Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 1950

Cassazione n. 40800/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 30 ottobre 2020 il Tribunale di Lecco ha rigettato l'opposizione presentata, in fase esecutiva, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 13 agosto 2019, lo stesso giudice ha respinto l'istanza di revoca della confisca di due assegni, disposta con sentenza del 15 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 4 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a procedimento penale per il reato sanzionato dall'art. 388 cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale deduce, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 11 Cost., degli artt. 34 e 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione previsto in materia esecutiva del magistrato che abbia pronunziato o concorso a pronunziare il provvedimento avverso il quale l'opposizione è proposta.

Articola, quindi, due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale integralmente replicato gli argomenti sottesi alla decisione originaria, senza considerare le obiezioni sollevate con l'atto di opposizione e confortate da ampia produzione documentale, attestante che gli assegni confiscati rientravano nella sua titolarità anziché in quella del germano, sul quale gravava un debito che la consegna di quei titoli di credito avrebbe quasi totalmente estinto.

Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge dolendosi del rigetto della richiesta .di rimettere gli atti, sussistendo controversia sulla proprietà dei' beni de quíbus agítur, al competente giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 263, comma 3, e 676 cod. proc. pen.,

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

4. La ricorrente, con memoria del 13 maggio 2021, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nelle richieste avanzate con il libello introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Lo è, in primo luogo, la preliminare eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento alla' quale è sufficiente rinviare alle considerazioni, integralmente condivise, svolte al cospetto di analoga questione, da Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice».

Tanto, sulla premessa, pure pacifica, che «il giudice che ha adottato il provvedimento de plano non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento» (Sez. 1, n. 18872 del 17/03/2016, Cinquegrana, Rv. 267021; Sez. 6, n. 32419, del 15/07/2009, Reitano, Rv. 245198; Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli, Rv. 240165).

3. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, occorre rilevare, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA], partecipando, quale procuratrice del fratello, alla compravendita del 31 luglio 2009, convenne, con separata scrittura privata, che parte del prezzo pattuito, e precisamente euro 758.800, portata da otto assegni circolari non trasferibili, restasse in deposito fiduciario presso il notaio rogante, il quale li avrebbe restituiti alla Panzer4 — oppure, alternativamente, al soggetto da lei rappresentato — solo dopo che quest'ultimo avesse consegnato al legale rappresentante della società acquirente l'avviso di rilascio di permesso a costruire.

A distanza di appena cinque giorni, sei degli otto assegni, per un importo complessivo di euro 600.000, vennero consegnati alla Panzeri, che trattenne 70.000 euro a soddisfacimento di un credito vantato nei confronti del fratello, cui trasferì la porzione residua.Due assegni, dell'impOrto, rispettivamente, di euro 58.800 ed euro 100.000, restarono, invece, in deposito presso il notaio (cfr. scrittura privata del 5 agosto 2009), in attesa, l'uno, del rilascio dell'autorizzazione alla demolizione di un determinato fabbricato, l'altro, dell'acquisizione del parere favorevole dell'Arpa competente in merito ad operazioni di escavazione e riutilizzo di terra e rocce da scavo.

Detti titoli sono stati confiscati in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento penale promosso a suo carico per il reato sanzionato dall'art.388 cod. pen., in cui gli è stato ascritto, in sostanza, di essersi spogliato di parte dei propri beni al fine di frustrare il diritto il risarcimento dei danni patiti dalla vittima di un incidente del lavoro del quale egli era stato dichiarato responsabile.

L'odierna ricorrente sostiene di avere diritto alla restituzione degli assegni in quanto creditrice del fratello, come da documentazione esibita.

Il giudice dell'esecuzione, nel disattendere la richiesta per non essere il vantato credito «certo né liquido né esigibile», ha rilevato che la Panzeri avrebbe ben potuto farlo valere, ove realmente sussistente, già all'atto dell'incasso della maggior porzione di prezzo, momento in cui aveva, invece, circoscritto a 70.000 euro la parte prelevata a soddisfacimento delle proprie pretese senza, al contempo, far constare formalmente l'esistenza di un residuo credito, da soddisfarsi mediante l'assegnazione in suo favore delle somme portate dagli OA assegni circolari rimasti in deposito fiduciario presso il notaio.

