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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19765/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34174/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6550/2017depositata il 16/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 16/10/2017, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, decidendol a domanda di pagamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] D per la somma di euro 2.455.795,73=, per prestazioni riabilitative che sarebbero state eseguite tra settembre 2002 e settembre 2003 ad opera della cedente ONLUS [OSCURATO:PERSONA], la ha accolta limitatamente all’importo di euro 23.844,16=, riconosciuto dalla AUSL, negando ogni altra debenza. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, illustrato con memoria.

L’ ASL Roma 3 (già AUSL Roma D) ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi.

2.2.1. – Primo: lamenta la erronea collocazione dell’onere probatorio, attribuito allaparte attrice anziché alla parte convenuta -falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ.

La ricorrente si duole che la Corte di merito, sulla premessa che erano emerse innumerevoli irregolarità amministrative e contabili riguardo a discordanze tra le prestazioni oggetto di fatturazione e quelle regolarmenteerogate, abbia affermato che spettava all’attrice dare prova dell’esistenza e della fondatezza del credito vantato.

Richiama il principio di non contestazione, per cui i fatti non contestati non andrebbero provati e deduce la genericità della contestazione da parte della AUSL a fronte di una allegazione dei fatti da parte della cessionaria dimostrative di tutte le prestazioni rese dalla onlus negli anni 2002- 2003 sulla scorta della DGR Lazio n.583/02 che escludeva il limite di spesa per l'esecuzione di detti servizi riabilitativi. 2.2.2.-Il primo motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta genericità della contestazione formulata dalla AUSL rispetto al credito vantato dalla cessionaria, va osservato che tale assunto non coglie l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale e non lo censura pertinentemente.

La Corte di merito, infatti, ha ravvisato una formale contestazione della debenza dell’intero credito vantato (ad esclusione del modesto importo riconosciuto sin dal primo grado) proprio perché fondata sulle innumerevoli irregolarità amministrative e contabili riguardo a discordanze tra le prestazioni oggetto di fatturazione e quelle regolarmente erogate, oggetto anche di una indagine penale (fol.5 della sent. imp.); ha, inoltre, rimarcato che la sommacomplessiva di cui era stato richiesto il pagamento in ragione delle fatture cedute non era liquida, certa ed esigibile in quanto la ASL, ravvisata l’eccedenza dal tetto di spesa previsto, aveva proceduto ad emettere note di credito nei confronti della cedente– da quest’ultima non contestate -a storno per gli importi fatturati in eccedenza dei provvedimenti regionali di tariffazione; ha rilevato, infine, quanto alle prestazioni rese dal Centro di [OSCURATO:PERSONA] che queste non spettavano essendo il Centro –circostanza incontestata -non accreditato, tanto che la stessa ricorrente ne aveva prospettato una sorta di “accreditamento di fatto”(fol.3, 5 e 6 della sent. imp.).

Sul governo di questo materiale probatorio (irregolarità amministrative e contabili tali da dar luogo all’avvio di un procedimento penale ed al sequestro della documentazione, emissione da parte della ASL di note di credito per gli importi eccedenti il tetto di spesa non contestate dalla cedente, mancato accreditamento del Centro di [OSCURATO:PERSONA]) la ricorrente non si sofferma nella censura con evidenti ricadute sul piano dell’ammissibilità.

A ciò va aggiunto che manca inoltre la sintesi degli atti che avrebbero dovuto dimostrare la non specificità della avversa contestazione. 2.3.1- Secondo: malgoverno del materiale probatorio per violazione del disposto di cui agli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ. e 132, quarto comma, cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe astratta dalle risultanze processuali fino a rendere una motivazione apparente per manifesta illogicità, insufficiente a giustificare la decisione, tanto da non avvedersi che tra le somme azionate quelle contestate risultava un credito non impugnato ex adverso di circa euro 480.000;00=. 2.3.2.- Il secondo motivo, laddove non assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo, è ugualmente inammissibile sia perché non illustra quando ed in che termini siano state prospettate le questioni relativa alla mancata contestazione delle fatture relative al 2002 e del credito di circa euro 480.000,00=; sia perché non considera che per gli importi eccedenti il tetto di spesa la Corte di appello ha accertato l’emissione di note di credito a storno non contestate dalla cedente; sia perché laddove prospetta un personale calcolo degli importi richiesti e dovuti (fol. 15 del ric.) sollecita un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità, senza illustrare con la doverosa specificità quando la questione sia stata posta in questi termini in sede di merito.

