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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16591/2026

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re, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Brescia n. 1893/2016,depositata il 31 marzo 2016;Numero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brescianotificava, in data 25 ottobre 2012, alla società [OSCURATO:SOCIETA].,avviso di accertamento n.

T9H03A202957, con il qualerecuperava a tassazione, per l’anno 2007, l’importo di €330.000,00, quale costo non deducibile in quanto relativo adoperazioni ritenute oggettivamente inesistenti, riguardantifatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Brescia la quale, con sentenza n. 32/05/2013,depositata il 26 aprile 2023, lo rigettava, condannando laricorrente alla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezionestaccata di Brescia, con sentenza n. 1893/2016, pronunciata il3 marzo 2016, e depositata in segreteria il 31 marzo 2016,rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata econdannando l’appellante alla rifusione delle spese del secondogrado di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 2novembre 2016).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezioneR.G.

N. 25012/2016 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 54 d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che, contrariamente aquanto ritenuto dai giudici di merito, non sussisteva, nel casodi specie, neanche prova indiziaria che le prestazioni indicatenelle fatture non fossero state eseguite, avendo ella prodottofotografie, copie di giornale e materiale video-fotograficorelativo a trasmissione televisive, da cui risultava lapubblicizzazione della società OLAB nell’àmbito dimanifestazioni sportive di pugilato svoltesi nell’anno 2007, inesecuzione del contratto di sponsorizzazione concluso con laMedia Italia [OSCURATO:SOCIETA]1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che il Giudice a quo,ritenendo che «…non viene dato di poter attribuire le fotografiee i video ad un determinato anno d’imposta», aveva omesso diesaminare gli atti, così incorrendo in motivazione meramenteparvente e contraddittoria, difettando l’indicazione concretaR.G.

N. 25012/2016 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle ragioni di fatto e di diritto dell’asserzione, e sussistendopalese contraddizione con i documenti agli atti del giudizio.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, la ricorrenteeccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Lamenta, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso diesaminare la circostanza se le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero relative ad operazioni inesistenti.2.

I motivi del ricorso sono, nel complesso, inammissibili.2.1.

Con i primi due motivi la ricorrente, lungi dal denunciareuna violazione di legge o un vizio di motivazione, contesta,sostanzialmente, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R.,proponendo una sua valutazione alternativa del materialeprobatorio esaminati dai giudici di merito, con riferimento allaasserita effettività delle operazioni a base delle fatture ritenute,invece, relative ad operazioni inesistenti.

Ma tali censure, comeè noto, non sono proponibili in sede di legittimità, e peraltro laC.T.R. ha adeguatamente dato conto del fatto checorrettamente l’Ufficio ha ritenuto le fatture relative adoperazioni inesistenti, in considerazione del fatto che ilcontratto di sponsorizzazione non aveva data certa, che ilcontenuto di tale contratto era generico quanto alle modalitàdi apposizione del logo sociale ed alle occasioni dipubblicizzazione, e che la società emittente [OSCURATO:PERSONA].r.l. era priva di oggettive dotazioni materiali e della stessasede; inoltre, la Corte di merito ha dato conto del fatto che lefoto ed i video prodotti dalla contribuente risultavanodecontestualizzati e non collocabili nel tempo.R.G.

N. 25012/2016 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2.

Anche il terzo motivo è inammissibile, vertendosi, nellaspecie, in un’ipotesi di una “doppia conforme” (art. 348-ter,comma 4, c.p.c., ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.),e comunque non viene indicato uno specifico fatto storico la cuivalutazione sarebbe stata omessa, ma viene, anche in tal caso,riproposta una diversa valutazione del materiale probatorio.3.

Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la OLABs.r.l. tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 25012/2016 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Brescia n. 1893/2016,depositata il 31 marzo 2016;Numero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brescianotificava, in data 25 ottobre 2012, alla società [OSCURATO:SOCIETA].,avviso di accertamento n. T9H03A202957, con il qualerecuperava a tassazione, per l’anno 2007, l’importo di €330.000,00, quale costo non deducibile in quanto relativo adoperazioni ritenute oggettivamente inesistenti, riguardantifatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Brescia la quale, con sentenza n. 32/05/2013,depositata il 26 aprile 2023, lo rigettava, condannando laricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezionestaccata di Brescia, con sentenza n. 1893/2016, pronunciata il3 marzo 2016, e depositata in segreteria il 31 marzo 2016,rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata econdannando l’appellante alla rifusione delle spese del secondogrado di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 2novembre 2016).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezioneR.G. N. 25012/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 54 d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che, contrariamente aquanto ritenuto dai giudici di merito, non sussisteva, nel casodi specie, neanche prova indiziaria che le prestazioni indicatenelle fatture non fossero state eseguite, avendo ella prodottofotografie, copie di giornale e materiale video-fotograficorelativo a trasmissione televisive, da cui risultava lapubblicizzazione della società OLAB nell’àmbito dimanifestazioni sportive di pugilato svoltesi nell’anno 2007, inesecuzione del contratto di sponsorizzazione concluso con laMedia Italia [OSCURATO:SOCIETA]1.2. Con il secondo motivo viene eccepita la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che il Giudice a quo,ritenendo che «…non viene dato di poter attribuire le fotografiee i video ad un determinato anno d’imposta», aveva omesso diesaminare gli atti, così incorrendo in motivazione meramenteparvente e contraddittoria, difettando l’indicazione concretaR.G. N. 25012/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle ragioni di fatto e di diritto dell’asserzione, e sussistendopalese contraddizione con i documenti agli atti del giudizio.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la ricorrenteeccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Lamenta, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso diesaminare la circostanza se le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero relative ad operazioni inesistenti.2. I motivi del ricorso sono, nel complesso, inammissibili.2.1. Con i primi due motivi la ricorrente, lungi dal denunciareuna violazione di legge o un vizio di motivazione, contesta,sostanzialmente, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R.,proponendo una sua valutazione alternativa del materialeprobatorio esaminati dai giudici di merito, con riferimento allaasserita effettività delle operazioni a base delle fatture ritenute,invece, relative ad operazioni inesistenti. Ma tali censure, comeè noto, non sono proponibili in sede di legittimità, e peraltro laC.T.R. ha adeguatamente dato conto del fatto checorrettamente l’Ufficio ha ritenuto le fatture relative adoperazioni inesistenti, in considerazione del fatto che ilcontratto di sponsorizzazione non aveva data certa, che ilcontenuto di tale contratto era generico quanto alle modalitàdi apposizione del logo sociale ed alle occasioni dipubblicizzazione, e che la società emittente [OSCURATO:PERSONA].r.l. era priva di oggettive dotazioni materiali e della stessasede; inoltre, la Corte di merito ha dato conto del fatto che lefoto ed i video prodotti dalla contribuente risultavanodecontestualizzati e non collocabili nel tempo.R.G. N. 25012/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25012/2016Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 16591/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2. Anche il terzo motivo è inammissibile, vertendosi, nellaspecie, in un’ipotesi di una “doppia conforme” (art. 348-ter,comma 4, c.p.c., ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.),e comunque non viene indicato uno specifico fatto storico la cuivalutazione sarebbe stata omessa, ma viene, anche in tal caso,riproposta una diversa valutazione del materiale probatorio.3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la OLABs.r.l. tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 25012/2016 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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