A fronte di tale notazione — e, più in generale, dell'obiettivo, documentale riconoscimento dell'esclusiva spettanza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della somma portata dai due assegni circolari della revoca della cui confisca si discute — la ricorrente pone l'accento sull'effettiva esistenza di un ingente credito nei confronti del congiunto, solo in parte soddisfatto all'atto dello sblocco dei sei assegni.

L'obiezione non giova alla causa della Panzeri, perché, nel rimandare alla unilaterale prospettazione della parte, non vale ad attestare la manifesta illogicità o la contraddittorietà del percorso argomentativo sviluppato dal giudice lecchese, espressione di un potere di apprezzamento discrezionale sindacabile in sede di legittimità solo nella misura in cui si palesi affetto da uno dei vizi indicati all'art. 606 cod. proc. pen., in questo caso insussistenti.

Il ragionamento proposto dalla ricorrente poggia, d'altro canto, sul fallace presupposto della corrispondenza tra esistenza dell'obbligazione e titolarità delle somme in discorso.

Ed invero, pure qualora si accettasse che ella sia rimasta creditrice verso il fratello, pur dopo avere trattenuto 70.000, di ulteriori euro 160.620,83 (cfr. la missiva da lei inviata ai Carabinieri della Legione «Lombardia» il 15 aprile 2010), nulla autorizzerebbe a ritenere, con il prescritto margine di certezza, che il congiunto le abbia trasferito la titolarità di quei titoli che ella, è bene rammentare, avrebbe dovuto ricevere quale procuratrice e non nel proprio interesse.

Il provvedimento impugnato si palesa dunque, sotto questo, decisivo aspetto, tetragono alle contestazioni della ricorrente.

Né, va aggiunto a confutazione di apposita doglianza difensiva, la coerenza logico-argomentativa della decisione censurata è inficiata dall'ulteriore, ed in effetti irrilevante, accenno alla verificazione delle condizioni sospensive cui era stata subordinata la consegna alla Panzeri degli ultimi due assegni circolari, evento che, sia esso o meno avvenuto (la ricorrente lo sostiene, il giudice dell'esecuzione non ne rinviene la dimostrazione), in nulla può avere inciso sull'individuazione del soggetto avente diritto alla consegna dei titoli ed all'incasso delle somme dagli stessi portate.

Tanto consente, conclusivamente, di disattendere le censure attinenti alla legittimità della motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, ad una lettura complessiva, appare essersi fatta carico delle allegazioni difensive, evidentemente ritenute non idonee a comprovare il buon diritto alla restituzione in capo al terzo istante.

D'altro canto, se è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato "inter partes"; pertanto, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente sussistendo la causa impeditiva prevista dall'art. 240, comma terzo, cod. pen., il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene può chiedere di invalidare quel capo della sentenza ed ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato" (Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218)», non è men vero, per converso, che grava sul terzo, quale è [OSCURATO:PERSONA], l'onere di fornire la compiuta dimostrazione della titolarità del bene confiscato, onere che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha reputato, con decisione esente da vizi emendabili in sede di legittimità, non essere stato debitamente adempiuto.

4. Manifestamente infondato è, da ultimo, il residuo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il giudice dell'esecuzione, trovandosi al cospetto di una controversia, anche solo potenziale, sulla proprietà della cosa confiscata, non abbia devoluto la risoluzione della questione al giudice civile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 672, comma 2, cod. proc. pen..Pur non dubitandosi della astratta legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha partecipato al giudizio suggellato dalla confisca di cui ella chiede la revoca, ad instare per la restituzione, dei beni, la situazione prospettata al giudice dell'esecuzione non evoca in alcun modo una, anche eventuale, controversia tra i germani Panzeri in relazione alla titolarità degli assegni, senz'altro spettante ad 'Alberto sulla base dell'atto pubblico di compravendita e delle parallele scritture private.

