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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 28740/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12381-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2809/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì.

Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di liquidazione imposta di registro, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7

I. n. 604/1954 e 1 D. L. n. 99/2004, in relazione all'ad 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non richiesti, per i cinque anni successivi all'acquisto, i requisiti di cui all'art. 7

I. n. 604/1954; che, col secondo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. nonché 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori indicati e documentati dall'Ufficio, volti a dimostrare la mancata coltivazione del fondo, fra l'altro non contestati dal contribuente nel suo ricorso introduttivo; che il primo motivo è fondato; che, infatti, in tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, il d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla

I. n. 604 del 1954, che Ric. 2018 n. 12381 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo (Sez. 5, n. 21609 del 26/10/2016); che la norma in questione non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa, delle quali la CTR non si è occupata (Sez. 5, n. 6115 del 16/03/2011; Sez. 5, n. 21671 del 09/10/2006); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dr. [OSCURATO:PERSONA] -?j771 /uk L C -,T-Z071 Vil7C0,720 o TO i0 Giam,barresi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12381-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2809/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di liquidazione imposta di registro, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 I. n. 604/1954 e 1 D. L. n. 99/2004, in relazione all'ad 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non richiesti, per i cinque anni successivi all'acquisto, i requisiti di cui all'art. 7 I. n. 604/1954; che, col secondo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. nonché 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori indicati e documentati dall'Ufficio, volti a dimostrare la mancata coltivazione del fondo, fra l'altro non contestati dal contribuente nel suo ricorso introduttivo; che il primo motivo è fondato; che, infatti, in tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, il d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla I. n. 604 del 1954, che Ric. 2018 n. 12381 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo (Sez. 5, n. 21609 del 26/10/2016); che la norma in questione non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa, delle quali la CTR non si è occupata (Sez. 5, n. 6115 del 16/03/2011; Sez. 5, n. 21671 del 09/10/2006); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dr. [OSCURATO:PERSONA] -?j771 /uk L C -,T-Z071 Vil7C0,720 o TO i0 Giam,barresi [OSCURATO:PERSONA]
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