca nutrice – Verifiche della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla regolarità delle spese effettuate da taluni enti locali – Trasposizione ad altri enti del risultato delle verifiche – Onere della prova – Principi del legittimo affidamento e di leale cooperazione»
1. In forza dell’art. 230, secondo comma, CE, la Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «RfG») chiede l’annullamento
parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 2001, 2001/557/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese
effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (
2
). La RfG contesta la decisione impugnata nella parte in cui impone una rettifica pari a DEM 3 870 600,88 corrispondenti alle
spese effettuate in taluni Länder a titolo di premio per vacca nutrice nel corso degli esercizi finanziari 1996 e 1997.
I –
Contesto normativo
A –
Le regole generali in materia di accertamento delle spese finanziate dal FEAOG
2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (
3
), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (
4
), dispone che il FEAOG finanzia, tra gli altri, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli intrapresi secondo
le norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (
5
).
3. Questo tipo di finanziamento comunitario funziona secondo il meccanismo qui descritto. [OSCURATO:PERSONA] mette a disposizione
degli [OSCURATO:PERSONA] membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui trattasi mediante anticipi sul computo degli esborsi
o interventi effettuati in un periodo di riferimento. Finché non siano versati gli anticipi summenzionati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese in questione (
6
). L’erogazione delle somme è affidata a organismi pagatori in possesso di adeguate garanzie e riconosciuti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (
7
).
4. [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per, anzitutto, accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano
reali e regolari, poi, prevenire e perseguire le irregolarità e, infine, recuperare le somme perse a seguito di irregolarità
o di negligenze (
8
).
5. Per agevolare le verifiche gli [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] i conti annui degli organismi pagatori corredati
delle informazioni necessarie per la loro liquidazione (
9
). Sulla base di questi elementi la [OSCURATO:PERSONA] procede alla liquidazione di tali conti (
10
).
6. La decisione di liquidazione dei conti non pregiudica l’adozione di una decisione successiva di esclusione dal finanziamento
comunitario delle spese che non risultassero effettuate in conformità alle norme comunitarie in occasione di successive verifiche
da parte della [OSCURATO:PERSONA] (
11
).
7. [OSCURATO:PERSONA] procede alla valutazione degli importi da escludere dal finanziamento comunitario tenendo conto dell’entità
della non conformità riscontrata, con particolare riguardo al tipo e alla gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario
che ne deriva per la Comunità (
12
). A seguito delle verifiche si procede generalmente ad una rettifica forfetaria (
13
). L’adozione della decisione di esclusione dal finanziamento comunitario avviene al termine di una procedura specifica in
cui lo Stato membro interessato partecipa al processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] (
14
).
B –
Le norme specifiche in materia di premio per vacca nutrice
8. Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni bovine (
15
), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (
16
) dispone che il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su richiesta, di un premio per il
mantenimento delle stesse (in prosieguo: il «premio per vacca nutrice») (
17
). La concessione del premio è subordinata a talune condizioni,previste dal detto regolamento, nonché dal regolamento (CEE)
della [OSCURATO:PERSONA] n. 3886/92 (
18
).
II –
Fatti e procedimento precontenzioso
9. Nel corso del 1997 e del 1998 la [OSCURATO:PERSONA] procedeva in Germania a diverse verifiche aventi per oggetto le modalità di concessione
del premio per vacca nutrice. Gli accertamenti venivano effettuati in loco in tre Länder, segnatamente la Renania del Nord-Vestfalia
(22-26 settembre 1997), lo Schleswig-Holstein (19-23 gennaio 1998) e la Baviera (8-12 giugno 1998).
10. A seguito delle verifiche la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alle autorità tedesche, con lettera 31 agosto 1999, che le misure previste
per garantire la regolarità della concessione del premio per vacca nutrice per gli anni 1996 e 1997 apparivano insufficienti.