Pertinente si rivela, in proposito, il richiamo all'indirizzo ermeneutico formatosi nella parallela materia del sequestro, ove è stato precisato che «La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purché in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia» (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917), in tal modo statuendosi, a contrario, che, in difetto di una seria, ancorché eventuale, controversia, non vi è spazio per la devoluzione al giudice civile.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 30 ottobre 2020 il Tribunale di Lecco ha rigettato l'opposizione presentata, in fase esecutiva, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 13 agosto 2019, lo stesso giudice ha respinto l'istanza di revoca della confisca di due assegni, disposta con sentenza del 15 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 4 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a procedimento penale per il reato sanzionato dall'art. 388 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale deduce, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 11 Cost., degli artt. 34 e 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione previsto in materia esecutiva del magistrato che abbia pronunziato o concorso a pronunziare il provvedimento avverso il quale l'opposizione è proposta. Articola, quindi, due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale integralmente replicato gli argomenti sottesi alla decisione originaria, senza considerare le obiezioni sollevate con l'atto di opposizione e confortate da ampia produzione documentale, attestante che gli assegni confiscati rientravano nella sua titolarità anziché in quella del germano, sul quale gravava un debito che la consegna di quei titoli di credito avrebbe quasi totalmente estinto. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge dolendosi del rigetto della richiesta .di rimettere gli atti, sussistendo controversia sulla proprietà dei' beni de quíbus agítur, al competente giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 263, comma 3, e 676 cod. proc. pen., 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 4. La ricorrente, con memoria del 13 maggio 2021, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nelle richieste avanzate con il libello introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Lo è, in primo luogo, la preliminare eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento alla' quale è sufficiente rinviare alle considerazioni, integralmente condivise, svolte al cospetto di analoga questione, da Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice». Tanto, sulla premessa, pure pacifica, che «il giudice che ha adottato il provvedimento de plano non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento» (Sez. 1, n. 18872 del 17/03/2016, Cinquegrana, Rv. 267021; Sez. 6, n. 32419, del 15/07/2009, Reitano, Rv. 245198; Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli, Rv. 240165). 3. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, occorre rilevare, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA], partecipando, quale procuratrice del fratello, alla compravendita del 31 luglio 2009, convenne, con separata scrittura privata, che parte del prezzo pattuito, e precisamente euro 758.800, portata da otto assegni circolari non trasferibili, restasse in deposito fiduciario presso il notaio rogante, il quale li avrebbe restituiti alla Panzer4 — oppure, alternativamente, al soggetto da lei rappresentato — solo dopo che quest'ultimo avesse consegnato al legale rappresentante della società acquirente l'avviso di rilascio di permesso a costruire. A distanza di appena cinque giorni, sei degli otto assegni, per un importo complessivo di euro 600.000, vennero consegnati alla Panzeri, che trattenne 70.000 euro a soddisfacimento di un credito vantato nei confronti del fratello, cui trasferì la porzione residua.Due assegni, dell'impOrto, rispettivamente, di euro 58.800 ed euro 100.000, restarono, invece, in deposito presso il notaio (cfr. scrittura privata del 5 agosto 2009), in attesa, l'uno, del rilascio dell'autorizzazione alla demolizione di un determinato fabbricato, l'altro, dell'acquisizione del parere favorevole dell'Arpa competente in merito ad operazioni di escavazione e riutilizzo di terra e rocce da scavo. Detti titoli sono stati confiscati in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento penale promosso a suo carico per il reato sanzionato dall'art.388 cod. pen., in cui gli è stato ascritto, in sostanza, di essersi spogliato di parte dei propri beni al fine di frustrare il diritto il risarcimento dei danni patiti dalla vittima di un incidente del lavoro del quale egli era stato dichiarato responsabile. L'odierna ricorrente sostiene di avere diritto alla restituzione degli assegni in quanto creditrice del fratello, come da documentazione esibita. Il giudice dell'esecuzione, nel disattendere la richiesta per non essere il vantato credito «certo né liquido né esigibile», ha rilevato che la Panzeri avrebbe ben potuto farlo valere, ove realmente sussistente, già all'atto dell'incasso della maggior porzione di prezzo, momento in cui aveva, invece, circoscritto a 70.000 euro