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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 24031/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 14.10.2025 il Tribunale di Latina, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod.proc. pen. della disciplina della continuazione ai reati oggetto di quattro sentenzedi condanna irrevocabili;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Ritenuto che il ricorso sia meramente rivalutativo, a fronte di una motivazioneche ha negato adeguatamente la continuazione sulla base della distanzacronologica tra i reati, della diversità dei luoghi e delle modalità di commissionedei reati, della irrilevanza dello stato di tossicodipendenza;Considerato, a tal proposito, che il ricorso evidenzia essenzialmente laomogeneità tipologica dei reati in questione, la quale tuttavia non è da solasufficiente per il riconoscimento della continuazione, la quale necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01);Evidenziato, in particolare, che è stato già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità che l’identità dei titoli di reato non è sufficiente in sede di applicazionedella disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, in quanto indicesintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto diun'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (per esempio, Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016,D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 -01).Considerato che anche la rilevanza dello stato di tossicodipendenza è statacongruamente esclusa dal giudice dell’esecuzione sulla base della inidoneità delladocumentazione prodotta a dare conto della effettiva condizione della ricorrentenel periodo di commissione dei reati, sicché l’ordinanza impugnata ha fattoappropriata applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, lostato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso e può giustificarlo con riguardo ai reati chesiano collegati e dipendenti a tale stato, ma sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 2, Sentenza n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1,n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01).Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 14.10.2025 il Tribunale di Latina, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod.proc. pen. della disciplina della continuazione ai reati oggetto di quattro sentenzedi condanna irrevocabili;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Ritenuto che il ricorso sia meramente rivalutativo, a fronte di una motivazioneche ha negato adeguatamente la continuazione sulla base della distanzacronologica tra i reati, della diversità dei luoghi e delle modalità di commissionedei reati, della irrilevanza dello stato di tossicodipendenza;Considerato, a tal proposito, che il ricorso evidenzia essenzialmente laomogeneità tipologica dei reati in questione, la quale tuttavia non è da solasufficiente per il riconoscimento della continuazione, la quale necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01);Evidenziato, in particolare, che è stato già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità che l’identità dei titoli di reato non è sufficiente in sede di applicazionedella disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, in quanto indicesintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto diun'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (per esempio, Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016,D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 -01).Considerato che anche la rilevanza dello stato di tossicodipendenza è statacongruamente esclusa dal giudice dell’esecuzione sulla base della inidoneità delladocumentazione prodotta a dare conto della effettiva condizione della ricorrentenel periodo di commissione dei reati, sicché l’ordinanza impugnata ha fattoappropriata applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, lostato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso e può giustificarlo con riguardo ai reati chesiano collegati e dipendenti a tale stato, ma sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 2, Sentenza n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1,n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01).Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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