CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/10/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; considerato che il difensore dell' imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; udito il difensore dell' imputato che ha esposto i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna del ricorrente, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 4 ottobre 2013 e sino all'il. novembre 2014, data del fallimento, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della sentenza in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta documentale la cui sussistenza non risulterebbe né dimostrata né motivata con la sentenza impugnata con riferimento sia all'elemento oggettivo, sia a quello soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della sentenza con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'attenuate di cui all'art. 219, comma 3, I. fall . Lamenta il ricorrente che nessuna valutazione è stata effettuata nella sentenza impugnata in ordine al danno provocato dalla sua condotta alla massa creditoria. 2.3. Con il terzo motivo lamenta sempre la mancanza, contraddittorietà e illogicità della sentenza con riferimento alla pena inflitta che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe equa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il vizio della motivazione deve essere dedotto, con riferimento alla sua natura, in modo specifico e non è consentito dedurre in via alternativa la contraddittorietà, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione essendo onere del ricorrente specificare con precisione in relazione alle precipue parti della motivazione a quale dei vizi le censure siano riferite, non essendo consentito al giudice di legittimità, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., operare una selezione del possibile vizio denunciato. «Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di ik) indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione». (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02). Ad ogni buon conto, l'esame della sentenza impugnata consente di affermare che il giudice distrettuale, con motivazione logica, coerente e pienamente esaustiva, dopo avere richiamato la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo, nel rispondere alla doglianza già sollevata con i motivi d'appello, rileva che «è di tutta evidenza la consapevolezza che aveva l'imputato, nell'atto in cui non teneva o anche distraeva (cfr. il già citato occultamento dei contratti d'affitto) le scritture contabili, di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori della cui esistenza era ben reso edotto dato che il maggior debito della società proveniva proprio dal mancato pagamento dei canoni di locazione». A tale motivazione deve aggiungersi quanto evidenziato dal giudice di primo grado che, dopo aver precisato che l'imputato ha assunto la veste di amministratore unico della società dal 2013 e fino al fallimento, ha sottolineato che questi, ancorché ripetutamente convocato, non si è mai presentato dal curatore, rendendosi irreperibile, né gli ha fatto pervenire alcuna documentazione della società che ha gestito in modo del tutto consapevole, sottoscrivendo vari contratti di affitto di rami di azienda - acquisiti dalla curatela solo tramite la camera di commercio - così partecipando a pieno titolo all'attività gestoria. Quanto evidenziato è più che sufficiente per integrare il delitto ascritto all'imputato il quale risulta essere stato l'unico amministratore investito non solo formalmente, ma anche di fatto, dell'amministrazione della società fallita e che, in quanto tale, è venuto meno agli obblighi di vigilanza e controllo che gli derivano dall'accettazione della carica e all'obbligo di tenere e conservare le suddette scritture. Con il suo comportamento omissivo ha reso impossibile al curatore, essendosi reso anche irreperibile, di completare la ricostruzione contabile sulla base dei documenti acquisiti e, pertanto, nessun dubbio sussiste sulla sussistenza del dolo del reato contestato, consistente nella volontà del soggetto agente di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e così occultare gli stessi a( controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494). Di tali principi hanno fatto buon uso i giudici di merito e alle valutazioni da questi espresse il ricorrente ha mosso solo delle contestazioni generiche, insufficienti in quanto tali a sostenere la propria tesi. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di impugnazione con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. Valgono in ordine a tale censura le considerazioni fatte sopra concernenti la sua genericità e l'impossibilità per il giudice di legittimità di operare una selezione del possibile vizio denunciato. In ogni caso deve ritenersi che la sentenza impugnata, con cui il giudice distrettuale ritiene non applicabile l'invocata attenuate in considerazione dell'entità del passivo pari a circa 2 milioni di euro e l'assenza di attivo, deve ritenersi sufficientemente motivata attesi il richiamo alla sentenza di primo grado e la genericità del corrispondente motivo d'appello icon cui il ricorrente si limita a invocare l'applicazione dell'attenuante e a dedurre genericamente la mancata dimostrazione del danno. Tale danno viene puntualmente indicato nella sentenza di primo grado là dove si precisa che «dall'ultimo bilancio depositato risulta un credito vantato dalla società e riportato nella stato patrimoniale di importo pari ad euro 1.805.584,00» e che, come precisato dal curatore, non è stato possibile riscontrare e riscuotere attesa la mancanza di documentazione. Orbene, al fine dell'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione del danno deve essere effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, in ragione della impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa fallita e di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che applicando siffatto principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098 - 01; Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541), alla fattispecie in esame deve ritenersi essere stata correttamente esclusa l'attenuante in questione. 3. Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mancanza di equità nell'applicazione della pena. Anche questo motivo è del tutto inammissibile in quanto, a prescindere dal rilevo che il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione del giudice distrettuale, là dove rileva che la pena inflitta è contenuta nel minimo edittale e non è quindi ulteriormente riducibile, in ogni caso dimentica che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in