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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 marzo 2026

Corte di giustizia UE n. 833/2026

ECLI:EU:C:2026:833
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina – Regolamento (UE) 2022/334 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 – Articoli 3 quinquies e 3 sexies – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione – Diniego del piano di volo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile » Nella causa C‑482/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines, stabilita a Bichkek (Kirghizstan), rappresentata da E. Novicāne, K. Novicāns e E. Stankevičs, advokāti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA], M. Carpus-Carcea e B. Sasinowska, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, interveniente in sede d’impugnazione, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, S. Gervasoni, A. Kumin e

I. Ziemele giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona, cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2025, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines LLC chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines/[OSCURATO:PERSONA] (T‑277/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:285), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, di cui essa sarebbe stata informata il 20 marzo 2023, relativa all’inserimento di due aerei d’affari leggeri ad essa appartenenti in un elenco di aeromobili soggetti al divieto di atterrare nel territorio dell’Unione europea, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 57, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo Diritto internazionale 2 La convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol», firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, è stata modificata a più riprese e coordinata dal protocollo del 27 giugno 1997.

Sebbene tale convenzione non sia ancora in vigore, le sue disposizioni sono applicate in via provvisoria dal 1998, conformemente a una decisione della commissione permanente dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) adottata nel dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] europea ha approvato il protocollo di adesione a Eurocontrol con la decisione 2004/636/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea del protocollo di adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (GU 2004, L 304, pag. 209). 3 Conformemente al suo articolo 1, la convenzione internazionale di cui si tratta ha lo scopo di rafforzare la cooperazione delle sue parti contraenti nel settore della navigazione aerea e di sviluppare le loro attività comuni in tale settore, tenendo debitamente conto delle esigenze della difesa, garantendo nel contempo a tutti gli utenti dello spazio aereo il massimo di libertà compatibile con il livello di sicurezza richiesto.

Eurocontrol è stata istituita a tal fine.

Diritto dell ’ Unione Regolamento n. 833/2014 4 L’articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento 2022/334 (in prosieguo: il «regolamento n. 833/2014»), prevede quanto segue: «1.

È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked‑space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

3. In deroga all’articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell’Unione, atterrare nel territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio». 5 L’articolo 3 sexies del regolamento n. 833/2014 così dispone: «1.

Il gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della [OSCURATO:PERSONA] [del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo [(GU 2019, L 120, pag. 27)] sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri ai fini dell’attuazione e dell’osservanza dell’articolo 3 quinquies .

Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione, attività che costituiscono una violazione del presente regolamento o di altre misure di sicurezza in vigore, così che il pilota non sia autorizzato a volare.

2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri una relazione sull’attuazione dell’articolo 3 quinquies basata sull’analisi dei piani di volo».

Decisione di esecuzione 2019/709 6 In virtù dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2019/709, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU 2019, L 56, pag. 1), Eurocontrol è stata nominata gestore della rete per il periodo compreso tra l’anno 2020 e l’anno 2029.

Fatti 7 I fatti, come illustrati ai punti da 2 a 17 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati come segue: 8 [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines è una società a responsabilità limitata di diritto kirghiso.

Si tratta di una compagnia aerea commerciale, iscritta nel registro delle imprese della Repubblica del Kirghizistan, da cui risulta che essa è di proprietà del sig.

D.L. e che è gestita dal sig.

U.M., entrambi con cittadinanza lettone. 9 Il 28 febbraio 2022, nel contesto di una serie di misure restrittive vertenti, in particolare, sulla chiusura dello spazio aereo dell’Unione a talune categorie di aeromobili, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione (PESC) 2022/335 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 57, pag. 4) e, sulla base dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento 2022/334. 10 Con due decisioni, rispettivamente, del 9 settembre 2022 e del 20 febbraio 2023, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha approvato l’acquisto di due aeromobili, recanti i numeri di serie del costruttore RB274 e RB120 (in prosieguo: i «due aeromobili»).

L’acquisto è stato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines e una società russa, i cui unici azionisti erano cittadini russi. 11 I due aeromobili sono stati iscritti nel registro delle imprese della Repubblica del Kirghizistan come appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines, rispettivamente, il 12 settembre 2022 con l’immatricolazione EX-88012 e il 9 marzo 2023 con la registrazione EX-88011. 12 A partire dalla loro iscrizione nel registro della Repubblica del Kirghizistan, l’aeromobile immatricolato EX-88012 ha effettuato diversi voli, segnatamente, in partenza dalla Russia e a destinazione dell’Unione, e l’aeromobile immatricolato EX-88011 non ha effettuato alcun movimento registrato. 13 Il 24 febbraio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha presentato a Eurocontrol un piano di volo per l’aeromobile immatricolato EX-88012 riguardante un tragitto in partenza da Augusta (Germania) ed a destinazione di Budapest (Ungheria).

Eurocontrol ha respinto tale piano di volo lo stesso giorno con un messaggio automatico. 14 Il 15 marzo 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha inviato un messaggio di posta elettronica a Eurocontrol al fine di ottenere spiegazioni su detto messaggio automatico. 15 Con messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2023, Eurocontrol ha, da un lato, confermato alla [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines che l’aeromobile immatricolato EX-88012 figurava in un elenco di aeromobili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 e sono soggetti a un divieto di volo (in prosieguo: l’«elenco in discussione»), precisando che tale elenco le era stato fornito dalla [OSCURATO:PERSONA].

D’altro lato, Eurocontrol l’ha invitata a rivolgersi a detta istituzione, tramite la sua casella di posta funzionale (in prosieguo: la «casella funzionale»), gestita dalla sua direzione generale (DG) «Mobilità e trasporti», nel caso in cui essa intendesse chiedere la cancellazione dell’aeromobile di cui si tratta dall’elenco in discussione. 16 Il 21 marzo 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha inviato un messaggio di posta elettronica alla [OSCURATO:PERSONA], per mezzo della casella funzionale, allo scopo di chiarire la propria posizione e ottenere, in sostanza, un riesame della sua situazione, riguardo, in particolare, la revoca del divieto di volo per i due aeromobili, la loro cancellazione dall’elenco in discussione e la comunicazione a Eurocontrol di informazioni aggiornate sul proprio conto.

Essa ha altresì chiesto che le fosse comunicato, se del caso, il nome dell’autorità nazionale competente a trattare la sua domanda di riesame. 17 Con messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2023, l’agente della DG «Mobilità e trasporti» che gestisce la casella funzionale ha informato la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines che i due aeromobili erano soggetti a un divieto di volo in forza degli articoli 3 quater e 3 quinquies del regolamento n. 833/2014.

Questi l’ha altresì informata del fatto che tale divieto di volo doveva essere mantenuto nonché dei motivi del medesimo. 18 Con messaggio di posta elettronica del 6 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha risposto all’agente della DG «Mobilità e trasporti», fornendogli informazioni supplementari sulla sua situazione. 19 Il 25 aprile 2023 tale agente ha nuovamente informato la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines del fatto che non vi era alcuna ragione che giustificasse la cancellazione dei due aeromobili dall’elenco in discussione.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] volto all’annullamento della decisione controversa. 21 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo che, sotto un primo profilo, la decisione controversa non esisteva e, in ogni caso, non poteva essere individuata con precisione; sotto un secondo profilo, tale decisione non era impugnabile con un ricorso di annullamento, dal momento che doveva essere considerata, se del caso, come una misura intermedia la quale, in ogni caso, non produceva effetti giuridici vincolanti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines; sotto un terzo profilo, l’atto lesivo era imputabile solo agli Stati membri; sotto un quarto profilo, il ricorso di annullamento era stato diretto contro l’atto errato e dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne; sotto un quinto profilo, il ricorso in parola era tardivo e, sotto un sesto profilo, detto ricorso era privo di oggetto, tenuto conto del divieto operativo totale nell’Unione, per motivi di sicurezza, che colpiva i vettori aerei iscritti nel registro della Repubblica del Kirghizistan. 22 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento, per il motivo che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 23 Con decisione del presidente della Corte del 22 novembre 2024 la Repubblica federale di Germania è stata ammessa a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines chiede che la Corte voglia: – dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata; – annullare integralmente l’ordinanza impugnata, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese da essa sostenute nell’ambito dell’impugnazione. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata nella sua interezza, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines al pagamento delle spese processuali. 26 La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondata, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines alle spese.

