CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e articolate intorno ad una alternativa ricostruzione dei fatti che, viceversa, i giudici del merito hanno congruamente motivato richiamando le dichiarazioni dei verbalizzanti e pervenendo, con corretti argomenti giuridici, alla conferma della qualificazione giuridica dei fatti come delitto di resistenza valorizzando i comportamenti oppositivi e violenti dell'imputato che avevano "attinto" anche i carabinieri intervenuti rendendo, quantomeno, maggiormente difficoltoso l'espletamento del servizio, senza esaurirsi in mere contumelie e frasi oltraggiose, pure proferite all'indirizzo dei verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am