11. Tale valutazione faceva perno sugli elementi qui illustrati (
19
). In primo luogo, le banche dati (in cui venivano registrate le domande di premio e i dati che vi si riferivano) dei diversi
Länder risultavano tra loro incompatibili (fino al 1997) rendendo necessariamente carenti i controlli intesi ad evitare (nel
periodo considerato) la presentazione di più domande di premio per il medesimo capo. Inoltre, in molti casi, i registri del
bestiame risultavano imprecisi, di modo che non costituivano una base idonea per il controllo documentale e materiale delle
domande di premio. Infine, e non meno rilevante, l’età a partire dalla quale una vacca poteva essere catalogata come nutrice,
e quindi qualificarsi per la concessione del premio, non era sufficientemente elevata o, quanto meno, i relativi controlli
apparivano insufficienti o addirittura inesistenti.
12. Tenuto conto di questi elementi, la [OSCURATO:PERSONA] informava le autorità tedesche della sua intenzione di applicare una rettifica
forfettaria delle spese effettuate a questo titolo da tutti i Länder, e non solo dai tre Länder controllati (
20
). La portata geografica della rettifica forfettaria prevista si giustificava per l’analogia tra le carenze constatate nei
tre Länder considerati oltre che per l’assenza di coordinamento, da parte delle autorità federali, dei controlli decisi a
livello dei singoli Länder. Stando cosí le cose, era legittimo pensare che la condizione di vacca nutrice non fosse soggetta
a controlli efficaci nell’insieme dei Länder (
21
).
13. A seguito dell’invito da parte della [OSCURATO:PERSONA] le autorità tedesche trasmettevano a quest’ultima, con lettera 3 novembre
1999, informazioni complementari in merito ai sistemi di controllo in vigore in taluni Länder (
22
). Dalle informazioni trasmesse si deduceva, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che solo il Land di Meclemburgo-Pomerania occidentale
era in grado di provare che disponeva di un sistema di controllo efficace.
14. Pertanto, con atto del 9 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava ufficialmente l’applicazione di una rettifica forfettaria
del 2% alle spese effettuate, per gli anni 1996 e 1997, a titolo di premio per vacca nutrice, nell’insieme dei Länder con
la sola esclusione del Land di Meclemburgo-Pomerania occidentale. L’importo della rettifica finanziaria veniva fissato in
DEM 6 366 695,50 di cui DEM 2 496 094,62 per i Länder sottoposti a verifica e i restanti DEM 3 870 600,88 per i Länder non
controllati.
15. Le autorità tedesche, con lettera 21 novembre 2001, chiedevano l’avvio di una procedura di conciliazione, allo scopo di giungere
ad un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] in merito all’estensione della rettifica ai Länder non controllati (escluso il Land di Meclemburgo-Pomerania
occidentale). La procedura si concludeva senza conciliazione tra le posizioni rispettive delle parti. Come si limita a osservare
l’organo di conciliazione nei verbali 26 marzo e 19 giugno 2001, da un lato, esso non è competente a decidere la questione
della legittimità costituzionale dell’applicazione della rettifica forfettaria di cui trattasi anche ai Länder non controllati
e, dall’altro, le modalità della prova della bontà dei controlli istituiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri rivestono importanza fondamentale
e andrebbero precisate per il futuro.
16. A seguito della procedura di conciliazione rimasta infruttuosa la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata.
III –
Ricorso
17. La RfG contesta la decisione impugnata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario i premi per vacca nutrice
corrisposti nel 1996 e nel 1997 dai Länder non controllati (esclusione fatta per quelli erogati nel Land di Meclemburgo-Pomerania
occidentale).
18. A sostegno del ricorso la ricorrente formula tre motivi: in primo luogo la violazione di forme sostanziali nell’adozione della
decisione controversa consistente nell’inosservanza delle regole in materia di onere della prova, in secondo luogo la violazione
del principio del legittimo affidamento e, infine, la violazione dell’art. 10 CE.
A –
Sul primo motivo, relativo all’ inosservanza delle regole in materia di onere della prova nell’ambito della liquidazione dei
conti del FEAOG
19. La RfG contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere applicato la rettifica forfettaria controversa anche ai Länder non controllati,
estrapolando le carenze (non contestate) rilevate nei Länder assoggettati alle verifiche in loco.