Sull’impugnazione 27 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, diretti contro i punti da 34 a 55 dell’ordinanza impugnata e vertenti, il primo, su un errore nell’identificazione dell’oggetto del ricorso in primo grado, il secondo, su un’erronea comprensione della struttura del regolamento n. 833/2014 e, il terzo, su una valutazione erronea del diritto dell’Unione come applicato nella pratica da tutti gli attori interessati.

Poiché il secondo e il terzo motivo d’impugnazione censurano entrambi la qualificazione giuridica della decisione controversa come atto non impugnabile, essi saranno esaminati congiuntamente.

Sulla ricevibilità dell ’ impugnazione Argomenti delle parti 28 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, ritiene che l’impugnazione sia irricevibile. 29 Tale istituzione fa valere, in primo luogo, che la ricorrente non individua con sufficiente precisione i motivi dell’ordinanza impugnata presi in considerazione.

In secondo luogo, la ricorrente non invocherebbe alcun errore di diritto preciso che il Tribunale avrebbe commesso nell’ordinanza impugnata.

In terzo luogo, gli asseriti errori sarebbero privi di motivazione o equivarrebbe a chiedere alla Corte un riesame completo nella sua totalità del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esulerebbe dalla competenza di quest’ultima quando è investita di un’impugnazione. 30 [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ritiene che la sua impugnazione sia ricevibile.

Giudizio della Corte 31 Va ricordato che dall’articolo 256 [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 1, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui si tratti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2025, BCE e [OSCURATO:PERSONA]/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 58 e giurisprudenza citata). 32 Nel caso di specie, la ricorrente individua i punti dell’ordinanza impugnata, vale a dire i punti da 39 a 55 di quest’ultima, quali punti della motivazione asseritamente viziati da errore, ed espone, certamente in modo succinto, ma in maniera sufficientemente comprensibile, non solo gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale in relazione all’individuazione dell’oggetto del ricorso in primo grado e alla qualificazione giuridica della decisione controversa come atto non impugnabile, ma anche le ragioni per le quali essa ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata. 33 In tali circostanze, l’impugnazione deve essere dichiarata ricevibile.

Nel merito Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su un errore nell’individuazione dell’oggetto del ricorso – Argomenti delle parti 34 A sostegno del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere che il suo ricorso in primo grado verteva non già sul rigetto, da parte di Eurocontrol, del suo piano di volo, bensì sull’iscrizione dei due aeromobili nell’elenco in discussione. 35 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines e ritiene che il primo motivo d’impugnazione debba essere respinto. – Giudizio della Corte 36 Per quanto riguarda il primo motivo d’impugnazione, dal punto 1 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha identificato l’oggetto del ricorso in primo grado come la «decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, di cui [la ricorrente] sarebbe stata informata il 20 marzo 2023, relativa all’iscrizione di due aerei d’affari leggeri ad essa appartenenti in un elenco di aeromobili soggetti al divieto atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione, in forza del [regolamento 2022/334]». 37 Inoltre, da una lettura combinata dei punti 14, 37, 39, 48, 51 e 55 dell’ordinanza impugnata risulta che è su tale decisione che il Tribunale ha svolto il suo esame al fine di determinare se detta decisione costituisse un atto non impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. 38 È certo vero che i punti 41, 42, 47 e 54 dell’ordinanza in parola sono dedicati al rigetto, da parte di Eurocontrol, a nome degli Stati membri, dei piani di volo presentati dagli operatori aerei interessati per l’esercizio di attività che violerebbero il divieto previsto all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014.

Ciò posto, tali rilievi si inseriscono nell’ambito di un’analisi del contesto di fatto e di diritto in cui la decisione controversa è stata adottata, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 36 dell’ordinanza impugnata.

Essi si limitano quindi a corroborare la considerazione del Tribunale secondo cui altri atti, adottati nell’ambito del trattamento dei piani di volo presentati da tali operatori aerei e imputabili agli Stati membri, sarebbero idonei a produrre effetti giuridici vincolanti che incidono sulla situazione giuridica di detti operatori aerei, cosicché siffatti atti adottati nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 3 quinquies e dell’articolo 3 sexies del regolamento in parola sarebbero soggetti al controllo giurisdizionale dei giudici degli Stati membri. 39 Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso errori nel ritenere che il ricorso proposto dinanzi ad esso fosse diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto è esposto ai punti 1 e 36 della presente sentenza. 40 Pertanto, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo e sul terzo motivo d’impugnazione, vertenti su un’erronea qualificazione della decisione controversa come atto non impugnabile – Argomenti delle parti 41 A sostegno del secondo e del terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere, da un lato, che l’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 sancisce la nozione di «aeromobile (…) posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi», la quale richiederebbe una valutazione giuridica distinta vertente sulla proprietà o sul controllo degli aeromobili di cui a tale articolo.

In particolare, detta nozione sarebbe indipendente e specifica rispetto alla nozione di fornitura, da parte di Eurocontrol, di servizi di traffico aereo, menzionata separatamente all’articolo 3 sexies del regolamento in parola.

Il ruolo di Eurocontrol, in quanto gestore di rete, sarebbe infatti meramente accessorio in tale valutazione giuridica. 42 La ricorrente sostiene, d’altro lato, che la decisione finale sullo status esatto dell’aeromobile interessato è adottata dalla DG «Mobilità e trasporti», mentre gli Stati membri ed Eurocontrol si limitano, dal canto loro, ad eseguire detta decisione nell’ambito delle loro competenze. 43 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, ritiene che l’impugnazione sia infondata. 44 A parere di detta istituzione, l’iscrizione di aeromobili nell’elenco in discussione non deve essere sottoposta a un controllo di legittimità del Tribunale, poiché il divieto di volo sarebbe direttamente applicabile in virtù dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 e spetterebbe non già alla [OSCURATO:PERSONA], ma ai soli Stati membri adottare le misure di esecuzione necessarie del regolamento in parola, alla cui applicazione provvederebbe, a loro nome, Eurocontrol. 45 Di conseguenza, il Tribunale avrebbe giustamente ritenuto che l’inserimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei due aeromobili nell’elenco in discussione non costituisse un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti.

Effetti del genere risulterebbero unicamente dal rigetto dei singoli piani di volo da parte di Eurocontrol, agendo a nome degli Stati membri. 46 Del resto, quand’anche si ammettesse che l’elenco in discussione debba essere oggetto di un controllo di legittimità e che la DG «Mobilità e trasporti» adotti la decisione finale sullo status degli aeromobili figuranti in tale elenco, l’annullamento di una siffatta decisione non produrrebbe effetti giuridici sulla situazione giuridica della ricorrente, dal momento che non comporterebbe automaticamente la nullità delle decisioni di attuazione degli Stati membri e il rigetto del piano di volo interessato da parte di Eurocontrol. 47 La Repubblica federale di Germania condivide il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 è direttamente applicabile e la ricorrente non avrebbe dovuto contestare l’inserimento nell’elenco in discussione dei due aeromobili, bensì il rigetto del suo piano di volo.

Tuttavia, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania ritiene che un ricorso di annullamento contro il rigetto di un piano di volo dovrebbe essere diretto avverso Eurocontrol, organizzazione alla quale, in forza dell’articolo 3 sexies di tale regolamento, è stato conferito il potere di respingere i piani di volo presentati dagli operatori aerei per l’esercizio di attività che violerebbero il divieto previsto all’articolo 3 quinquies di detto regolamento. – Giudizio della Corte 48 Si deve ricordare che, in virtù dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], la Corte esercita un controllo di legittimità, segnatamente, sugli atti della [OSCURATO:PERSONA] nonché sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. 49 Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorso di annullamento istituito dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] è esperibile per tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, qualunque sia la loro forma, destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 62, e del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punti 66 e 68 e giurisprudenza citata). 50 Al fine di stabilire se un atto produca effetti giuridici vincolanti, occorre riferirsi, in particolare, alla sostanza di tale atto nonché all’intenzione del suo autore.

