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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 04799/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se.n.tite le conclusioni del PG 2ic›{ki-u>k 'LA), cLa4.

GA_ c Gv rey- )2-t. t'A-t-pu-kAA-k e: 7p. - 04_ ( )t c...cou1.0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 16 settembre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro - in sede di procedura di revoca della misura di prevenzione patrimoniale -ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di restituzione emesso dal Tribunale e relativo a tre unità immobiliari oggetto di confisca nel 2011. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che : a) la documentazione prodotta dall'istante (una delibera del comune di [OSCURATO:PERSONA] del 1992) non è realmente idonea a dimostrare che nel 1992 il fabbricato fosse già stato ultimato; b) non vi è pertanto contrasto con le statuizioni contenute nella decisione emessa in cognizione, che lo indicava come allo stato rustico; c) le dichiarazioni rese dalla Dattilo sono state già valutate in una precedente procedura di revoca e non hanno carattere di novità.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 2.1 Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che la stipula del contratto di locazione nell'anno 1992 si pone in antitesi logica con i contenuti del decreto di confisca, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata.

Si contesta, altresì la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste Dattilo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, il Collegio evidenzia come la stessa produzione del contratto di affitto, risalente all'anno 1992, non assistita da allegazioni specifiche circa le ragioni della mancata produzione dell'atto in cognizione rende non utilizzabile la pretesa 'nuova prova'.

Sul tema sono infatti intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione ric. [OSCURATO:PERSONA] (del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 283707) con cui si è affermato che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del digs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

Nel caso in esame, pertanto, la produzione documentale poteva dirsi utilizzabile solo in presenza di concrete allegazioni sulle ragioni della mancata produzione in sede di cognizione, aspetto del tutto trascurato dall'istante. 3.2 Del tutto generica è, inoltre, la doglianza relativa alla omessa valutazione delle dichiarazioni della teste Dattilo, posto che la Corte di merito ha indicato in modo del tutto chiaro l'assenza del carattere di novità. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se.n.tite le conclusioni del PG 2ic›{ki-u>k 'LA), cLa4. GA_ c Gv rey- )2-t. t'A-t-pu-kAA-k e: 7p. - 04_ ( )t c...cou1.0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 16 settembre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro - in sede di procedura di revoca della misura di prevenzione patrimoniale -ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di restituzione emesso dal Tribunale e relativo a tre unità immobiliari oggetto di confisca nel 2011. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che : a) la documentazione prodotta dall'istante (una delibera del comune di [OSCURATO:PERSONA] del 1992) non è realmente idonea a dimostrare che nel 1992 il fabbricato fosse già stato ultimato; b) non vi è pertanto contrasto con le statuizioni contenute nella decisione emessa in cognizione, che lo indicava come allo stato rustico; c) le dichiarazioni rese dalla Dattilo sono state già valutate in una precedente procedura di revoca e non hanno carattere di novità. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 2.1 Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che la stipula del contratto di locazione nell'anno 1992 si pone in antitesi logica con i contenuti del decreto di confisca, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata. Si contesta, altresì la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste Dattilo. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, il Collegio evidenzia come la stessa produzione del contratto di affitto, risalente all'anno 1992, non assistita da allegazioni specifiche circa le ragioni della mancata produzione dell'atto in cognizione rende non utilizzabile la pretesa 'nuova prova'. Sul tema sono infatti intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione ric. [OSCURATO:PERSONA] (del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 283707) con cui si è affermato che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del digs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Nel caso in esame, pertanto, la produzione documentale poteva dirsi utilizzabile solo in presenza di concrete allegazioni sulle ragioni della mancata produzione in sede di cognizione, aspetto del tutto trascurato dall'istante. 3.2 Del tutto generica è, inoltre, la doglianza relativa alla omessa valutazione delle dichiarazioni della teste Dattilo, posto che la Corte di merito ha indicato in modo del tutto chiaro l'assenza del carattere di novità. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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