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019).

Nella specie, invece, il mezzo involge un apprezzamento di merito inammissibile in sede di ricorso per cassazione. 2.4.1.-Terzo: violazione del principio di vicinanza della prova ai fini della valutazione della difficoltà di suo reperimento da parte dell'attrice, riconducibile all'art. 24 Cost., e del divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; violazione dell'articolo 2697 cod.civ. e dell’art.24 Cost. con riguardo alla illogica mancata ammissione delle prove richieste.

A parere della ricorrente se, nonostante l'omessa contestazione specifica da parte della ASL, come dedotta, fosse rimasto ancora un dubbio in ordine all'effettiva erogazione di prestazioni eccedenti quelle accreditate il giudice avrebbe dovuto dare ingresso alle prove richieste ex art.210 cod.proc.civ. in applicazione del criterio elastico della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.

Ricordando che la documentazione della onlusera stata sottoposta a sequestro penale, la ricorrente lamenta che la controparte non abbia specificato esattamente le prestazioni contestate rendendole impossibile reperire la documentazione pertinente tra quella oggetto di sequestro; ha rimarcato anche che questa documentazione avrebbe potuto essere facilmente reperita dalla ASL.

2.4.2. -Il terzo motivo – concernente il rigetto della richiesta di ordine di esibizione ex art.210 cod.proc.civ. per provare l'effettiva erogazione di prestazioni eccedenti quelle accreditate - è anch’esso inammissibile perché non coglie e non censura la ratio decidendigià ricordata, secondo la quale gli importi fatturati in eccedenza del tetto di spesa e dei provvedimenti regionali di tariffazione erano stati contestati con l’emissione delle note di credito a storno non contestate dalla cedente (fol.3 e 6 della sent. imp.). 2.5.1.- Quarto: errata interpretazione del d.lgs. n.231/2002, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n.192/2012 –violazione dell’art.1321 e ss. cod.civ.

La ricorrente si duole che per le prestazioni sanitarie rese dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sia stato applicato il nuovo regime legale di mora introdotto dal d.lgs. n.231/2002.

Sotto un primo profilo, sostiene che il rapporto, pur sorto contrattualmente prima, doveva ritenersi modificato.

Sotto altro profilo, ricorda che a far data dal 3/3/2003 la Onlus era stata riaccreditata con legge regionale Lazio n.4/2003 deducendo che ciò comportava l’applicazione del tasso di mora richiesto per le prestazioni rese successivamente a tale data.

2.5.2. Il motivo è infondato perché nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 17665 del 02/07/2019; Cass. n. 63/2023; Cass. n.92/2023) e, nel caso di specie, tale circostanza non è stata accertata.

Né la deduzione della ricorrente in merito all’avvenuto riaccreditamento della Onlus a far data dal 3/3/2003, in conseguenza della adozione della legge regionale Lazio n.4/2003 risulta conducente, atteso che tale disciplina ha dettato le «Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali» di portata generale e non contiene previsioni specific he concernenti la posizione della Onlus in questione,né alcun provvedimento, atto o con tratto in capo a detta Onlus, successivo all’8 agosto 2002, risulta essere stato indicato e/o prodotto, nemmeno in fase di merito.

La censura risulta inoltre inammissibile laddove deduce la violazione degli artt.1321 e ss. cod.civ., in assenza dell’indicazione sia delle disposizioni contrattuali rispetto alle quali sarebbe maturata la violazione dei canoni ermeneutici e della specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, con la puntualizzazione - al di là dell a indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato(Cass. n. 25432/ 2020; Cass. n. 14938/2018; Cass. n. 25470/2019). 2.6.1.-Quinto: omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento degli interessi moratori convenzionali, nonché sulla richiesta in ulteriore subordine del maggior danno-violazione dell’art.112 cod.proc.civ. 2.6.2.- Il quinto motivo è inammissi bile perché la questione risulta nuova alla stregua del ricorso, che non riporta in sintesi ed indicandone la localizzazione, la domanda tempestivamente proposta sulla quale sarebbe maturata l’omessa pronuncia. 3.1.-In conclusione, il ricorso va rigettato .