In proposito, la Corte ha precisato che il riferimento alla sostanza di un atto presuppone la valutazione dei suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, quali il contenuto dell’atto di cui trattasi, tenendo conto, se del caso, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato, nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autore, dato che tali poteri devono essere intesi non in astratto, bensì come elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto di tale atto, che riveste un carattere centrale e indispensabile (v., in tal senso, sentenze del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punti 40 e 41, e del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 67 e giurisprudenza citata). 51 È alla luce della giurisprudenza di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza che si deve stabilire se il Tribunale abbia correttamente qualificato la decisione controversa come atto non impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 52 In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, della sostanza della decisione controversa, occorre rilevare che, nonostante esso abbia enunciato il criterio relativo al contenuto dell’atto ai punti 36 e 37 dell’ordinanza impugnata e ne abbia espressamente fatto menzione nella conclusione che ha tratto al termine del suo esame, al punto 53 di detta ordinanza, il Tribunale non ha effettuato un’analisi concreta del contenuto di tale decisione.

Per contro, esso ha determinato l’impugnabilità di quest’ultima alla luce di altri criteri oggettivi relativi al contesto dell’adozione dell’atto in discussione e ai poteri dell’istituzione da cui esso promana, che costituiscono piuttosto elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto dell’atto. 53 Infatti, al punto 39 di detta ordinanza, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali l’analisi della ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere ritenuta l’autrice della decisione di divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 avendo incluso gli aeromobili della ricorrente nell’elenco in discussione, non poteva essere condivisa.

Tali ragioni, illustrate ai punti da 40 a 48 della medesima ordinanza, riguardano il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione controversa nonché i poteri rispettivi della [OSCURATO:PERSONA], di Eurocontrol e degli Stati membri di Eurocontrol, piuttosto che il contenuto di detta decisione. 54 Del resto, il Tribunale non poteva esimersi da un’analisi concreta del contenuto dell’atto in discussione per la ragione che il primo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’aspetto che la decisione controversa non esisteva e, in ogni caso, non poteva essere individuata, avrebbe peraltro potuto essere accolto.

Infatti, essendosi pronunciato, ai punti da 34 a 55 dell’ordinanza impugnata, sul secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che la decisione in parola non costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, respinto, tale primo motivo di irricevibilità e si è quindi basato sulla premessa secondo cui detta decisione esisteva. 55 Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di effettuare un’analisi concreta del contenuto della decisione controversa, mentre tale analisi riveste un carattere centrale e indispensabile per determinare l’impugnabilità di un atto, ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 56 Inoltre, è pacifico che la decisione controversa non è stata inserita nel fascicolo di primo grado dalle parti e che il Tribunale non ha adottato alcuna misura di organizzazione del procedimento che ordinasse alle parti di produrre tale decisione.

Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado era appunto volto a far sì che il Tribunale ordinasse, in quanto misura di organizzazione del procedimento, alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre tutti i documenti relativi alla decisione controversa nella parte in cui riguardavano la ricorrente, motivo che il Tribunale, avendo accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], senza avviare la discussione nel merito, non ha tuttavia esaminato. 57 Orbene, essendo tenuto ad effettuare un’analisi concreta del contenuto della decisione controversa, il Tribunale non poteva esimersi dal chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe adottato la decisione controversa, di produrre tale decisione dinanzi ad esso. 58 Pertanto, avendo esaminato l’impugnabilità della decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], senza aver previamente invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre tale decisione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. 59 In secondo luogo, il Tribunale è giunto alla conclusione di cui al punto 48 dell’ordinanza impugnata secondo cui la decisione controversa non produceva effetti giuridici vincolanti che incidessero sulla situazione giuridica della ricorrente in esito ad un esame del contesto giuridico dell’adozione della decisione in parola nonché dei poteri dell’istituzione dell’Unione che ne è l’autrice effettuata ai punti da 40 a 47 di detta ordinanza. 60 Il Tribunale ha, in sostanza, ritenuto, in tali punti da 40 a 48, che siffatti effetti giuridici vincolanti derivassero, da un lato, dal divieto di volo previsto all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, dotato di portata generale, le cui disposizioni dovevano essere eseguite dagli Stati membri, nonché, dall’altro, dalle misure individuali dirette a farlo applicare e, più in particolare, dal rigetto dei piani di volo dei singoli operatori di aeromobili, per il quale la competenza era devoluta agli Stati membri ed esercitata, a nome di questi ultimi, da Eurocontrol, conformemente all’articolo 3 sexies del menzionato regolamento. 61 Secondo il Tribunale, un divieto di volo di cui a tale articolo 3 quinquies , avente effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi, non poteva, per contro, derivare da un atto imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].

Come risulta, in sostanza, dai punti da 45 a 48 dell’ordinanza impugnata, mediante la redazione dell’elenco in discussione, la [OSCURATO:PERSONA], agendo di concerto con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e con la partecipazione delle autorità degli Stati membri, si sarebbe infatti limitata a coordinare i flussi di informazioni provenienti da diverse fonti sugli aeromobili controllati o noleggiati da persone o entità russe che possono essere soggette al divieto di volo previsto all’articolo 3 quinquies di detto regolamento, nell’ottica di agevolare l’attuazione di tale articolo. 62 Il Tribunale ha precisato, al riguardo, al punto 47 dell’ordinanza impugnata che, non essendo competente, in forza dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, ad impartire un divieto di volo ad aeromobili ai quali si applica tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA], esercitando il ruolo di collettore e di diffusore di informazioni, si limitava a fornire agli Stati membri una semplice assistenza per lo svolgimento dei loro compiti, cosicché sono questi ultimi ad adottare decisioni coordinate quanto al trattamento dei singoli piani di volo.

Ne consegue, secondo il Tribunale, che né la redazione dell’elenco in discussione né, di conseguenza, l’inclusione dei singoli aeromobili in tale elenco rientrano in un’asserita decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], o a suo nome, che produrrebbe effetti giuridici vincolanti che incidono sulla situazione giuridica della ricorrente. 63 Orbene, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione controversa, occorre rilevare che né la portata generale delle disposizioni dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 né la constatazione secondo cui tali disposizioni possono comportare misure di esecuzione che adottano le autorità nazionali competenti devono adottare, in particolare, nell’ambito del trattamento dei piani di volo dei singoli operatori aerei soggetti al divieto di volo previsto da detto articolo consentono di escludere che la decisione controversa costituisca un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, tale portata e tale constatazione non ostano a che il meccanismo istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’AESA, con la partecipazione degli Stati membri, per coordinare i flussi di informazioni provenienti da diverse fonti sugli aeromobili controllati o noleggiati da persone o entità russe, abbia potuto dar luogo all’adozione, a livello dell’Unione, di atti diretti a produrre effetti giuridici vincolanti riguardanti l’inclusione degli aeromobili di singoli operatori di aeromobili tra gli aeromobili soggetti a siffatto divieto di volo previsto da detto articolo 3 quinquies , che sarebbero imputabili alla [OSCURATO:PERSONA]. 64 L’articolo 3 quinquies e l’articolo 3 sexies di tale regolamento non prevedono esplicitamente, è vero, che spetti alla [OSCURATO:PERSONA], al termine di una valutazione del criterio di «controllo» esercitato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, su operatori aerei, di cui all’articolo 3 quinquies di detto regolamento, inserire i singoli operatori aerei interessati nell’elenco in discussione.

Ciò non toglie che la prima frase dell’articolo 3 sexies , paragrafo 1, del medesimo regolamento, ai sensi della quale «[i]l gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione [2019/709] sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri ai fini dell’attuazione e dell’osservanza dell’articolo 3 quinquies [del regolamento n. 833/2014]», senza conferire poteri di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA], evoca nondimeno l’esistenza di talune responsabilità che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad assumere nell’ambito dell’attuazione di detto articolo 3 quinquies .

Inoltre, da una lettura congiunta delle due frasi dell’articolo 3 sexies , paragrafo 1, del regolamento in parola risulta che tali responsabilità sono connesse ai compiti affidati a Eurocontrol, in qualità di gestore di rete, ai sensi di detto articolo 3 sexies , che comprendono, in particolare, il rigetto di tutti i piani presentati da operatori aerei per l’esercizio di attività nel territorio dell’Unione che costituiscono una violazione del regolamento di cui si tratta. 65 Pertanto, il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione controversa non poteva validamente giustificare la qualificazione, da parte del Tribunale, della decisione controversa come atto non impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 66 Del resto, l’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], considera precisamente l’attribuzione delle competenze di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA] o al Consiglio, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, alle condizioni definite nella disposizione in parola.