la parte prelevata a soddisfacimento delle proprie pretese senza, al contempo, far constare formalmente l'esistenza di un residuo credito, da soddisfarsi mediante l'assegnazione in suo favore delle somme portate dagli OA assegni circolari rimasti in deposito fiduciario presso il notaio. A fronte di tale notazione — e, più in generale, dell'obiettivo, documentale riconoscimento dell'esclusiva spettanza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della somma portata dai due assegni circolari della revoca della cui confisca si discute — la ricorrente pone l'accento sull'effettiva esistenza di un ingente credito nei confronti del congiunto, solo in parte soddisfatto all'atto dello sblocco dei sei assegni. L'obiezione non giova alla causa della Panzeri, perché, nel rimandare alla unilaterale prospettazione della parte, non vale ad attestare la manifesta illogicità o la contraddittorietà del percorso argomentativo sviluppato dal giudice lecchese, espressione di un potere di apprezzamento discrezionale sindacabile in sede di legittimità solo nella misura in cui si palesi affetto da uno dei vizi indicati all'art. 606 cod. proc. pen., in questo caso insussistenti. Il ragionamento proposto dalla ricorrente poggia, d'altro canto, sul fallace presupposto della corrispondenza tra esistenza dell'obbligazione e titolarità delle somme in discorso. Ed invero, pure qualora si accettasse che ella sia rimasta creditrice verso il fratello, pur dopo avere trattenuto 70.000, di ulteriori euro 160.620,83 (cfr. la missiva da lei inviata ai Carabinieri della Legione «Lombardia» il 15 aprile 2010), nulla autorizzerebbe a ritenere, con il prescritto margine di certezza, che il congiunto le abbia trasferito la titolarità di quei titoli che ella, è bene rammentare, avrebbe dovuto ricevere quale procuratrice e non nel proprio interesse. Il provvedimento impugnato si palesa dunque, sotto questo, decisivo aspetto, tetragono alle contestazioni della ricorrente. Né, va aggiunto a confutazione di apposita doglianza difensiva, la coerenza logico-argomentativa della decisione censurata è inficiata dall'ulteriore, ed in effetti irrilevante, accenno alla verificazione delle condizioni sospensive cui era stata subordinata la consegna alla Panzeri degli ultimi due assegni circolari, evento che, sia esso o meno avvenuto (la ricorrente lo sostiene, il giudice dell'esecuzione non ne rinviene la dimostrazione), in nulla può avere inciso sull'individuazione del soggetto avente diritto alla consegna dei titoli ed all'incasso delle somme dagli stessi portate. Tanto consente, conclusivamente, di disattendere le censure attinenti alla legittimità della motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, ad una lettura complessiva, appare essersi fatta carico delle allegazioni difensive, evidentemente ritenute non idonee a comprovare il buon diritto alla restituzione in capo al terzo istante. D'altro canto, se è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato "inter partes"; pertanto, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente sussistendo la causa impeditiva prevista dall'art. 240, comma terzo, cod. pen., il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene può chiedere di invalidare quel capo della sentenza ed ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato" (Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218)», non è men vero, per converso, che grava sul terzo, quale è [OSCURATO:PERSONA], l'onere di fornire la compiuta dimostrazione della titolarità del bene confiscato, onere che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha reputato, con decisione esente da vizi emendabili in sede di legittimità, non essere stato debitamente adempiuto. 4. Manifestamente infondato è, da ultimo, il residuo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il giudice dell'esecuzione, trovandosi al cospetto di una controversia, anche solo potenziale, sulla proprietà della cosa confiscata, non abbia devoluto la risoluzione della questione al giudice civile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 672, comma 2, cod. proc. pen..Pur non dubitandosi della astratta legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha partecipato al giudizio suggellato dalla confisca di cui ella chiede la revoca, ad instare per la restituzione, dei beni, la situazione prospettata al giudice dell'esecuzione non evoca in alcun modo una, anche eventuale, controversia tra i germani Panzeri in relazione alla titolarità degli assegni, senz'altro spettante ad 'Alberto sulla base dell'atto pubblico di compravendita e delle parallele scritture private. Pertinente si rivela, in proposito, il richiamo all'indirizzo ermeneutico formatosi nella parallela materia del sequestro, ove è stato precisato che «La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purché in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia» (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917), in tal modo statuendosi, a contrario, che, in difetto di una seria, ancorché eventuale, controversia, non vi è spazio per la devoluzione al giudice civile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 40800/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris