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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26906/2026

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TE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esuladai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 -06/02/2004, Elia, Rv. 229369);considerato che i motivi proposti in punto responsabilità per il delitto diestorsione tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito,il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento (vedi in particolare punto

2. della sentenza di appello);considerato quanto al secondo motivo che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudiziodi cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel casodi specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordinealla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti percircostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'penacongrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596);ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esuladai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 -06/02/2004, Elia, Rv. 229369);considerato che i motivi proposti in punto responsabilità per il delitto diestorsione tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito,il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento (vedi in particolare punto 2. della sentenza di appello);considerato quanto al secondo motivo che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudiziodi cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel casodi specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordinealla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti percircostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'penacongrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596);ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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