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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03160/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1863/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; - con troricorrente ri(rvT linCiIC Q.341-3. - Avverso la sentenza n. 227/1/11 della Commissione tributaria regionale per l'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In data 2/9/2008, l'Agenzia delle Entrate notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, un avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2003, recuperò a tassazione maggiori IRPEG, IRAP e IVA, avendo ritenuto che il contratto del 1/4/2003, col quale la stessa aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente il commercio al dettaglio di ottica e fotografia, il ramo di azienda, ubicato in Perugia, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, andasse riqualificato come vendita di singoli beni.

Impugnato il predetto avviso dalla contribuente, la C.T.P. di Perugia, ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere di accertamento, accolse il ricorso con sentenza n. 24/2/10, che, impugnata dall'Ufficio, fu confermata dalla C.T.R. per l'Umbria con la sentenza n. 227/1/11, con la quale fu respinto il gravame.

2. Contro la predetta sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 10 legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che, essendo stato l'atto di cessione qualificato come cessione di ramo di azienda e portato alla registrazione, l'Ufficio, in virtù del principio di alternatività tra imposta di registro e Iva, avrebbe potuto/dovuto controllare l'esatta tassazione sia in relazione alla quantificazione dell'imposta di registro pagata, sia all'assoggettamento a Iva dell'operazione, e che la mancata tassazione, allo scadere del termine triennale, della registrazione avrebbe comportato l'illegittimità dell'atto per violazione dei principi di affidamento e buona fede.

Ad avviso dell'Ufficio, invece, l'art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986 fa riferimento esclusivamente al pagamento dell'imposta di registro, senza fornire alcun elemento a sostegno della sua applicabilità anche ad accertamento afferenti a imposte diverse, con la conseguenza che il termine triennale di decadenza riguarda esclusivamente il controllo sull'atto ai fini della corretta quantificazione dell'imposta di registro e che, decorso tale termine, l'Ufficio conserva il potere di valutare la correttezza degli adempimenti fiscali ai fini IVA, IRPEG e IRAP.

Inoltre non poteva profilarsi alcuna violazione dell'affidamento.

2. Col secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione dell'art. 2555 cod. civ., e conseguente violazione o falsa applicazione deli artt. 54 e 91 d.P.R. 22 gennaio 1986, n. 917, 4 e 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 1, d.lgs. 9 ottobre 1997, n. 358, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che il contratto del 1/4/2003 fosse fa qualificare come cessione di azienda, senza considerare che per configurare un azienda, ancorché cessata, devono essere percepibili i potenziali elementi di identificazione e, in specie, il settore commerciale in cui l'impresa opera od opererà, dovendo esistere un vincolo di organizzazione teleologica, da reputarsi insussistente nella specie, posta la disomogeneità delle attività svolte dalle due società e l'esclusione dall'oggetto della cessione dell'immobile di proprietà delle merci, dei debiti e dei crediti, dei contratti, dei rapporti di lavoro e dei segni distintivi.

3. Col terzo motivo, subordinato al precedente, si lamenta l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di considerare, con riguardo al negozio del 2003, la disomogeneità delle attività svolte dalle due società; la discrepanza tra le premesse al contratto e l'esclusione dell'immobile di proprietà, del registratore di cassa, delle merci, dei debiti e dei crediti, dei contratti, dei rapporti di lavoro e dei segni distintivi; l'esclusione dell'immobile, in cui prima si svolgeva l'attività, dal ramo d'azienda compravenduto e quindi la sua successiva concessione in locazione alla medesima cessionaria.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la contribuente lamenta l'avvenuta compensazione delle spese del giudizio, nonostante l'annullamento dell'avviso in primo grado e la conferma in appello.5.

Con memoria del 4/5/2021, la contribuente ha fatto presente di avere provveduto, in data 31/5/2019, a presentare istanza di definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere eseguito, in pari data, il pagamento dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-ter, chiedendo perciò la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, corna 6, d.l. n. 119 del 2018.

Con istanza del 28/9/2021, l'Agenzia delle Entrate ha aderito a tale richiesta, chiedendo a sua volta la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la Direzione provinciale di Perugia confermato, con nota del 27/9/2021, la regolarità della domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 118 del 2018.

Pertanto, considerata la richiesta della contribuente di estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, cui ha aderito l'Agenzia delle Entrate, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Per giurisprudenza di questa Corte, il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M. dichiara il giudizio estinto.