20. Tale generalizzazione sarebbe contraria ai principi in materia di onere della prova delle infrazioni alle regole comunitarie
commesse in sede di concessione dei premi in ambito FEAOG. Di fatto, avendo omesso di procedere a verifiche materiali in tutto
il territorio tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe addotto elementi idonei a far sorgere seri dubbi in merito alla presenza
di carenze anche nei Länder non controllati.
21. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe senza motivo invertito l’onere della prova degli elementi fondanti la decisione in esame,
di modo che quest’ultima sarebbe inficiata da vizio di procedura. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresí venuta meno all’obbligo di
indagine che le incombe e che prevede in generale che tutti i Länder siano sottoposti a verifiche materiali e non soltanto
all’esame dei documenti amministrativi.
22. A mio avviso questa tesi non resiste all’esame della giurisprudenza consolidata della Corte sulla ripartizione dell’onere
della prova in questo settore.
23. In proposito occorre ricordare che l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure
necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari.
24. Per giurisprudenza consolidata, allorché la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto generate
da infrazioni alla normativa comunitaria imputabili a uno Stato membro, l’onere di provare l’esistenza di tali infrazioni
spetta alla [OSCURATO:PERSONA] (
23
). In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l’inadeguatezza dei
controlli attuati dallo Stato membro interessato (
24
).
25. Tuttavia, – in un primo tempo – la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli
effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi sull’insieme del territorio nazionale,
bensí a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di
tali dati (
25
).
26. Spetta dunque – in un secondo tempo – allo Stato membro interessato dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il
finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] (
26
). In altri termini lo Stato membro interessato non può confutare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] con semplici affermazioni
non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che il
detto Stato non riesca a dimostrare che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono inesatte, queste ultime costituiscono elementi
che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo (
27
).
27. Questo temperamento dell’onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone
delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG ed è quindi
lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’effettività dei propri controlli e della veridicità
dei propri dati, nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (
28
).
28. Ritengo che questa giurisprudenza vada applicata indistintamente a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto dell’esigenza fondamentale
costituita dall’applicazione uniforme del diritto comunitario (
29
).
29. Di conseguenza e in contrasto con quanto sostiene il governo tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere a indagini
approfondite e esaurientisull’efficacia dei controlli posti in essere dallo Stato membro interessato, mediante verifiche in
loco sistematiche in tutti i Länder. Non si può desumere questo tipo di onere probatorio dall’obbligazione di corroborare
con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli espressi in materia. Una siffatta dimostrazione sarebbe infatti materialmente
impossibile ed equivarrebbe a distruggere l’economia del sistema istituito con il regolamento n. 729/70 relativo al controllo
delle operazioni finanziate dal FEAOG.
30. Di conseguenza, la decisione impugnata non può essere contestata per il solo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di procedere,
in taluni Länder, a verifiche materiali in merito all’esistenza e all’efficacia dei controlli da questi posti in essere.
31. Del resto, mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] avesse comunque buone ragioni di interrogarsi circa l’idoneità e l’efficacia dei detti
controlli. [OSCURATO:PERSONA] infatti si è premurata, per quanto attiene ai controlli operati dalle autorità tedesche sull’età
delle vacche dichiarate come nutrici, di procedere ad osservazioni in loco in diversi Länder e non si è limitata a semplici
scambi di documenti. Le verifiche in loco, i risultati delle quali non sono oggetto di contestazione da parte della ricorrente,
erano idonee a far sorgere nella [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle analogie tra le carenze constatate, dubbi seri e ragionevoli
sull’efficacia dei controlli posti in essere dalle autorità tedesche, in questo ambito, nei rimanenti Länder.
32. L’asserita diversità di funzionamento e di metodi di controllo nei vari Länder non era idonea a dissipare la preoccupazione
della [OSCURATO:PERSONA] proprio in quanto, nonostante tale diversità, i controlli materialmente effettuati in tre diversi Länder
hanno invariabilmente condotto a risultati comparabili.
33. Inoltre, il fatto che non siano state comunicate informazioni complementari relative a svariati Länder (diversi da quelli
oggetto del controllo in loco) malgrado l’invito in tal senso da parte della [OSCURATO:PERSONA], non ha fatto altro che corroborare
i dubbi sulla situazione prevalente in tutti i Länder (
30
).
