CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30115-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 18 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7662/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7662 del 3 maggio 2021 che, in accoglimento dell’appello proposto dal condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Roma, aveva rigettato la sua domanda di annullamento/nullità della delibera condominiale del 24 maggio 2013, nella parte in cui le venivano addebitati i costi del rifacimento della centrale termica; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1123 e 2697 cod. c iv . nonché dell’art. 115 c od . p roc . c iv ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., assumendo l’erroneità della statuizione impugnata per avere ritenuto legittima l’attribuzione delle spese per il rifacimento della centrale termica in considerazione della proprietà comune dell’impianto di riscaldamento e sulla base del regolamento condominiale, senza considerare che da oltre cinquant’anni la ricorrente era stata esclusa dalle spese ordinarie e straordinarie relative a tale impianto e che vi era stata una radicale trasformazione dell’impianto stesso, trasferito dal sottosuolo alla sommità del palazzo; assume, inoltre, la violazione dell’art. 1123 cod. c iv . , deducendo l’erronea equiparazione del caso del distacco dal riscaldamento condominiale alla situazione in cui non è mai esistito un allaccio alla rete di riscaldamento del condominio e dovendosi invece considerare che tale norma, nel prevedere che ”nel caso in cui si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne”,fa ccia riferimento all’uso effettivo che ciascun condomino può fare della cosa comune e non a quello potenziale; il motivo è inammissibile, avendo il Tribunale affermato l’obbligo della odierna ricorrente di contribuire alle spese di rifacim e n to dell’impianto termico del condominio sulla base del rilievo che, pur non essendo lasua unità immobiliare allacciata all’impianto di riscaldamento, detto impianto costituiva un bene di proprietà comune, sia in ragione della presunzione c.d. di condominialità posta dall’art. 1117 cod. civ., che, nello specifico, dalla disposizione di cui all’art. 4 del regolamento condominiale, che , prevedendo il dimensionamento dell’impianto anche in funzione del magazzino della attrice, espressamente consentiva alla stessa di installare i radiatori eallacciarsi all’impianto ; a fronte delle suddetti argoment i ed accertamenti, che non risultano espressamente censurati nel ricorso, mentre appare generica la circostanza secondo cui la condomina non avrebbe mai contribuito alle spese relative all’impianto, la deduzione secondo cui lo spostamento dell’impianto termico lo avrebbe reso di fatto dalla stessa non utilizzabile, nemmeno in via potenziale, risulta esaminata dal Tribunale, la quale l’ha respinta per difetto di prova, affermando che dalla documentazione prodotta non risultava che “l’impianto, per effetto della esecuzione dei lavori, sia stato sottodimensionato rispetto a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento, né che il nuovo posizionamento dell’impianto sia tale da precludere al locale di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di allaccio“; tale conclusione, in ordine alla inesistenza di impossibilità di natura tecnica di usufruire del nuovo impianto, integra una valutazione di fatto, demandata dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito e non censurabile in sede di giudizio di legittimità; la dedotta violazione dell’art. 1123 cod. civ. non sussiste, risultando la decisione impugnata conforme al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il condomino che non usufruisca dell’impianto di riscaldamento, per mancanza o distacco delle diramazioni dello stesso alla sua unità immobiliare, è tenuto comunque a contribuire a lle spese per la sua conservazione, trattandosi di bene comune ( Cass. n. 18131 del 2020; Cass. n. 19893 del 2011; Cass. n. 7708 del 2007 ) . Considerato che: il condominio controricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, dovendosi osservare, a conferma della conclusione di inammissibilità del ricorso, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., che secondo l’orientamento di questa Corte per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativaa l di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge ( Cass. S.U. n. 20867 del 2020 ); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente; ricorrono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.