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 15.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34174/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6550/2017depositata il 16/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 16/10/2017, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, decidendol a domanda di pagamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] D per la somma di euro 2.455.795,73=, per prestazioni riabilitative che sarebbero state eseguite tra settembre 2002 e settembre 2003 ad opera della cedente ONLUS [OSCURATO:PERSONA], la ha accolta limitatamente all’importo di euro 23.844,16=, riconosciuto dalla AUSL, negando ogni altra debenza. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, illustrato con memoria. L’ ASL Roma 3 (già AUSL Roma D) ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi. 2.2.1. – Primo: lamenta la erronea collocazione dell’onere probatorio, attribuito allaparte attrice anziché alla parte convenuta -falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. La ricorrente si duole che la Corte di merito, sulla premessa che erano emerse innumerevoli irregolarità amministrative e contabili riguardo a discordanze tra le prestazioni oggetto di fatturazione e quelle regolarmenteerogate, abbia affermato che spettava all’attrice dare prova dell’esistenza e della fondatezza del credito vantato. Richiama il principio di non contestazione, per cui i fatti non contestati non andrebbero provati e deduce la genericità della contestazione da parte della AUSL a fronte di una allegazione dei fatti da parte della cessionaria dimostrative di tutte le prestazioni rese dalla onlus negli anni 2002- 2003 sulla scorta della DGR Lazio n.583/02 che escludeva il limite di spesa per l'esecuzione di detti servizi riabilitativi. 2.2.2.-Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla dedotta genericità della contestazione formulata dalla AUSL rispetto al credito vantato dalla cessionaria, va osservato che tale assunto non coglie l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale e non lo censura pertinentemente. La Corte di merito, infatti, ha ravvisato una formale contestazione della debenza dell’intero credito vantato (ad esclusione del modesto importo riconosciuto sin dal primo grado) proprio perché fondata sulle innumerevoli irregolarità amministrative e contabili riguardo a discordanze tra le prestazioni oggetto di fatturazione e quelle regolarmente erogate, oggetto anche di una indagine penale (fol.5 della sent. imp.); ha, inoltre, rimarcato che la sommacomplessiva di cui era stato richiesto il pagamento in ragione delle fatture cedute non era liquida, certa ed esigibile in quanto la ASL, ravvisata l’eccedenza dal tetto di spesa previsto, aveva proceduto ad emettere note di credito nei confronti della cedente– da quest’ultima non contestate -a storno per gli importi fatturati in eccedenza dei provvedimenti regionali di tariffazione; ha rilevato, infine, quanto alle prestazioni rese dal Centro di [OSCURATO:PERSONA] che queste non spettavano essendo il Centro –circostanza incontestata -non accreditato, tanto che la stessa ricorrente ne aveva prospettato una sorta di “accreditamento di fatto”(fol.3, 5 e 6 della sent. imp.). Sul governo di questo materiale probatorio (irregolarità amministrative e contabili tali da dar luogo all’avvio di un procedimento penale ed al sequestro della documentazione, emissione da parte della ASL di note di credito per gli importi eccedenti il tetto di spesa non contestate dalla cedente, mancato accreditamento del Centro di [OSCURATO:PERSONA]) la ricorrente non si sofferma nella censura con evidenti ricadute sul piano dell’ammissibilità. A ciò va aggiunto che manca inoltre la sintesi degli atti che avrebbero dovuto dimostrare la non specificità della avversa contestazione. 2.3.1- Secondo: malgoverno del materiale probatorio per violazione del disposto di cui agli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ. e 132, quarto comma, cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe astratta dalle risultanze processuali fino a rendere una motivazione apparente per manifesta illogicità, insufficiente a giustificare la decisione, tanto da non avvedersi che tra le somme azionate quelle contestate risultava un credito non impugnato ex adverso di circa euro 480.000;00=. 2.3.2.- Il secondo motivo, laddove non assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo, è ugualmente inammissibile sia perché non illustra quando ed in che termini siano state prospettate le questioni relativa alla mancata contestazione delle fatture relative al 2002 e del credito di circa euro 480.000,00=; sia perché non considera che per gli importi eccedenti il tetto di spesa la Corte di appello ha accertato l’emissione di note di credito a storno non contestate dalla cedente; sia perché laddove prospetta un personale calcolo degli importi richiesti e dovuti (fol. 15 del ric.) sollecita un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità, senza illustrare con la doverosa specificità quando la questione sia stata posta in questi termini in sede di merito. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019). Nella specie, invece, il mezzo involge un apprezzamento di merito inammissibile in sede di ricorso per cassazione. 2.4.1.-Terzo: violazione del principio di vicinanza della prova ai fini della valutazione della difficoltà di suo reperimento da parte dell'attrice, riconducibile all'art. 24 Cost., e del divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; violazione dell'articolo 2697 cod.civ. e dell’art.24 Cost. con riguardo alla illogica mancata ammissione delle prove richieste. A parere della ricorrente se, nonostante l'omessa contestazione specifica da parte della ASL, come dedotta, fosse rimasto ancora un dubbio in ordine all'effettiva erogazione di prestazioni eccedenti quelle accreditate il giudice avrebbe dovuto dare ingresso alle prove richieste ex art.210 cod.proc.civ. in applicazione del criterio elastico della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. Ricordando che la documentazione della onlusera stata sottoposta a sequestro penale, la ricorrente lamenta che la controparte non abbia specificato esattamente le prestazioni contestate rendendole impossibile reperire la documentazione pertinente tra quella oggetto di sequestro; ha rimarcato anche che questa documentazione avrebbe potuto essere facilmente reperita dalla ASL. 2.4.2. -Il terzo motivo – concernente il rigetto della richiesta di ordine di esibizione ex art.210 cod.proc.civ. per provare l'effettiva erogazione di prestazioni eccedenti quelle accreditate - è anch’esso inammissibile perché non coglie e non censura la ratio decidendigià ricordata, secondo la quale gli importi fatturati in eccedenza del tetto di spesa e dei provvedimenti regionali di tariffazione erano stati contestati con l’emissione delle note di credito a storno non contestate dalla cedente (fol.3 e 6 della sent. imp.). 2.5.1.- Quarto: errata interpretazione del d.lgs. n.231/2002, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n.192/2012 –violazione dell’art.1321 e ss. cod.civ. La ricorrente si duole che per le prestazioni sanitarie rese dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sia stato applicato il nuovo regime legale di mora introdotto dal d.lgs. n.231/2002. Sotto un primo profilo, sostiene che il rapporto, pur sorto contrattualmente prima, doveva ritenersi modificato. Sotto altro profilo, ricorda che a far data dal 3/3/2003 la Onlus era stata riaccreditata con legge regionale Lazio n.4/2003 deducendo che ciò comportava l’applicazione del tasso di mora richiesto per le prestazioni rese successivamente a tale data. 2.5.2. Il motivo è infondato perché nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 17665 del 02/07/2019; Cass. n. 63/2023; Cass. n.92/2023) e, nel caso di specie, tale circostanza non è stata accertata. Né la deduzione della ricorrente in merito all’avvenuto riaccreditamento della Onlus a far data dal 3/3/2003, in conseguenza della adozione della legge regionale Lazio n.4/2003 risulta conducente, atteso che tale disciplina ha dettato le «Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali» di portata generale e non contiene previsioni specific he concernenti la posizione della Onlus in questione,né alcun provvedimento, atto o con tratto in capo a detta Onlus, successivo all’8 agosto 2002, risulta essere stato indicato e/o prodotto, nemmeno in fase di merito. La censura risulta inoltre inammissibile laddove deduce la violazione degli artt.1321 e ss. cod.civ., in assenza dell’indicazione sia delle disposizioni contrattuali rispetto alle quali sarebbe maturata la violazione dei canoni ermeneutici e della specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, con la puntualizzazione - al di là dell a indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato(Cass. n. 25432/ 2020; Cass. n. 14938/2018; Cass. n. 25470/2019). 2.6.1.-Quinto: omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento degli interessi moratori convenzionali, nonché sulla richiesta in ulteriore subordine del maggior danno-violazione dell’art.112 cod.proc.civ. 2.6.2.- Il quinto motivo è inammissi bile perché la questione risulta nuova alla stregua del ricorso, che non riporta in sintesi ed indicandone la localizzazione, la domanda tempestivamente proposta sulla quale sarebbe maturata l’omessa pronuncia. 3.1.-In conclusione, il ricorso va rigettato . Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 15.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
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