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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28523/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 del TRIBUNALE di NUOROi dato avviso alle partL - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per i reati di cui artt. 659 comma 1 e 2 cod. pen., è inammissibile; il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di gravame non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.

A nulla rileva che, come nella specie, l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione: costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492 de113/11/2013, Rv.258000).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nero LA processuali e della somma di euRviTrrà-vore della Cassa delle ammende.

LCD Così deciso in Roma, Mi/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 del TRIBUNALE di NUOROi dato avviso alle partL - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per i reati di cui artt. 659 comma 1 e 2 cod. pen., è inammissibile; il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di gravame non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. A nulla rileva che, come nella specie, l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione: costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492 de113/11/2013, Rv.258000). Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nero LA processuali e della somma di euRviTrrà-vore della Cassa delle ammende. LCD Così deciso in Roma, Mi/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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