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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26091/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto a dedurre congiuntamente la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e si risolve in un rinnovato esame del merito della regiudicanda; Considerato, infatti, che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del requisito della violenza nonché alla legittimità dell'operato degli agenti intervenuti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo proposto, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'integrazione della fattispecie contravvenzionale contestata, che si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame del merito e non si confronta con il rilievo della Corte di appello che ha ritenuto non credibile la versione offerta dalla difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato, da ultimo, che il terzo motivo proposto, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - Rv. 282693) (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto a dedurre congiuntamente la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e si risolve in un rinnovato esame del merito della regiudicanda; Considerato, infatti, che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del requisito della violenza nonché alla legittimità dell'operato degli agenti intervenuti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo proposto, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'integrazione della fattispecie contravvenzionale contestata, che si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame del merito e non si confronta con il rilievo della Corte di appello che ha ritenuto non credibile la versione offerta dalla difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato, da ultimo, che il terzo motivo proposto, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - Rv. 282693) (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26091/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris