CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26072/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 157, ROMA -controricorrenti- avverso la sentenza n. 373/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. I fatti processuali che qui rilevano sono quelli di cui appresso sintetizzati. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appellò la sentenza del Tribunale di Bergamo del 23/1/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Brescia dichiarò inammissibile per tardività l’impugnazione. Osserva la Corte di merito che, essendo stata notificata la sentenza di primo grado, a cura dell’appellata Thorus, in data 6/2/2017, poiché l’atto d’appello era stato notificato agli appellati il 22/3/2017, era decorso il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. La sentenza d’appello non condivide l’asserto dell’odierno ricorrente, secondo il quale solo dalla notifica della sentenza di primo grado, operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., il 21/2/2017, sarebbe decorso il termine breve per appellare, nel mentre non si sarebbe potuto fare riferimento alla notifica del 6/2/2017 perché inesistente, per i vizi che l’affettavano e, in particolare, essendosi trattato di notifica a mezzo pec, la relata di notifica, contenente anche la dichiarazione di attestazione di conformità della copia informatica della sentenza gravata, era priva della sottoscrizione digitale; inoltre, aprendo il messaggio era comparsa una “finestra”, recante la dicitura la firma digitale del messaggio non è valida o attendibile . 2. Avverso la statuizione d’appello il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso sulla base quattro motivi. Con separati controricorsi resistono [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il Fallimento hanno depositato memorie. 3. Con iquattro motivi, tra loro osmotici, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 3 bis nn. 2 e 5, 11, l. n. 53, 21/1/1994; 285, 170, 156 cod. proc. civ., 3 bis nn. 2 e 5, 6 e 11, l. n. 53/1994; omesso esame di un fatto controverso e decisivo; violazione o falsa applicazione degli artt. 331 e 325 cod. proc. civ. In sintesi, il ricorrente assume l’inesistenza della notifica del 6/2/2017, sulla base degli argomenti già spesi davanti alla Corte di merito. Mancavala sottoscrizione digitale nella relazione di notifica; si era aperta una finestra che indicava la non validità o attendibilità del messaggio. In forza della notifica ritualmente effettuata dalla BPM e [OSCURATO:SOCIETA], in data 21/2/2017, l’appello risultava tempestivo. Una interpretazione non rigorosa dell’assegnazione del termine breve per appellare avrebbe procurato un ingiusto danno al diritto di difesa. Non poteva condividersi l’affermazione della Corte d’appello, la quale, in presenza delle denunciate anomalie, aveva, tuttavia, reputato essere stato raggiunto lo scopo, così violando il principio, secondo il quale non sono ammessi equipollenti della rituale notifica. La sentenza non aveva considerato il fatto decisivo che la notificazione della sentenza di primo grado del 21/2/2017 aveva comportato, a tutto concedere, una nuova decorrenza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. In ogni caso, l’appello proposto nei confronti solo di BPM/[OSCURATO:PERSONA] (sulla base della notificazione del 21.2.2017), avrebbe dovuto comunque comportare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. . 4. Il ricorso è infondato. 4. 1. Non è controverso, come afferma la sentenza, che sia stata notificata la sentenza del Tribunale che il ricorrente aveva inteso appellare, quindi con pieno raggiungimento dello scopo, che fa escludere in radice inesistenza dell’atto. L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo (Sez. 5, n. 31085, 20/10/2022, Rv. 6666088). Elementi costitutivi essenziali qui tutti presenti. Nello specifico, si è chiarito che nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Sez. 6, n. 20214, 15/7/2021, Rv. 661904). Ed ancora, val la pena riprendere i seguenti ulteriori arresti. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo) - Sez. 1, n. 20625, 31/08/2017, Rv. 645225; conf. S.U. n. 76652016 -. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica) - Sez. U, n. 23620, 28/09/2018, Rv. 650466 -. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica) - Sez. 6, n. 6518, 14/03/2017, Rv. 644271-. 4. 2. Sotto altro profilo deve ribadirsi che nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicché, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (Sez. 3, n. 19869, 2992011, Rv. 619378, conf., ex multis, Sez. 3, n. 15234/2014). Principio, questo, ribadito nitidamente dall’ordinanza n. 14722, [OSCURATO:DATA_NASCITA]: Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (Rv. 649046; conf. Cass. nn. 667/2021). 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non sussistono le condizioni per affermare la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., evocata dalla Thorus, mancando in radice l’allegazione di un danno in questa sede apprezzabile, né appare coerente con l’assetto normativo sganciare da una tale allegazione e prova il preteso risarcimento, uniformandolo, del tutto impropriamente, all’ipotesi di cui al comma terzo della norma evocata. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, rispettivamente, in € 10.000,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in € 12.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre, per entrambi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di