La Corte ha dichiarato che l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA] non osta a che un regolamento, adottato sul suo fondamento, conferisca competenze di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA] o al Consiglio in materia di misure restrittive alle condizioni definite all’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], ai fini tanto dell’elaborazione di norme di applicazione quanto dell’applicazione di norme a fattispecie particolari per mezzo di atti di portata individuale (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 34 a 36).

Orbene, l’attuazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, che prevede un divieto a qualsiasi aeromobile che rientri nei criteri ivi enunciati «di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione», richiede siffatte condizioni uniformi di esecuzione a livello dell’Unione. 67 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, i poteri dell’istituzione dell’Unione autrice dell’atto di cui si tratta, occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, la constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di una competenza per impartire un divieto di volo ad aeromobili ai quali si applica l’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 non consente di escludere che un atto avente come effetto giuridico obbligatorio di impartire tale divieto di volo ad aeromobili di singoli operatori aerei fosse stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] o a suo nome. 68 Seguire un siffatto approccio porterebbe, infatti, a sottrarre al controllo del giudice dell’Unione atti dell’Unione viziati da un motivo di illegittimità vertente sull’incompetenza dell’istituzione che ne è autrice, dal momento che essi non costituirebbero, per questo stesso motivo, atti impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].

Un risultato del genere sarebbe incompatibile con l’impianto sistematico dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede, al suo secondo comma, che la Corte è competente, in forza di tale articolo, a pronunciarsi sui ricorsi proposti, in particolare «per incompetenza». 69 Per quanto riguarda, sotto un terzo profilo, il contesto fattuale in cui si inserisce la decisione controversa, sebbene il Tribunale abbia esaminato gli argomenti contestuali della ricorrente relativi alla «condotta effettiva» della DG «Mobilità e trasporti», di Eurocontrol e della Repubblica federale di Germania ai punti da 50 a 52 dell’ordinanza impugnata, valutando, più in particolare, i messaggi di posta elettronica del 28 marzo e del 25 aprile 2023, inviati dall’agente di tale DG, tramite la casella funzionale, acclusi, rispettivamente, nell’allegato A.2 e nell’allegato A.4 al ricorso in primo grado, esso ha affermato, al punto 49 dell’ordinanza in parola, che siffatti argomenti non mettevano in discussione la conclusione cui era giunto al punto 48 di detta ordinanza, secondo la quale la decisione controversa non produceva effetti giuridici vincolanti che incidessero sulla situazione giuridica della ricorrente. 70 Orbene, contrariamente a quanto risulta dal punto 50 dell’ordinanza impugnata, i messaggi di posta elettronica inviati dall’agente della DG «Mobilità e trasporti», tramite la casella funzionale, alludono a «decisioni» provenienti, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA] e suffragano la tesi secondo cui le spiegazioni fornite da tale agente della [OSCURATO:PERSONA] quanto alle ragioni a giustificazione dell’inclusione e del mantenimento dei due aeromobili della ricorrente nell’elenco in discussione derivavano da una posizione uniforme e coordinata adottata a livello dell’Unione, relativa all’inclusione di questi due aeromobili nell’elenco in discussione, che può essere imputata alla [OSCURATO:PERSONA]. 71 Risulta, infatti, dai messaggi di posta elettronica dell’agente della DG «Mobilità e trasporti» del 28 marzo e del 25 aprile 2023, acclusi, rispettivamente, all’allegato A.2 e all’allegato A.4 del ricorso in primo grado, menzionati ai punti 50 e 51 dell’ordinanza impugnata, che tale agente della [OSCURATO:PERSONA] si è incaricato di rispondere, tramite la casella funzionale, alle richieste di informazioni e di riesame presentate dalla ricorrente riguardo ai due aeromobili, fornendo a quest’ultima i motivi dell’iscrizione di questi due aeromobili nell’elenco in discussione e comunicandole il rigetto delle sue richieste di informazioni e di riesame. 72 Occorre precisare al riguardo, da un lato, che, nel suo messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2023, la DG «Mobilità e trasporti» utilizza espressioni quali «we have examined» (abbiamo esaminato), «t]he following has been established» (è stato accertato quanto segue), «we see no other option but to continue with grounding of the aircraft» (non vediamo altra soluzione se non quella di continuare a tenere a terra i due aeromobili).

Dall’altro, il messaggio di posta elettronica della DG «Mobilità e trasporti» del 25 aprile 2023 comprende espressioni quali « we (and the relevant [M]ember States) normally base our decisions » [noi (e gli Stati membri interessati) fondiamo generalmente le nostre decisioni] e «we see no reason to lift the ban on these two aircrafts» (non vediamo motivi per revocare il divieto che si applica a questi due aeromobili). 73 I messaggi di posta elettronica in parola lasciano quindi intendere che la [OSCURATO:PERSONA] assumeva, da sola o congiuntamente agli Stati membri, la responsabilità dell’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente, sia per quanto riguarda l’inclusione dei due aeromobili nell’elenco in discussione sia per quanto riguarda il loro mantenimento in detto stesso elenco. 74 Tale analisi è corroborata, da un lato, dal messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2023, accluso nell’allegato A.1 al ricorso in primo grado, di cui ai punti 14 e 52 dell’ordinanza impugnata, con il quale Eurocontrol, in quanto gestore della rete, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della ricorrente relativa al rigetto del piano di volo per l’aeromobile immatricolato EX-88012, ha menzionato l’esistenza di un elenco degli aeromobili rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito e ha invitato la ricorrente a rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] tramite la casella funzionale, gestita dalla DG «Mobilità e trasporti», nel caso in cui essa intendesse chiedere la cancellazione dell’aeromobile di cui si tratta da detto elenco. 75 L’analisi summenzionata è suffragata, d’altro lato, dal messaggio di posta elettronica del Ministero del Digitale e dei Trasporti (Germania) del 31 luglio 2023, accluso nell’allegato C.2 alle osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, di cui ai punti 31 e 52 dell’ordinanza impugnata, in risposta ad un messaggio di posta elettronica della ricorrente riguardante la possibilità di accedere fisicamente ai due aeromobili per effettuare operazioni di manutenzione.

Il rappresentante di detto ministero ha infatti precisato in tale messaggio di posta elettronica del 31 luglio 2023 di aver già preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere chiarimenti complementari sulla proprietà dei due aeromobili di cui si tratta e sulla loro inclusione nell’elenco in discussione. 76 Tali messaggi di posta elettronica di Eurocontrol e delle autorità tedesche corroborano quindi l’analisi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo preponderante nell’iscrizione dei due aeromobili tra gli aeromobili soggetti a un divieto di volo in forza dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. 77 In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in udienza, in risposta ad un quesito della Corte, che Eurocontrol non disponeva di alcun potere discrezionale di discostarsi dalle istruzioni degli Stati membri per quanto riguarda il trattamento dei piani di volo degli aeromobili soggetti a un divieto di volo ai sensi dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014.

