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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10286/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24.05.2016 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quanto alla distrazione della somma di euro 2.242,00 e (sulla maggior somma di euro 32.537,84) della somma di euro 17.302,74, perché il fatto non sussiste, riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1.L'imputato, amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 15.2.2013, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui al capo 1) - e segnatamente del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1, 219 co. 2 n. 1 e 223 R.D. n. 267 del 1942, per avere distratto beni e valori, equivalenti specificamente al saldo attivo del conto cassa alla data del fallimento e non rinvenuto - a fronte di nessuna ragione giustificativa di tale ammanco e per un importo pari ad euro 44.987,00, equivalente a somme prelevate e contabilizzate, senza adeguata giustificazione, alla voce "rimborso spese amministratore", e del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 219 co. 1 n. 1 e 223 R.D. n. 267 del 1942, per avere l'imputato, tenuto i libri e le altre scritture contabili, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione e il movimento degli affari, in quanto viziati da palesi falsità e incingruenze, tali da inficiarne la veridicità e la credibilità.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi compiutamente con quanto dedotto nei motivi di appello, laddove la difesa contestava la condanna del ricorrente non, soltanto per l'appropriazione della somma di euro 17.000 circa, per la quale è stato assolto, ma per l'intero ammontare distrattivo indicato in imputazione, pari circa ad euro 32.000, ossia per la residua somma di euro 15.235,20; la sentenza impugnata ha omesso di dare adeguatamente contezza delle ragioni per le quali non si è pronunciata in favore dell'imputato in ordine all'intero ammontare della somma asseritamente oggetto di distrazione, a frOnte delle plurime disattenzioni ascrivibili al curatore, le quali avrebbero dovuto indurre al proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. - prima su tutte la mancata esibizione dei titoli di credito, la cui produzione, su esplicito monito della difesa, determinava la Corte di Appello ad assolvere il ricorrente quanto alla distrazione della somma pari a circa euro 17.000;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi con quanto lamentato dalla difesa nei motivi di gravame, con i quali si evidenziava come il Tribunale, nel condannare l'odierno ricorrente, avesse mancato, di dare contezza delle ragioni per le quali riteneva integrata la fattispecie criminosa e nel suo profilo oggettivo e nel suo profilo soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato censura la motivazione della Corte territoriale che, in sostanza, non avrebbe dato contezza delle ragioni per le quali lo ha condannato per la distrazione della residua somma euro 15.235,20 sull'importo complessivo di circa 32.000,00, laddove in appello anche su tale importo era stata proposta impugnazione.

La deduzione si presenta del tutto aspecifica e generica, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di assolvere l'imputato per la distrazione della somma di euro 17.302,64 circa, sulla maggior somma di euro 32.000,00, perché tale importo corrispondeva a titoli cambiari e assegni postdatati di credito non contabilizzati, che, una volta rinvenuti ed esibiti dal curatore su sollecitazione della difesa sono stati considerati quali poste attive e dunque esclusi dal novero delle distrazioni addebitate all'imputato.

Dive rsamente, la somma restante somma di euro

15. 235, saldo attivo del conto cassa al 30.6.2012, non è stata rinvenuta, né in titoli, nè nella consistenza contante.

In tale contesto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto dì dover ascrivere all'imputato la condotta distrattiva per la somma suddetta oggetto di movimentazione del conto cassa, non rinvenuta dal curatore e per la quale non risulta offerta alcuna giustificazione.

Sul punto, giova richiamare quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito. (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 uel 17/01/2020, Rv. 279204).

Nel caso di specie nessuna allegazione della destinazione dell'importo non rinvenuto risulta effettuata dall'imputato, che si è limitato a svolgere in proposito, come già evidenziato in premessa, allegazioni del tutto generiche. 2.Del tutto generico si presenta il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata illustrazione delle ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle condotte ascrittegli, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, i giudici di merito hanno messo in risalto il mancato rinvenimento del saldo attivo del conto per euro 15.235, oltre che delle ulteriori somme oggetto di contestazione, quanto alla bancarotta documentale, l'esistenza di una contabilità parallela a quella risultante dai libri contabili, essendo questi ultimi dolosamente tenuti, in modo da alterare la reale consistenza della garanzia patrimoniale in frode ai creditori.

Tale valutazione dà conto, sebbene in maniera sintetica, anche del dolo generico che deve caratteriziare le fattispecie di reato in contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta irregolare della contabilità.