34. Ne discende che il primo motivo relativo all’inosservanza delle regole in materia di onere della prova va respinto.
B –
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento
35. Con il secondo motivo la RfG sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio del legittimo affidamento
in quanto si sarebbe discostatasenza preavviso dalla prassi seguita anteriormente in materia di applicazione della rettifica
forfettaria nell’ambito della liquidazione dei conti del FEAOG (
31
).
36. Anche questo argomento appare infondato. Infatti emerge dagli atti che il sistema di imputazione globale qui contestato non
era inedito in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva già fatto uso nei confronti di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri a struttura federale o quasi-federale,
come nel caso dell’Italia (
32
).
37. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ha avuto cura di precisare nel 1997, nella relazione Belle II già citata, che è possibile delimitare
la rettifica finanziaria alle sole spese gestite in una singola regione o provincia, soltanto qualora vi sia ragione di supporre
che la carenza si limiti alla omessa applicazione, nella singola regione o provincia, del sistema di controllo istituito dallo
Stato membro di cui trattasi. In assenza di elementi fattuali in tal senso, la rettifica va applicata a tutte le spese assoggettate
a tale sistema di controllo, vale a dire a tutte le spese effettuate da tutte le autorità nazionali nel settore considerato (
33
).
38. Questi orientamenti, formulati nel 1997, sono in linea con la giurisprudenza della Corte in materia di ripartizione dell’onere
della prova, in quanto l’assenza di indizi a favore del carattere circoscritto della carenza in esame coincide precisamente
con l’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] nutra dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia dei controlli nell’insieme del territorio
dello Stato membro interessato.
39. Ne deriva che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non era tale da fare insorgere nelle autorità tedesche alcuna fondata aspettativa
in merito alla delimitazione delle rettifiche finanziarie considerate alle sole spese effettuate nei Länder sottoposti alle
verifiche in loco.
40. Di conseguenza, anche il secondo motivo va respinto.
C –
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10 CE
41. Con il terzo motivo la RfG contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, estendendo la rettifica finanziaria controversa
anche ai Länder che non erano stati controllati, della sua struttura federale, costituita da Länder autonomi. Procedendo il
tal modo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno al dovere di leale cooperazione delle istituzioni comunitarie con gli [OSCURATO:PERSONA] membri
imposto dall’art. 10 CE.
42. Ritengo che l’argomento non possa reggere.
43. Anzitutto, mi è difficile pensare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in contrasto con il principio di leale cooperazione nei confronti
delle autorità tedesche, posto che, a mio parere si è conformata alla giurisprudenza della Corte in materia di ripartizione
dell’onere della prova, e non ha recato nocumento alcuno al legittimo affidamento delle autorità interessate.
44. Inoltre, la tesi del governo tedesco appare in netto contrasto con un profondo orientamento giurisprudenziale che tende a
riconoscere anche nel diritto comunitario la regola dell’unità dello Stato ben nota al diritto internazionale. Questo orientamento
giurisprudenziale può trovare numerosi esempi significativi.
45. Una prima illustrazione del detto orientamento si trova in materia di liquidazione dei conti FEAOG. In effetti, nella sentenza
12 giugno 1990, Germania/[OSCURATO:PERSONA], già citata, la Corte ha ritenuto che «(...) spetta a tutte le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
siano esse autorità del potere centrale dello Stato, autorità di uno Stato federale o altre autorità territoriali, garantire
il rispetto delle norme di diritto comunitario nell’ambito delle loro competenze. Per contro, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA]
pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze mediante [le] norme istituzionali di ciascuno Stato membro e sugli obblighi
che possono incombere rispettivamente alle autorità della Repubblica federale e a quelle dei Land» (
34
). La Corte concludeva che la [OSCURATO:PERSONA] «può solo controllare se il complesso delle misure di sorveglianza e di controllo
istituito secondo le modalità dell’ordinamento giuridico nazionale sia sufficientemente efficace per consentire un’applicazione
corretta delle norme comunitarie» (
35
).