Al contrario, tale organizzazione è tenuta, fatte salve le deroghe previste all’articolo 3 quinquies , paragrafo 3, del regolamento n. 833/2014, a respingere tutti i piani di volo presentati da singoli operatori aerei per l’esercizio delle attività nel territorio dell’Unione che costituiscono una violazione di tale divieto, conformemente all’articolo 3 sexies , paragrafo 1, seconda frase, del regolamento in parola. 78 Ne consegue che l’inclusione dei due aeromobili nell’elenco in discussione, che fissa definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA], cui è imputabile, vincola necessariamente Eurocontrol nell’ambito dell’elaborazione dei piani di volo presentati dalla ricorrente e produce quindi effetti giuridici vincolanti quanto meno nei confronti di tale organizzazione. 79 Di conseguenza, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, l’individuazione, nell’elenco in discussione, degli operatori aerei interessati dal divieto i cui piani di volo potranno, in seguito, essere respinti è un atto che ha una sostanza propria e che produce direttamente effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi. 80 In tali circostanze, dall’analisi del contesto fattuale in cui si inserisce la decisione controversa risulta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ai punti da 49 a 52 dell’ordinanza impugnata, i documenti versati al fascicolo di primo grado ed esaminati dal Tribunale corroborano la conclusione secondo cui la decisione controversa può costituire un atto imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], con il quale quest’ultima si è pronunciata definitivamente sull’inclusione dei due aeromobili nell’elenco in discussione. 81 Dunque, ai punti da 40 a 52 dell’ordinanza impugnata, dedicati all’analisi del contesto giuridico dell’adozione della decisione controversa e dei poteri dell’istituzione dell’Unione che ne è l’autrice, nonché all’esame degli argomenti della ricorrente per quanto riguarda il contesto fattuale in cui si inserisce tale decisione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto facendo prevalere la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dei poteri necessari per l’adozione di un atto vertente specificamente sul divieto di volo di aeromobili inseriti nell’elenco in discussione, sul complesso di elementi prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una decisione avente effetti vincolanti nei confronti di terzi sull’inclusione dei due aeromobili in detto elenco. 82 Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto risulta, in particolare, dai punti 35, 39, 48 e 53 dell’ordinanza impugnata, la conclusione di cui al punto 78 della presente sentenza non può essere messa in discussione dal fatto che, quand’anche sia dimostrato, la decisione controversa non produceva effetti giuridici vincolanti «che incidessero sulla situazione giuridica della ricorrente». 83 Infatti, al fine di stabilire se un atto, di cui la parte ricorrente non è destinataria, come la decisione controversa, produca effetti giuridici vincolanti e, pertanto, possa essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], non è necessario verificare se questi ultimi siano tali da incidere sulla situazione giuridica della parte ricorrente, poiché questa verifica è pertinente soltanto nell’ambito dell’esame del rispetto delle condizioni di ricevibilità enunciate all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali un ricorso di annullamento contro un atto è esperibile da chiunque sia direttamente e individualmente interessato da quest’ultimo, qualora quest’ultima disposizione trovi applicazione.

L’impugnabilità di un atto deve pertanto essere valutata in modo obiettivo, in funzione della sostanza di quest’ultimo, e non in funzione della parte ricorrente. (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 63; del 13 febbraio 2025, Swissgrid/[OSCURATO:PERSONA], C‑121/23 P, EU:C:2025:83, punto 46, e del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 68). 84 Pertanto, ai punti 35, 39, 48 e 53 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esposto e applicato un criterio giuridico errato, vale a dire quello volto a stabilire se l’atto considerato producesse effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in modo qualificato la situazione giuridica di quest’ultima.

Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo operato una confusione tra i requisiti risultanti, rispettivamente, dal primo e dal quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 85 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il secondo e il terzo motivo di impugnazione devono essere accolti e l’ordinanza impugnata deve essere annullata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 86 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 87 Nel caso di specie, per quanto riguarda i motivi di irricevibilità dal primo al terzo dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, con i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la decisione controversa non esisteva, non costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento e non le era imputabile, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia. 88 Per quanto riguarda, più in particolare, il secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di primo grado, vertente sul fatto che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], dal punto 50 della presente sentenza risulta che l’esame di tale motivo richiede di valutare gli effetti della decisione in parola alla luce, segnatamente, del contenuto concreto di quest’ultima.

Orbene, è pacifico che detta decisione non è stata versata al fascicolo di primo grado e il Tribunale non ne ha sollecitato la produzione alle parti. 89 In tali circostanze, con una misura di organizzazione del procedimento adottata, il 10 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a rispondere a quesiti per risposta scritta vertenti, in particolare, sulla produzione di un estratto della decisione controversa, nella parte in cui tale decisione riguardava i due aeromobili, o, nell’ipotesi in cui tale decisione non esistesse, su quella dell’elenco in discussione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito a Eurocontrol, menzionata nel messaggio di posta elettronica di Eurocontrol del 20 marzo 2023. 90 Il 7 ottobre 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ai quesiti posti dalla Corte affermando che non esisteva una «decisione» e producendo un estratto dell’elenco in discussione, che era tuttavia, a suo avviso, privo di carattere «decisionale». 91 A seguito di tale misura di organizzazione del procedimento e dell’udienza tenutasi il 17 dicembre 2025, nel corso della quale le parti hanno potuto discutere in contraddittorio degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’analisi del carattere di atto impugnabile della decisione controversa, la Corte dispone, pertanto, degli elementi necessari per statuire definitivamente sul secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di primo grado. 92 Nella sua risposta a detta misura di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un estratto non riservato dell’elenco in discussione, contenente l’iscrizione dei due aeromobili, redatto, per ciascuno di questi due aeromobili, nei seguenti termini: «22.02.2023: Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di inserire l’aeromobile nell’elenco confermato, sulla base delle prove raccolte dalle autorità tedesche nel corso dell’ispezione e di altre risorse; la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines (…) fornisce servizi ai passeggeri, voli organizzati dalla Russia via Minsk verso l’Unione europea; all’interno della Russia, all’interno dell’Unione.