Roma, 22/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1863/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; - con troricorrente ri(rvT linCiIC Q.341-3. - Avverso la sentenza n. 227/1/11 della Commissione tributaria regionale per l'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In data 2/9/2008, l'Agenzia delle Entrate notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, un avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2003, recuperò a tassazione maggiori IRPEG, IRAP e IVA, avendo ritenuto che il contratto del 1/4/2003, col quale la stessa aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente il commercio al dettaglio di ottica e fotografia, il ramo di azienda, ubicato in Perugia, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, andasse riqualificato come vendita di singoli beni. Impugnato il predetto avviso dalla contribuente, la C.T.P. di Perugia, ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere di accertamento, accolse il ricorso con sentenza n. 24/2/10, che, impugnata dall'Ufficio, fu confermata dalla C.T.R. per l'Umbria con la sentenza n. 227/1/11, con la quale fu respinto il gravame. 2. Contro la predetta sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 10 legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che, essendo stato l'atto di cessione qualificato come cessione di ramo di azienda e portato alla registrazione, l'Ufficio, in virtù del principio di alternatività tra imposta di registro e Iva, avrebbe potuto/dovuto controllare l'esatta tassazione sia in relazione alla quantificazione dell'imposta di registro pagata, sia all'assoggettamento a Iva dell'operazione, e che la mancata tassazione, allo scadere del termine triennale, della registrazione avrebbe comportato l'illegittimità dell'atto per violazione dei principi di affidamento e buona fede. Ad avviso dell'Ufficio, invece, l'art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986 fa riferimento esclusivamente al pagamento dell'imposta di registro, senza fornire alcun elemento a sostegno della sua applicabilità anche ad accertamento afferenti a imposte diverse, con la conseguenza che il termine triennale di decadenza riguarda esclusivamente il controllo sull'atto ai fini della corretta quantificazione dell'imposta di registro e che, decorso tale termine, l'Ufficio conserva il potere di valutare la correttezza degli adempimenti fiscali ai fini IVA, IRPEG e IRAP. Inoltre non poteva profilarsi alcuna violazione dell'affidamento. 2. Col secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione dell'art. 2555 cod. civ., e conseguente violazione o falsa applicazione deli artt. 54 e 91 d.P.R. 22 gennaio 1986, n. 917, 4 e 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 1, d.lgs. 9 ottobre 1997, n. 358, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che il contratto del 1/4/2003 fosse fa qualificare come cessione di azienda, senza considerare che per configurare un azienda, ancorché cessata, devono essere percepibili i potenziali elementi di identificazione e, in specie, il settore commerciale in cui l'impresa opera od opererà, dovendo esistere un vincolo di organizzazione teleologica, da reputarsi insussistente nella specie, posta la disomogeneità delle attività svolte dalle due società e l'esclusione dall'oggetto della cessione dell'immobile di proprietà delle merci, dei debiti e dei crediti, dei contratti, dei rapporti di lavoro e dei segni distintivi. 3. Col terzo motivo, subordinato al precedente, si lamenta l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di considerare, con riguardo al negozio del 2003, la disomogeneità delle attività svolte dalle due società; la discrepanza tra le premesse al contratto e l'esclusione dell'immobile di proprietà, del registratore di cassa, delle merci, dei debiti e dei crediti, dei contratti, dei rapporti di lavoro e dei segni distintivi; l'esclusione dell'immobile, in cui prima si svolgeva l'attività, dal ramo d'azienda compravenduto e quindi la sua successiva concessione in locazione alla medesima cessionaria. 4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la contribuente lamenta l'avvenuta compensazione delle spese del giudizio, nonostante l'annullamento dell'avviso in primo grado e la conferma in appello.5. Con memoria del 4/5/2021, la contribuente ha fatto presente di avere provveduto, in data 31/5/2019, a presentare istanza di definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere eseguito, in pari data, il pagamento dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-ter, chiedendo perciò la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, corna 6, d.l. n. 119 del 2018. Con istanza del 28/9/2021, l'Agenzia delle Entrate ha aderito a tale richiesta, chiedendo a sua volta la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la Direzione provinciale di Perugia confermato, con nota del 27/9/2021, la regolarità della domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 118 del 2018. Pertanto, considerata la richiesta della contribuente di estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, cui ha aderito l'Agenzia delle Entrate, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte, il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.). P.Q.M. dichiara il giudizio estinto. Roma, 22/12
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