CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 19275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11459/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - Ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - Con troricorrente - avverso il decreto n. 8039/2017 della Corte d'Appello di Roma, depositato il 26.09.2017; 2J-V 17:( presa visione della requisitoria scritta del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto col quale la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la domanda di equa riparazione da lui proposta, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un processo penale nel quale esso ricorrente - dopo aver presentato querela il 3 agosto 2006 - si era costituito parte civile nella prima udienza dibattimentale, svoltasi il 26 gennaio 2010. Nel ricorso si espone: - che il signor Montanino non aveva potuto esercitare il diritto di costituirsi parte civile in sede di udienza preliminare perché di tale udienza (celebratasi il 13.10.09) non gli era stato dato avviso; - che la corte territoriale ha motivato la propria decisione rilevando che, dopo la costituzione di parte civile del signor Montanino, il processo si era protratto per una durata non irragionevole e che, d'altra parte, la persona offesa dal reato o il querelante non possono considerarsi parti del procedimento penale prima della loro costituzione come parte civile. Con l'unico motivo di ricorso il signor Montanino denuncia la violazione dell'articolo 2 della legge n. 89/2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e dell'articolo 6 CEDU (e, conseguentemente, degli articoli 3 e 117 della Costituzione) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ancorando il momento di insorgenza del processo presupposto, rilevante ai fini della domanda del querelante di equa riparazione per la durata di non ragionevole del processo, nel giorno della costituzione di parte civile invece che nel giorno del deposito della querela.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 10 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie; all'esito di tale adunanza il Collegio ha disposto la rimessione della causa in pubblica udienza e il ricorso è stato infine fissato alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021 e ivi - non avendo alcuna delle parti fatto richiesta di discussione orale - è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, previo deposito di requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza il Collegio remittente ha evidenziato le seguenti questioni di diritto poste dal ricorso in esame: a) la prima questione consiste nello stabilire se, considerato che il giudizio presupposto è stato definito il 2.11.2011 e il presente giudizio di equa riparazione è stato introdotto il 2.5.12, l'articolo 2 della legge n. 89 del 2009 vada applicato nel testo originario, che non dettava alcuna specifica disciplina del diritto all'equa riparazione della parte offesa nel processo penale, oppure nel testo novellato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, che ha in tale articolo ha inserito un comma 2 bis ove espressamente si dispone che «il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile ... »; b) la seconda questione consiste nello stabilire se possa ritenersi compatibile con il disposto dell'articolo 6 CEDU - anche alla luce dei principi fissati nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 dicembre 2017, Arno/di c. Italia - il principio che il diritto al risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile; principio al quale si è uniformata la corte territoriale e che è stato enunciato da questa Corte con riferimento al testo dell'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 anteriore alle modifiche apportate dal decreto legge n. 83/2012 (tra le tante, sentt. nn. 1405/03, 13889/03, 11480/03, 569/07: più di recente, sentt. nn. 14925/15, 8291/16, 26625/16), e che, infine, è stato tradotto in disposizione legislativa con il suddetto articolo 2 bis della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del menzionato decreto legge n. 83/2012. Sulla prima questione deve ritenersi che nel presente giudizio l'articolo 2 della legge n. 89 del 2009 vada applicato nel testo originario e, pertanto, non trovi applicazione la disposizione dettata dal comma 2 bis inserito in tale articolo dall'articolo 55, primo comma, lettera a), n. 2, del decreto- legge n. 83 del 2012. Ciò in quanto il secondo comma del medesimo articolo 55 espressamente dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; la legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012 è la legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 agosto 2012 e, per il disposto del suo articolo 1, comma 2, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], ossia il 12 agosto 2012, quando il ricorso introduttivo del presente giudizio era già pendente. Si tratta allora, in definitiva, di stabilire - affrontando la seconda delle due questioni sopra enucleate - se debba darsi continuità alla giurisprudenza formatasi prima delle modifiche recate alla legge n. 89/2001 dal decreto-legge n. 83/2012 - alla cui stregua, come già ricordato, il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile - nonostante che la Corte EDU:- nella menzionata sentenza Arno/di c. Italia, abbia sottolineato che l'applicabilità dell'articolo 6 CEDU non dipende dal riconoscimento dello statuto formale di "parte" nel dritto nazionale, giacché lo spirito della Convenzione impone di non fermarsi ad un approccio formalistico nella individuazione della nozione di parte e di cogliere, al di là delle apparenze, la realtà della situazione litigiosa, accertando, da un lato, se, in concreto, la parte lesa abbia inteso far valere in sede penale un suo diritto civile e, d'altro lato, se l'esito della fase delle indagini preliminari sia stato determinante ai fini di tale diritto (cfr. § 28); - nella sentenza 18 marzo 2021 Petrella c. Italia abbia affermato che «un individuo non può essere obbligato a proporre un'azione per lo stesso scopo nei tribunali civili dopo che il procedimento penale è caduto in prescrizione per colpa del giudice penale» (§53). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il principio che il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile vada mantenuto fermo, pur dopo le pronunce della CEDU Arno/di c. Italia e Petrella c. Italia, alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con le sentenze 4.11.2020, n. 249, e 23.9.2021 n. 203, con entrambe le quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (non applicabile, per quanto detto sopra, nel presente giudizio ma, tuttavia, riproduttivo di principi giurisprudenziali già consolidatisi sul previgente testo dell'articolo 2 della legge n. 89/2001). Nella sentenza n. 249/2020 la Corte Costituzionale, misurandosi espressamente con la sentenza Arnoldi c. Italia, ha sottolineato come nel sistema italiano vigente, ispirato all'idea della separazione dei giudizi, è scongiurata ogni automatica incidenza determinante dell'esito delle indagini preliminari, in ipotesi di eccessiva durata, sul "diritto di carattere civile" del danneggiato da reato, sempre tutelabile con la proposizione dell'azione restitutoria o risarcitoria innanzi al giudice civile; con la conseguenza che il principio alla cui stregua, ai fini del computo del termine ragionevole, il processo penale si considera iniziato soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile, risulta coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il "diritto di carattere civile" al risarcimento. Nella sentenza n. 203/2021 la Corte costituzionale, misurandosi espressamente con la sentenza Petrella c. Italia - dopo aver sottolineato come il tema, posto in tale sentenza, del riconoscimento di un diritto della persona offesa a un sollecito svolgimento delle indagini preliminari, in vista di una altrettanto sollecita decisione sulla pretesa di risarcimento del danno da reato, sia «connesso, ma non coincidente» con quello del diritto della parte offesa alla ragionevole durata del processo penale» (§ 6) - ha rilevato come ancora non sia stato attuato pienamente il diritto della vittima ad «ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo» e come, secondo la giurisprudenza convenzionale, il termine di ragionevole durata del procedimento che conduce all'accertamento della pretesa della vittima al risarcimento del danno decorra «dal momento in cui la vittima stessa denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, manifestando l'interesse di chiedere, al momento opportuno, una riparazione per la violazione del suo diritto di carattere civile alla riparazione dei pregiudizi che ha subito» (§ 6.1). Tanto premesso, tuttavia, la Corte costituzionale ha altresì precisato come non sia «sul terreno della decorrenza del computo del termine di ragionevole durata del processo penale per la parte civile, che è poi l'oggetto esclusivo della disciplina dettata dall'art. 2, comma 2- bis, della legge n. 89 del 2001, che possono trovare più adeguata risposta le esigenze di migliore protezione e di potenziamento delle prerogative della vittima del reato sin dall'avvio del procedimento, in maniera che le stesse siano funzionali alla giusta punizione del colpevole, a prescindere dal perseguimento dagli obiettivi risarcitori» (§ 6.1), per poi concludere che «L'art. 6, paragrafo 1, CEDU ed il rimedio interno contenuto nella legge n. 89 del 2001, nel prevedere il diritto ad una equa riparazione di chi abbia subito un danno a causa dell'irragionevole durata del processo, attribuiscono la legittimazione a chiunque vanti un diritto di carattere civile e la sua correlata tutela giurisdizionale, ovvero ai titolari di posizioni soggettive di carattere privato tutelabili in via processuale, spettanti a persone comunque coinvolte in un giudizio e perciò destinatarie degli effetti di questo. Il censurato art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 ha così individuato una soluzione di carattere generale, nel senso che, ai fini del computo del termine ragionevole, il processo penale si considera iniziato soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile, e cioè al momento della formale instaurazione del rapporto processuale secondo le modalità dettate dall'art. 78 cod. proc. pen. (e non già solo per il tramite della presentazione di denunce o istanze al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria), momento che segna, peraltro, anche il criterio necessario di coordinamento con l'azione per le restituzioni e per il risarcimento proposta in sede civile ai sensi dell'art. 75 cod. proc. pen. Non può ravvisarsi nella scelta legislativa compiuta con l'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 un contrasto immediato con il parametro convenzionale interposto costituito dall'art. 6 paragrafo 1, CEDU, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., così da doverne correggere il testo in maniera da rimettere al giudice dell'equa riparazione, alla luce delle circostanze del caso concreto, la determinazione della congruità del termine di durata in ragione delle modalità di esercizio di alcuno dei diritti e delle facoltà riconosciuti dall'ordinamento interno alla persona offesa, ove l'esercizio di tali diritti e facoltà miri, nella specie, a far valere un diritto di carattere civile e preannunci l'intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Né è di per sé imputabile all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui tale norma determina la durata considerata ragionevole del processo penale per la parte civile, una lesione sistemica degli interessi di questa, allorché le peculiarità del caso concreto rivelino un malfunzionamento (consistente nell'eccessiva durata delle indagini che porti alla prescrizione del reato), valutato ex post, di una delle due vie giudiziarie autonome che l'ordinamento interno offre al danneggiato per far valere il suo «diritto di carattere civile» (§ 6.2.1.). Sulla scorta di tali argomenti il Giudice delle leggi, in entrambe le sentenze sopra richiamate, ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge 89/2001, per contrasto con l'articolo 6 CEDU; dette pronunce della Corte costituzionale consentono quindi di escludere l'illegittimità convenzionale del consolidato orientamento alla cui stregua, già prima dell'introduzione del comma 2 bis nel testo dell'articolo 2 della legge 89/2001, questa Corte ha escluso, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, che la persona offesa dal reato o il querelante possano considerarsi parti di tale processo prima di essersi costituite parte civile, non avendo essi un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé sola considerata. Tale orientamento, a cui la Corte distrettuale si è uniformata, va quindi confermato. Donde il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, attesa l'ampiezza del dibattito giurisprudenziale sulla questione. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del