Tale operazione non rispetta neppure le norme della “lista di sicurezza” (…)». 93 L’estratto in parola riguarda espressamente una «decisione», di cui «la [OSCURATO:PERSONA]» è autrice, in data «22 febbraio 2023», relativa all’inserimento dei due aeromobili in tale elenco, la quale espone i motivi dell’inserimento di questi due aeromobili in detto elenco, individuando le ragioni specifiche e concrete per le quali i due aeromobili di cui si tratta dovevano essere soggetti a misure restrittive. 94 Di conseguenza, tanto da detto estratto, che menziona la decisione controversa, quanto dai motivi esposti ai punti da 59 a 80 della presente sentenza, risulta che tale decisione costituisce un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi, indipendentemente dalla questione se detta decisione abbia avuto come conseguenza di modificare in modo qualificato la situazione giuridica della ricorrente. 95 Nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto all’udienza dinanzi alla Corte che nessuna «decisione» che impartisce specificamente ai due aeromobili un divieto di volo enunciato all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 era stata adottata dal suo collegio, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un atto non rivesta la forma di una decisione formale della [OSCURATO:PERSONA] non è determinante per la sua qualificazione come atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA], 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti 44 e 59). 96 Perciò occorre respingere il secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e vertente sul fatto che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], nonché, di conseguenza, il primo motivo di irricevibilità opposto da tale istituzione, vertente sul fatto che la decisione di cui si tratta non esisteva e, in ogni caso, non poteva essere individuata, così come il terzo motivo di irricevibilità opposto da detta istituzione, vertente sul fatto che i presunti effetti della decisione in parola non erano imputabili alla [OSCURATO:PERSONA], ma lo erano agli Stati membri. 97 Per contro, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda il quarto, il quinto e, in parte, il sesto motivo di irricevibilità dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], le condizioni di ricevibilità previste all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], nonché la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione controversa, dal momento che questi aspetti della controversia implicano valutazioni di diritto e di fatto che non sono state effettuate dal Tribunale e che detti aspetti non sono stati discussi nell’ambito del presente procedimento di impugnazione. 98 Per quanto riguarda, più precisamente, il sesto motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha soltanto esaminato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso era privo di oggetto, tenuto conto del divieto operativo totale nell’Unione, per motivi di sicurezza, nei confronti dei vettori aerei iscritti nel registro della Repubblica del Kirghizistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1543/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (GU 2006, L 283, pag. 27), argomento da esso respinto al punto 34 dell’ordinanza impugnata, ma che non esaurisce tale motivo di irricevibilità. 99 D’altronde, per quanto riguarda il quarto e il quinto motivo di irricevibilità opposti dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha esaminato gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali, da un lato, il ricorso in primo grado era stato proposto contro l’atto errato e dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne e, dall’altro, e in ogni caso, anche supponendo che fosse stato diretto contro l’atto pertinente, tale ricorso dovrebbe essere respinto in quanto tardivo 100 Il Tribunale non ha neppure esaminato, da un lato, le condizioni di ricevibilità stabilite all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che spetta ai giudici dell’Unione esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 45 e giurisprudenza citata), né, dall’altro, il merito del ricorso proposto dinanzi ad esso e, in particolare, la competenza dell’autore dell’atto, che costituisce, a sua volta, un motivo di ordine pubblico (sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 32 e giurisprudenza citata). 101 Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui verte sui motivi dal primo al terzo e rinviare, per il resto, la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese 102 Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al procedimento d’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines/[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 127/23, EU:T:2024:285), è annullata. 2) L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta nella parte in cui riguarda il primo, il secondo e il terzo motivo. 3) La causa è rinviata per il resto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 4) Le spese sono riservate.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina – Regolamento (UE) 2022/334 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 – Articoli 3 quinquies e 3 sexies – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione – Diniego del piano di volo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile » Nella causa C‑482/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines, stabilita a Bichkek (Kirghizstan), rappresentata da E. Novicāne, K. Novicāns e E. Stankevičs, advokāti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA], M. Carpus-Carcea e B. Sasinowska, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, interveniente in sede d’impugnazione, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, S. Gervasoni, A. Kumin e I. Ziemele giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona, cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2025, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines LLC chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines/[OSCURATO:PERSONA] (T‑277/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:285), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, di cui essa sarebbe stata informata il 20 marzo 2023, relativa all’inserimento di due aerei d’affari leggeri ad essa appartenenti in un elenco di aeromobili soggetti al divieto di atterrare nel territorio dell’Unione europea, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 57, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo Diritto internazionale 2 La convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol», firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, è stata modificata a più riprese e coordinata dal protocollo del 27 giugno 1997. Sebbene tale convenzione non sia ancora in vigore, le sue disposizioni sono applicate in via provvisoria dal 1998, conformemente a una decisione della commissione permanente dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) adottata nel dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] europea ha approvato il protocollo di adesione a Eurocontrol con la decisione 2004/636/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea del protocollo di adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (GU 2004, L 304, pag. 209). 3 Conformemente al suo articolo 1, la convenzione internazionale di cui si tratta ha lo scopo di rafforzare la cooperazione delle sue parti contraenti nel settore della navigazione aerea e di sviluppare le loro attività comuni in tale settore, tenendo debitamente conto delle esigenze della difesa, garantendo nel contempo a tutti gli utenti dello spazio aereo il massimo di libertà compatibile con il livello di sicurezza richiesto. Eurocontrol è stata istituita a tal fine. Diritto dell ’ Unione Regolamento n. 833/2014 4 L’articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento 2022/334 (in prosieguo: il «regolamento n. 833/2014»), prevede quanto segue: «1.      È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked‑space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. 2.      Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. 3.      In deroga all’articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell’Unione, atterrare nel territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 4.      Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio». 5 L’articolo 3 sexies del regolamento n. 833/2014 così dispone: «1.      Il gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della [OSCURATO:PERSONA] [del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo [(GU 2019, L 120, pag. 27)] sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri ai fini dell’attuazione e dell’osservanza dell’articolo 3 quinquies . Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione, attività che costituiscono una violazione del presente regolamento o di altre misure di sicurezza in vigore, così che il pilota non sia autorizzato a volare. 2.      Il gestore della rete trasmette periodicamente alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri una relazione sull’attuazione dell’articolo 3 quinquies basata sull’analisi dei piani di volo». Decisione di esecuzione 2019/709 6 In virtù dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2019/709, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU 2019, L 56, pag. 1), Eurocontrol è stata nominata gestore della rete per il periodo compreso tra l’anno 2020 e l’anno 2029. Fatti 7 I fatti, come illustrati ai punti da 2 a 17 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati come segue: 8 [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines è una società a responsabilità limitata di diritto kirghiso. Si tratta di una compagnia aerea commerciale, iscritta nel registro delle imprese della Repubblica del Kirghizistan, da cui risulta che essa è di proprietà del sig. D.L. e che è gestita dal sig. U.M., entrambi con cittadinanza lettone. 9 Il 28 febbraio 2022, nel contesto di una serie di misure restrittive vertenti, in particolare, sulla chiusura dello spazio aereo dell’Unione a talune categorie di aeromobili, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione (PESC) 2022/335 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 57, pag. 4) e, sulla base dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento 2022/334. 10 Con due decisioni, rispettivamente, del 9 settembre 2022 e del 20 febbraio 2023, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha approvato l’acquisto di due aeromobili, recanti i numeri di serie del costruttore RB274 e RB120 (in prosieguo: i «due aeromobili»). L’acquisto è stato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines e una società russa, i cui unici azionisti erano cittadini russi. 11 I due aeromobili sono stati iscritti nel registro delle imprese della Repubblica del Kirghizistan come appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines, rispettivamente, il 12 settembre 2022 con l’immatricolazione EX-88012 e il 9 marzo 2023 con la registrazione EX-88011. 12 A partire dalla loro iscrizione nel registro della Repubblica del Kirghizistan, l’aeromobile immatricolato EX-88012 ha effettuato diversi voli, segnatamente, in partenza dalla Russia e a destinazione dell’Unione, e l’aeromobile immatricolato EX-88011 non ha effettuato alcun movimento registrato. 13 Il 24 febbraio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha presentato a Eurocontrol un piano di volo per l’aeromobile immatricolato EX-88012 riguardante un tragitto in partenza da Augusta (Germania) ed a destinazione di Budapest (Ungheria). Eurocontrol ha respinto tale piano di volo lo stesso giorno con un messaggio automatico. 14 Il 15 marzo 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha inviato un messaggio di posta elettronica a Eurocontrol al fine di ottenere spiegazioni su detto messaggio automatico. 