46. Queste precisazioni rispondevano a una problematica sensibilmente diversa da quella attualmente in esame. [OSCURATO:PERSONA] infatti
aveva fondato la decisione impugnata sul fatto che, anzitutto, le autorità federali non avevano dato ai Länder istruzioni
dettagliate sulla natura e la frequenza dei controlli e, in secondo luogo, i Länder non avevano definito e attuato le misure
di controllo appropriate. Non si poneva dunque la questione di sapere, come nel nostro caso, se la [OSCURATO:PERSONA] avesseagito
correttamente applicando per estrapolazione a taluni Länder i rilievi effettuati in altri Länder.
47. Tuttavia, la giurisprudenza citata presenta un certo interesse per il caso di specie. Infatti, si fonda sul principio secondo
cui l’osservanza delle norme del diritto comunitario da parte di uno Stato membro va valutata con riguardo al comportamento
dello Stato membro di cui trattasi, considerato nella sua globalità o nella sua unità, indipendentemente dalla ripartizione
di competenze tra le diverse autorità che lo compongono. Nella logica di questa giurisprudenza va ritenuto che non spetti
alla [OSCURATO:PERSONA] intromettersi nella ripartizione di competenze propria di uno Stato membro verificando se taluna o tal altra
delle autorità che lo compongono, singolarmente considerate, abbia rispettato la normativa comunitaria nel settore di propria
competenza.
48. E inversamente si può osservare che, per giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi
o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle di natura costituzionale, per giustificare l’inosservanza
degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, sottraendosi in tal modo a ogni responsabilità nelle cause per inadempimento (
36
). Muovendo dalla detta giurisprudenza, si può considerare che uno Stato membro non può sottrarsi all’applicazione di una determinata
rettifica finanziaria nell’ambito della liquidazione dei conti del FEAOG adducendo che la propria struttura federale osta
all’applicazione per estrapolazione agli enti territoriali non sottoposti a controllo degli effetti dei vizi constatati in
occasione delle verifiche poste in essere in taluni enti territoriali.
49. Nello stesso ordine di idee si può menzionare la sentenza 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, in materia di responsabilità
degli [OSCURATO:PERSONA] membri per violazioni del diritto comunitario (
37
). Infatti la Corte vi si è pronunciata nel senso che, nell’ordinamento giuridico comunitario, lo Stato che sia chiamato a
rispondere per violazione di una norma comunitaria viene considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che
la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo (
38
). La Corte ne ha concluso che la circostanza che, per effetto delle norme interne, l’inadempimento contestato sia imputabile
al legislatore nazionale non è tale da consentire l’esclusione della responsabilità dello Stato membro interessato (
39
).
50. Gli sviluppi giurisprudenziali menzionati rispondono tutti alla medesima logica, secondo cui la posizione di uno Stato membro
nei riguardi dell’osservanza delle norme del diritto comunitario si valuta in maniera globale, in conformità al principio
tradizionale di unità dello Stato e cioè indipendentemente dalla ripartizione delle competenze, di modo che non è necessario
operare alcun distinguo a seconda della struttura federale o centralizzata dello Stato membro di cui trattasi.
51. La Corte si fonderà sugli sviluppi giurisprudenziali qui illustrati per respingere il terzo motivo, relativo alla violazione
dell’art. 10 CE.
IV –
Conclusione
52. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
«1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese».
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 200, pag. 28.
3
– GU L 94, pag. 13.
4
– GU L 125, pag. 1.
5
– Artt. 1, n. 2, lett. b), e 3, n. 1, del regolamento n. 729/70 modificato.
6
– Idem, art. 1, n. 5.
7
– Idem, art. 4, n. 1.
8
– Idem, art. 8, n. 1.
9
– Art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento modificato n. 729/70.
10
– Idem, art. 5, n. 2, lett. b).
11
– Idem, artt. 5, n. 2, lett. c), e 9.
12
– Idem, art. 5, n. 2, lett. c).
13
– La rettifica forfettaria viene fissata nella misura del 2%, 5%, 10%, 25% o addirittura 100% delle spese dichiarate. V.,
al riguardo, le linee-guida definite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della
preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti del FEAOG/garanzia (doc. VI/5330/97 del 23 dicembre 1997; in prosieguo:
la «relazione Belle II», pagg. 9-12).
14
– Art. 5, n. 2, del regolamento n. 1287/95.
15
– GU L 148, pag. 24.
16
– GU L 215, pag. 32.
17
– Art. 4d, n. 1, del regolamento n. 2066/92.
18
– Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1992 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti
dal regolamento (CEE) n. 805/68 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391 del 31/12/1992, pag.
20).
19
– V. lettera 31 agosto 1999.
20
– Idem.
21
– Idem.
22
– Le informazioni trasmesse riguardavano i seguenti Länder: Sassonia, Turingia, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Assia
e Saar.
23
– V., in particolare, sentenze 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑347, punto 19); 6 ottobre
1993, causa C-55/91, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4813, punto 13), e 28 ottobre 1999, causa C-253/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-7529, punto 6).
24
– V., in particolare, sentenze 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2321, punto 23); 6 marzo
2001, causa C-278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1501, punto 39), e 8 maggio 2003, causa C-349/97, Spagna/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-3851, punto 46).
25
– V., in particolare, sentenze 10 novembre 1993, causa C-48/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5611, punto 17), 21
gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑35, punto 35), 22 aprile 1999, causa C-28/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-1973, punto 40), 6 marzo 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 40); 20 settembre 2001, causa C-263/98,
Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-6063, punto 36), e 8 maggio 2003, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 47).
26
– V., in particolare, sentenze 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1749, punto 14); 10 novembre
1993, causa C-48/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 16), e 20 settembre 2001, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 36).
27
– V. sentenze 28 ottobre 1999, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 7), e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 48).
28
– V., in particolare, sentenze 10 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 17); 21 gennaio 1999, Germania/[OSCURATO:PERSONA]
(cit., punto 35); 18 marzo 1999, causa C-59/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1683, punto 55); 6 marzo 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(cit., punto 41), Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 37); 24 gennaio 2002, causa C-118/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-747,
punto 37), e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 49).
29
– V., a proposito di questa esigenza fondamentale del diritto comunitario, sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88
e C-92/89, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-415, punto 26).
30
– V. paragrafo 13 delle conclusioni.
31
– Come esempio di applicazione del principio del legittimo affidamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell'ambito della liquidazione
dei conti del FEAOG, v., in particolare, sentenze già cit., Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto 67, e 6 dicembre 2001, causa C-373/99,
Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-9619, punto 56), nonché le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], nella
causa C-49/94, Irlanda/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza 14 settembre 1995, Racc. pag. I-2683, paragrafi 30-32).
32
– V. sentenza 6 ottobre 1993, Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 18), oltre che le conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
nella medesima causa (par. 19). In tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] aveva esteso a regioni che non erano state controllate le
conclusioni dei controlli materiali effettuati in altre regioni.
33
– V. pag. 12, ultimo comma, della relazione Belle II. Il suo contenuto, applicabile all'elaborazione della decisione impugnata,
diverge notevolmente dalla relazione 1° giugno 1993, Belle I, secondo la quale le riduzioni forfettarie si applicavano unicamente
al settore di spesa carente nella regione o area amministrativa in cui si era riscontrata tale carenza, a meno che la medesima
carenza risultasse dimostrata in altre regioni o nell'intero territorio dello Stato membro interessato (doc. VI/216/93, appendice
2, pag. 3, paragrafo 4).
34
– Punto 13.
35
– Idem.
36
– V., in particolare, sentenze 13 dicembre 1991, causa C-33/90, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑5987, punto 24); 22 ottobre
1998, causa C-301/95, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I-6135, punti 21-23); 13 aprile 2000, causa C-274/98, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna
(Racc. pag. I-2823, punti 19 e 20), e 26 giugno 2001, causa C-212/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-4923, punti 34 e 35).
37
– Cause riunite C-46/93 e C-48/93 (Racc. pag. I-1029).
38
– Punto 34. V. anche le mie conclusioni nella causa C-224/01, Köbler, pendente dinanzi alla Corte, paragrafi 44-47, e le
conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa C-129/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, pendente dinanzi alla Corte, paragrafi
50-55.
39
– Punto 35.