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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 10158/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4851-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76 , nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresenta ti e dife si dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/2020 del la CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 29.7.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi il suo diritto di proprietà esclusiva su una particella di terreno e la condanna dei convenuti al suo rilascio ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza dei convenuti, i quali spiegavano domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’usucapione della proprietà dell’area contesa, il Tribunale, con sentenza n. 1637/2019, accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando l’usucapione delbene oggetto di causa in capo ai convenuti.

Con la sentenza impugnata, n. 1417/2020, la Corte di Appello di Salerno riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione ed ordinando il rilascio del bene conteso in favore dell’attore, odierno controricorrente.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., e denuncia l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 67-72 della legge n. 98 del 2013, di conversione del D. L. n. 69 del 2013, in relazione agli artt. 3, 25, 106 e 111 Cost., perché al collegio della Corte di Appello avrebbepreso parte anche un giudice ausiliario.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibilel’appello proposto dal Gaito avverso la decisione di prime cure.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze della prova in merito all’estensione del fondo oggetto di occupazione.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda riconvenzionale di usucapione.

Primo motivo: sulla partecipazione al Collegio di seconde cure di giudice ausiliario relatore, è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021 (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021, Rv. 661401; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021, Rv. 662813).

Secondo motivo: verte sul mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto dal contenuto del gravame, riportato nel corpo del ricorso, risulta che l’appellante aveva chiaramente esposto le doglianze mosse alla sentenza di primo grado, contestando la ricostruzione del fatto del primo giudice e chiedendo una nuova valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021, Rv. 663516; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722; Sez.

U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991).

Terzo motivo: verte sulla valutazione di attendibilità dei testi indicati dall’appellante, sulla non contestazione e sull’omesso esame di prove circa l’effettiva estensione della porzione di fondo occupata, ed è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il principio secondo cui sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274).

Né ricorre il denunciato vizio di omesso esame, avendo la Corte d’Appello espressamente valutato la questione dell’estensione della porzione di fondo occupata, sia con riferimento al rogito notarile in atti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni sul punto (cfr. pagg. 7 e 8), rilevando, all’esito (cfr. pag. 9), con statuizione non attinta da alcuna specifica censura, che le attività dedotte dagli appellati, ad eccezione della recinzione e del frazionamento avvenuti in tempo non utile al perfezionamento del ventennio, sarebbero state, ove anche provate e riferibili ad una determinataestensione del fondo, comunque prive di significato univoco ai fini del possesso ad usucapionem”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4851-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76 , nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresenta ti e dife si dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/2020 del la CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 29.7.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi il suo diritto di proprietà esclusiva su una particella di terreno e la condanna dei convenuti al suo rilascio ed al risarcimento del danno. Nella resistenza dei convenuti, i quali spiegavano domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’usucapione della proprietà dell’area contesa, il Tribunale, con sentenza n. 1637/2019, accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando l’usucapione delbene oggetto di causa in capo ai convenuti. Con la sentenza impugnata, n. 1417/2020, la Corte di Appello di Salerno riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione ed ordinando il rilascio del bene conteso in favore dell’attore, odierno controricorrente. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., e denuncia l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 67-72 della legge n. 98 del 2013, di conversione del D. L. n. 69 del 2013, in relazione agli artt. 3, 25, 106 e 111 Cost., perché al collegio della Corte di Appello avrebbepreso parte anche un giudice ausiliario. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibilel’appello proposto dal Gaito avverso la decisione di prime cure. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze della prova in merito all’estensione del fondo oggetto di occupazione. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda riconvenzionale di usucapione. Primo motivo: sulla partecipazione al Collegio di seconde cure di giudice ausiliario relatore, è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021 (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021, Rv. 661401; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021, Rv. 662813). Secondo motivo: verte sul mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto dal contenuto del gravame, riportato nel corpo del ricorso, risulta che l’appellante aveva chiaramente esposto le doglianze mosse alla sentenza di primo grado, contestando la ricostruzione del fatto del primo giudice e chiedendo una nuova valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021, Rv. 663516; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722; Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991). Terzo motivo: verte sulla valutazione di attendibilità dei testi indicati dall’appellante, sulla non contestazione e sull’omesso esame di prove circa l’effettiva estensione della porzione di fondo occupata, ed è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il principio secondo cui sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274). Né ricorre il denunciato vizio di omesso esame, avendo la Corte d’Appello espressamente valutato la questione dell’estensione della porzione di fondo occupata, sia con riferimento al rogito notarile in atti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni sul punto (cfr. pagg. 7 e 8), rilevando, all’esito (cfr. pag. 9), con statuizione non attinta da alcuna specifica censura, che le attività dedotte dagli appellati, ad eccezione della recinzione e del frazionamento avvenuti in tempo non utile al perfezionamento del ventennio, sarebbero state, ove anche provate e riferibili ad una determinataestensione del fondo, comunque prive di significato univoco ai fini del possesso ad usucapionem”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se
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