15 Con messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2023, Eurocontrol ha, da un lato, confermato alla [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines che l’aeromobile immatricolato EX-88012 figurava in un elenco di aeromobili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 e sono soggetti a un divieto di volo (in prosieguo: l’«elenco in discussione»), precisando che tale elenco le era stato fornito dalla [OSCURATO:PERSONA]. D’altro lato, Eurocontrol l’ha invitata a rivolgersi a detta istituzione, tramite la sua casella di posta funzionale (in prosieguo: la «casella funzionale»), gestita dalla sua direzione generale (DG) «Mobilità e trasporti», nel caso in cui essa intendesse chiedere la cancellazione dell’aeromobile di cui si tratta dall’elenco in discussione. 16 Il 21 marzo 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha inviato un messaggio di posta elettronica alla [OSCURATO:PERSONA], per mezzo della casella funzionale, allo scopo di chiarire la propria posizione e ottenere, in sostanza, un riesame della sua situazione, riguardo, in particolare, la revoca del divieto di volo per i due aeromobili, la loro cancellazione dall’elenco in discussione e la comunicazione a Eurocontrol di informazioni aggiornate sul proprio conto. Essa ha altresì chiesto che le fosse comunicato, se del caso, il nome dell’autorità nazionale competente a trattare la sua domanda di riesame. 17 Con messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2023, l’agente della DG «Mobilità e trasporti» che gestisce la casella funzionale ha informato la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines che i due aeromobili erano soggetti a un divieto di volo in forza degli articoli 3 quater e 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. Questi l’ha altresì informata del fatto che tale divieto di volo doveva essere mantenuto nonché dei motivi del medesimo. 18 Con messaggio di posta elettronica del 6 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha risposto all’agente della DG «Mobilità e trasporti», fornendogli informazioni supplementari sulla sua situazione. 19 Il 25 aprile 2023 tale agente ha nuovamente informato la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines del fatto che non vi era alcuna ragione che giustificasse la cancellazione dei due aeromobili dall’elenco in discussione. Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] volto all’annullamento della decisione controversa. 21 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo che, sotto un primo profilo, la decisione controversa non esisteva e, in ogni caso, non poteva essere individuata con precisione; sotto un secondo profilo, tale decisione non era impugnabile con un ricorso di annullamento, dal momento che doveva essere considerata, se del caso, come una misura intermedia la quale, in ogni caso, non produceva effetti giuridici vincolanti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines; sotto un terzo profilo, l’atto lesivo era imputabile solo agli Stati membri; sotto un quarto profilo, il ricorso di annullamento era stato diretto contro l’atto errato e dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne; sotto un quinto profilo, il ricorso in parola era tardivo e, sotto un sesto profilo, detto ricorso era privo di oggetto, tenuto conto del divieto operativo totale nell’Unione, per motivi di sicurezza, che colpiva i vettori aerei iscritti nel registro della Repubblica del Kirghizistan. 22 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento, per il motivo che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 23 Con decisione del presidente della Corte del 22 novembre 2024 la Repubblica federale di Germania è stata ammessa a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 24 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines chiede che la Corte voglia: –        dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata; –        annullare integralmente l’ordinanza impugnata, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese da essa sostenute nell’ambito dell’impugnazione. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata nella sua interezza, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines al pagamento delle spese processuali. 26 La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondata, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines alle spese. Sull’impugnazione 27 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, diretti contro i punti da 34 a 55 dell’ordinanza impugnata e vertenti, il primo, su un errore nell’identificazione dell’oggetto del ricorso in primo grado, il secondo, su un’erronea comprensione della struttura del regolamento n. 833/2014 e, il terzo, su una valutazione erronea del diritto dell’Unione come applicato nella pratica da tutti gli attori interessati. Poiché il secondo e il terzo motivo d’impugnazione censurano entrambi la qualificazione giuridica della decisione controversa come atto non impugnabile, essi saranno esaminati congiuntamente. Sulla ricevibilità dell ’ impugnazione Argomenti delle parti 28 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, ritiene che l’impugnazione sia irricevibile. 29 Tale istituzione fa valere, in primo luogo, che la ricorrente non individua con sufficiente precisione i motivi dell’ordinanza impugnata presi in considerazione. In secondo luogo, la ricorrente non invocherebbe alcun errore di diritto preciso che il Tribunale avrebbe commesso nell’ordinanza impugnata. In terzo luogo, gli asseriti errori sarebbero privi di motivazione o equivarrebbe a chiedere alla Corte un riesame completo nella sua totalità del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esulerebbe dalla competenza di quest’ultima quando è investita di un’impugnazione. 30 [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines ritiene che la sua impugnazione sia ricevibile. Giudizio della Corte 31 Va ricordato che dall’articolo 256 [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 1, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui si tratti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2025, BCE e [OSCURATO:PERSONA]/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 58 e giurisprudenza citata). 32 Nel caso di specie, la ricorrente individua i punti dell’ordinanza impugnata, vale a dire i punti da 39 a 55 di quest’ultima, quali punti della motivazione asseritamente viziati da errore, ed espone, certamente in modo succinto, ma in maniera sufficientemente comprensibile, non solo gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale in relazione all’individuazione dell’oggetto del ricorso in primo grado e alla qualificazione giuridica della decisione controversa come atto non impugnabile, ma anche le ragioni per le quali essa ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata. 33 In tali circostanze, l’impugnazione deve essere dichiarata ricevibile. Nel merito Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su un errore nell’individuazione dell’oggetto del ricorso – Argomenti delle parti 34 A sostegno del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere che il suo ricorso in primo grado verteva non già sul rigetto, da parte di Eurocontrol, del suo piano di volo, bensì sull’iscrizione dei due aeromobili nell’elenco in discussione. 35 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines e ritiene che il primo motivo d’impugnazione debba essere respinto. – Giudizio della Corte 36 Per quanto riguarda il primo motivo d’impugnazione, dal punto 1 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha identificato l’oggetto del ricorso in primo grado come la «decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, di cui [la ricorrente] sarebbe stata informata il 20 marzo 2023, relativa all’iscrizione di due aerei d’affari leggeri ad essa appartenenti in un elenco di aeromobili soggetti al divieto atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione, in forza del [regolamento 2022/334]». 37 Inoltre, da una lettura combinata dei punti 14, 37, 39, 48, 51 e 55 dell’ordinanza impugnata risulta che è su tale decisione che il Tribunale ha svolto il suo esame al fine di determinare se detta decisione costituisse un atto non impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. 38 È certo vero che i punti 41, 42, 47 e 54 dell’ordinanza in parola sono dedicati al rigetto, da parte di Eurocontrol, a nome degli Stati membri, dei piani di volo presentati dagli operatori aerei interessati per l’esercizio di attività che violerebbero il divieto previsto all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. Ciò posto, tali rilievi si inseriscono nell’ambito di un’analisi del contesto di fatto e di diritto in cui la decisione controversa è stata adottata, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 36 dell’ordinanza impugnata. Essi si limitano quindi a corroborare la considerazione del Tribunale secondo cui altri atti, adottati nell’ambito del trattamento dei piani di volo presentati da tali operatori aerei e imputabili agli Stati membri, sarebbero idonei a produrre effetti giuridici vincolanti che incidono sulla situazione giuridica di detti operatori aerei, cosicché siffatti atti adottati nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 3 quinquies e dell’articolo 3 sexies del regolamento in parola sarebbero soggetti al controllo giurisdizionale dei giudici degli Stati membri. 39 Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso errori nel ritenere che il ricorso proposto dinanzi ad esso fosse diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto è esposto ai punti 1 e 36 della presente sentenza. 40 Pertanto, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo e sul terzo motivo d’impugnazione, vertenti su un’erronea qualificazione della decisione controversa come atto non impugnabile – Argomenti delle parti 41 A sostegno del secondo e del terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere, da un lato, che l’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 sancisce la nozione di «aeromobile (…) posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi», la quale richiederebbe una valutazione giuridica distinta vertente sulla proprietà o sul controllo degli aeromobili di cui a tale articolo. In particolare, detta nozione sarebbe indipendente e specifica rispetto alla nozione di fornitura, da parte di Eurocontrol, di servizi di traffico aereo, menzionata separatamente all’articolo 3 sexies del regolamento in parola. Il ruolo di Eurocontrol, in quanto gestore di rete, sarebbe infatti meramente accessorio in tale valutazione giuridica. 42 La ricorrente sostiene, d’altro lato, che la decisione finale sullo status esatto dell’aeromobile interessato è adottata dalla DG «Mobilità e trasporti», mentre gli Stati membri ed Eurocontrol si limitano, dal canto loro, ad eseguire detta decisione nell’ambito delle loro competenze. 43 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, ritiene che l’impugnazione sia infondata. 44 A parere di detta istituzione, l’iscrizione di aeromobili nell’elenco in discussione non deve essere sottoposta a un controllo di legittimità del Tribunale, poiché il divieto di volo sarebbe direttamente applicabile in virtù dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 e spetterebbe non già alla [OSCURATO:PERSONA], ma ai soli Stati membri adottare le misure di esecuzione necessarie del regolamento in parola, alla cui applicazione provvederebbe, a loro nome, Eurocontrol. 45 Di conseguenza, il Tribunale avrebbe giustamente ritenuto che l’inserimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei due aeromobili nell’elenco in discussione non costituisse un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti. Effetti del genere risulterebbero unicamente dal rigetto dei singoli piani di volo da parte di Eurocontrol, agendo a nome degli Stati membri. 46 Del resto, quand’anche si ammettesse che l’elenco in discussione debba essere oggetto di un controllo di legittimità e che la DG «Mobilità e trasporti» adotti la decisione finale sullo status degli aeromobili figuranti in tale elenco, l’annullamento di una siffatta decisione non produrrebbe effetti giuridici sulla situazione giuridica della ricorrente, dal momento che non comporterebbe automaticamente la nullità delle decisioni di attuazione degli Stati membri e il rigetto del piano di volo interessato da parte di Eurocontrol. 