CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., oltre che in relazione all'asserita omissione di qualsivoglia indicazione circa la mancata esclusione dell'anzidetta aggravante nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: premesso, preliminarmente, che la censura circa l'esclusione della recidiva non ha rappresentato specifico oggetto delle doglianze proposte con l'atto di appello, deve osservarsi che, la Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha correttamente chiarito che il testo del disposto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., è ostativo al richiesto bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 mar