Invero, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione giova richiamare i principi affermati (cfr. Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale ger tenuta irregolare della contabilità, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., per tenuta irregolare l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. per tutte Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24.05.2016 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quanto alla distrazione della somma di euro 2.242,00 e (sulla maggior somma di euro 32.537,84) della somma di euro 17.302,74, perché il fatto non sussiste, riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1.L'imputato, amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 15.2.2013, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui al capo 1) - e segnatamente del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1, 219 co. 2 n. 1 e 223 R.D. n. 267 del 1942, per avere distratto beni e valori, equivalenti specificamente al saldo attivo del conto cassa alla data del fallimento e non rinvenuto - a fronte di nessuna ragione giustificativa di tale ammanco e per un importo pari ad euro 44.987,00, equivalente a somme prelevate e contabilizzate, senza adeguata giustificazione, alla voce "rimborso spese amministratore", e del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 219 co. 1 n. 1 e 223 R.D. n. 267 del 1942, per avere l'imputato, tenuto i libri e le altre scritture contabili, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione e il movimento degli affari, in quanto viziati da palesi falsità e incingruenze, tali da inficiarne la veridicità e la credibilità. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi compiutamente con quanto dedotto nei motivi di appello, laddove la difesa contestava la condanna del ricorrente non, soltanto per l'appropriazione della somma di euro 17.000 circa, per la quale è stato assolto, ma per l'intero ammontare distrattivo indicato in imputazione, pari circa ad euro 32.000, ossia per la residua somma di euro 15.235,20; la sentenza impugnata ha omesso di dare adeguatamente contezza delle ragioni per le quali non si è pronunciata in favore dell'imputato in ordine all'intero ammontare della somma asseritamente oggetto di distrazione, a frOnte delle plurime disattenzioni ascrivibili al curatore, le quali avrebbero dovuto indurre al proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. - prima su tutte la mancata esibizione dei titoli di credito, la cui produzione, su esplicito monito della difesa, determinava la Corte di Appello ad assolvere il ricorrente quanto alla distrazione della somma pari a circa euro 17.000; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi con quanto lamentato dalla difesa nei motivi di gravame, con i quali si evidenziava come il Tribunale, nel condannare l'odierno ricorrente, avesse mancato, di dare contezza delle ragioni per le quali riteneva integrata la fattispecie criminosa e nel suo profilo oggettivo e nel suo profilo soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato censura la motivazione della Corte territoriale che, in sostanza, non avrebbe dato contezza delle ragioni per le quali lo ha condannato per la distrazione della residua somma euro 15.235,20 sull'importo complessivo di circa 32.000,00, laddove in appello anche su tale importo era stata proposta impugnazione. La deduzione si presenta del tutto aspecifica e generica, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di assolvere l'imputato per la distrazione della somma di euro 17.302,64 circa, sulla maggior somma di euro 32.000,00, perché tale importo corrispondeva a titoli cambiari e assegni postdatati di credito non contabilizzati, che, una volta rinvenuti ed esibiti dal curatore su sollecitazione della difesa sono stati considerati quali poste attive e dunque esclusi dal novero delle distrazioni addebitate all'imputato. Dive rsamente, la somma restante somma di euro 15. 235, saldo attivo del conto cassa al 30.6.2012, non è stata rinvenuta, né in titoli, nè nella consistenza contante. In tale contesto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto dì dover ascrivere all'imputato la condotta distrattiva per la somma suddetta oggetto di movimentazione del conto cassa, non rinvenuta dal curatore e per la quale non risulta offerta alcuna giustificazione. Sul punto, giova richiamare quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito. (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 uel 17/01/2020, Rv. 279204). Nel caso di specie nessuna allegazione della destinazione dell'importo non rinvenuto risulta effettuata dall'imputato, che si è limitato a svolgere in proposito, come già evidenziato in premessa, allegazioni del tutto generiche. 2.Del tutto generico si presenta il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata illustrazione delle ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle condotte ascrittegli, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo. Sul punto, è sufficiente evidenziare che, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, i giudici di merito hanno messo in risalto il mancato rinvenimento del saldo attivo del conto per euro 15.235, oltre che delle ulteriori somme oggetto di contestazione, quanto alla bancarotta documentale, l'esistenza di una contabilità parallela a quella risultante dai libri contabili, essendo questi ultimi dolosamente tenuti, in modo da alterare la reale consistenza della garanzia patrimoniale in frode ai creditori. Tale valutazione dà conto, sebbene in maniera sintetica, anche del dolo generico che deve caratteriziare le fattispecie di reato in contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta irregolare della contabilità. Invero, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione giova richiamare i principi affermati (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale ger tenuta irregolare della contabilità, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., per tenuta irregolare l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. per tutte Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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