CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 02025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24926-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], pressola CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1080/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositatail 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1 080 del 24 luglio 202 0 , che aveva dichiarato inammissibile,ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello incidentale da lui proposto in mancanza di una specifica censura avverso le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale per violazione dell’art. 342 c.p.c. nonostante il ricorrenteavesse indicato nell’atto di costituzione in appello con appello incidentale (pag. 5 e 6) le censure mosse alla motivazione della sentenza di primo grado sul punto; il motivo apparemanifestamente fondat o alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 27199 del 2017 che , nell’affermare il principio per cui “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” ha altresì specificato che “ Resta tuttavia escluso, in considerazione dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazionedi un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” e che “è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale”(Cass. 10916/2017); la decisione impugnatanella parte in cui ha affermato che “nessuna specifica censura è stata mossa dall’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] avverso le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta” ha omesso di c onsiderare che l’odierno ricorrent e, a lle pagg. 5 e 6 del proprio atto di appello,ha criticato la statuizione di primo grado di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, sostenendo che: “Non si può non sottolineare che, ai fini dell’ammissibilità delle domande riconvenzionali e chiamate di terzo, e relativamente alla facoltà concessa ad un terzo di intervenire in un giudizio pendente tra altre parti la Suprema Corte ha ritenuto che… la diversa natura delle azioni esercitate rispettivamente dall’attore e, in via riconvenzionale, dal convenuto e di quelle esercitate dall’interveniente o la diversità dei rapporti con esse dedotte in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità dell’intervento medesimo, essendo sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella delle altre parti, relativa allo stesso oggetto sostanziale, connessione o collegamento implicantil’opportunità di un simultaneus processus ..“; la decisione impugnata non appare conforme al predetto orientamento, atteso che censura così sollevata dall’odierno ricorrente , da un lato, investiva la motivazione della sentenza appellata, che aveva affermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale in ragione della mancanza di una relazione didipendenza della stessa con i titoli dedott i in giudizio , dall’altro, appariva sufficientemente precisa nel delineare i motivi di critica; il secondo motivo di ricorso, che investe la regolamentazione delle spese, va dichiarato assorbito . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di c