47 La Repubblica federale di Germania condivide il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 è direttamente applicabile e la ricorrente non avrebbe dovuto contestare l’inserimento nell’elenco in discussione dei due aeromobili, bensì il rigetto del suo piano di volo. Tuttavia, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania ritiene che un ricorso di annullamento contro il rigetto di un piano di volo dovrebbe essere diretto avverso Eurocontrol, organizzazione alla quale, in forza dell’articolo 3 sexies di tale regolamento, è stato conferito il potere di respingere i piani di volo presentati dagli operatori aerei per l’esercizio di attività che violerebbero il divieto previsto all’articolo 3 quinquies di detto regolamento. – Giudizio della Corte 48 Si deve ricordare che, in virtù dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], la Corte esercita un controllo di legittimità, segnatamente, sugli atti della [OSCURATO:PERSONA] nonché sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. 49 Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorso di annullamento istituito dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] è esperibile per tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, qualunque sia la loro forma, destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 62, e del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punti 66 e 68 e giurisprudenza citata). 50 Al fine di stabilire se un atto produca effetti giuridici vincolanti, occorre riferirsi, in particolare, alla sostanza di tale atto nonché all’intenzione del suo autore. In proposito, la Corte ha precisato che il riferimento alla sostanza di un atto presuppone la valutazione dei suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, quali il contenuto dell’atto di cui trattasi, tenendo conto, se del caso, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato, nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autore, dato che tali poteri devono essere intesi non in astratto, bensì come elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto di tale atto, che riveste un carattere centrale e indispensabile (v., in tal senso, sentenze del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punti 40 e 41, e del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 67 e giurisprudenza citata). 51 È alla luce della giurisprudenza di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza che si deve stabilire se il Tribunale abbia correttamente qualificato la decisione controversa come atto non impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 52 In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, della sostanza della decisione controversa, occorre rilevare che, nonostante esso abbia enunciato il criterio relativo al contenuto dell’atto ai punti 36 e 37 dell’ordinanza impugnata e ne abbia espressamente fatto menzione nella conclusione che ha tratto al termine del suo esame, al punto 53 di detta ordinanza, il Tribunale non ha effettuato un’analisi concreta del contenuto di tale decisione. Per contro, esso ha determinato l’impugnabilità di quest’ultima alla luce di altri criteri oggettivi relativi al contesto dell’adozione dell’atto in discussione e ai poteri dell’istituzione da cui esso promana, che costituiscono piuttosto elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto dell’atto. 53 Infatti, al punto 39 di detta ordinanza, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali l’analisi della ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere ritenuta l’autrice della decisione di divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 avendo incluso gli aeromobili della ricorrente nell’elenco in discussione, non poteva essere condivisa. Tali ragioni, illustrate ai punti da 40 a 48 della medesima ordinanza, riguardano il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione controversa nonché i poteri rispettivi della [OSCURATO:PERSONA], di Eurocontrol e degli Stati membri di Eurocontrol, piuttosto che il contenuto di detta decisione. 54 Del resto, il Tribunale non poteva esimersi da un’analisi concreta del contenuto dell’atto in discussione per la ragione che il primo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’aspetto che la decisione controversa non esisteva e, in ogni caso, non poteva essere individuata, avrebbe peraltro potuto essere accolto. Infatti, essendosi pronunciato, ai punti da 34 a 55 dell’ordinanza impugnata, sul secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che la decisione in parola non costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, respinto, tale primo motivo di irricevibilità e si è quindi basato sulla premessa secondo cui detta decisione esisteva. 55 Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di effettuare un’analisi concreta del contenuto della decisione controversa, mentre tale analisi riveste un carattere centrale e indispensabile per determinare l’impugnabilità di un atto, ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 56 Inoltre, è pacifico che la decisione controversa non è stata inserita nel fascicolo di primo grado dalle parti e che il Tribunale non ha adottato alcuna misura di organizzazione del procedimento che ordinasse alle parti di produrre tale decisione. Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado era appunto volto a far sì che il Tribunale ordinasse, in quanto misura di organizzazione del procedimento, alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre tutti i documenti relativi alla decisione controversa nella parte in cui riguardavano la ricorrente, motivo che il Tribunale, avendo accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], senza avviare la discussione nel merito, non ha tuttavia esaminato. 57 Orbene, essendo tenuto ad effettuare un’analisi concreta del contenuto della decisione controversa, il Tribunale non poteva esimersi dal chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe adottato la decisione controversa, di produrre tale decisione dinanzi ad esso. 58 Pertanto, avendo esaminato l’impugnabilità della decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], senza aver previamente invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre tale decisione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. 59 In secondo luogo, il Tribunale è giunto alla conclusione di cui al punto 48 dell’ordinanza impugnata secondo cui la decisione controversa non produceva effetti giuridici vincolanti che incidessero sulla situazione giuridica della ricorrente in esito ad un esame del contesto giuridico dell’adozione della decisione in parola nonché dei poteri dell’istituzione dell’Unione che ne è l’autrice effettuata ai punti da 40 a 47 di detta ordinanza. 60 Il Tribunale ha, in sostanza, ritenuto, in tali punti da 40 a 48, che siffatti effetti giuridici vincolanti derivassero, da un lato, dal divieto di volo previsto all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, dotato di portata generale, le cui disposizioni dovevano essere eseguite dagli Stati membri, nonché, dall’altro, dalle misure individuali dirette a farlo applicare e, più in particolare, dal rigetto dei piani di volo dei singoli operatori di aeromobili, per il quale la competenza era devoluta agli Stati membri ed esercitata, a nome di questi ultimi, da Eurocontrol, conformemente all’articolo 3 sexies del menzionato regolamento. 61 Secondo il Tribunale, un divieto di volo di cui a tale articolo 3 quinquies , avente effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi, non poteva, per contro, derivare da un atto imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta, in sostanza, dai punti da 45 a 48 dell’ordinanza impugnata, mediante la redazione dell’elenco in discussione, la [OSCURATO:PERSONA], agendo di concerto con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e con la partecipazione delle autorità degli Stati membri, si sarebbe infatti limitata a coordinare i flussi di informazioni provenienti da diverse fonti sugli aeromobili controllati o noleggiati da persone o entità russe che possono essere soggette al divieto di volo previsto all’articolo 3 quinquies di detto regolamento, nell’ottica di agevolare l’attuazione di tale articolo. 62 Il Tribunale ha precisato, al riguardo, al punto 47 dell’ordinanza impugnata che, non essendo competente, in forza dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, ad impartire un divieto di volo ad aeromobili ai quali si applica tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA], esercitando il ruolo di collettore e di diffusore di informazioni, si limitava a fornire agli Stati membri una semplice assistenza per lo svolgimento dei loro compiti, cosicché sono questi ultimi ad adottare decisioni coordinate quanto al trattamento dei singoli piani di volo. Ne consegue, secondo il Tribunale, che né la redazione dell’elenco in discussione né, di conseguenza, l’inclusione dei singoli aeromobili in tale elenco rientrano in un’asserita decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], o a suo nome, che produrrebbe effetti giuridici vincolanti che incidono sulla situazione giuridica della ricorrente. 63 Orbene, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione controversa, occorre rilevare che né la portata generale delle disposizioni dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 né la constatazione secondo cui tali disposizioni possono comportare misure di esecuzione che adottano le autorità nazionali competenti devono adottare, in particolare, nell’ambito del trattamento dei piani di volo dei singoli operatori aerei soggetti al divieto di volo previsto da detto articolo consentono di escludere che la decisione controversa costituisca un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tale portata e tale constatazione non ostano a che il meccanismo istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’AESA, con la partecipazione degli Stati membri, per coordinare i flussi di informazioni provenienti da diverse fonti sugli aeromobili controllati o noleggiati da persone o entità russe, abbia potuto dar luogo all’adozione, a livello dell’Unione, di atti diretti a produrre effetti giuridici vincolanti riguardanti l’inclusione degli aeromobili di singoli operatori di aeromobili tra gli aeromobili soggetti a siffatto divieto di volo previsto da detto articolo 3 quinquies , che sarebbero imputabili alla [OSCURATO:PERSONA]. 64 L’articolo 3 quinquies e l’articolo 3 sexies di tale regolamento non prevedono esplicitamente, è vero, che spetti alla [OSCURATO:PERSONA], al termine di una valutazione del criterio di «controllo» esercitato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, su operatori aerei, di cui all’articolo 3 quinquies di detto regolamento, inserire i singoli operatori aerei interessati nell’elenco in discussione. Ciò non toglie che la prima frase dell’articolo 3 sexies , paragrafo 1, del medesimo regolamento, ai sensi della quale «[i]l gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione [2019/709] sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri ai fini dell’attuazione e dell’osservanza dell’articolo 3 quinquies [del regolamento n. 833/2014]», senza conferire poteri di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA], evoca nondimeno l’esistenza di talune responsabilità che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad assumere nell’ambito dell’attuazione di detto articolo 3 quinquies . Inoltre, da una lettura congiunta delle due frasi dell’articolo 3 sexies , paragrafo 1, del regolamento in parola risulta che tali responsabilità sono connesse ai compiti affidati a Eurocontrol, in qualità di gestore di rete, ai sensi di detto articolo 3 sexies , che comprendono, in particolare, il rigetto di tutti i piani presentati da operatori aerei per l’esercizio di attività nel territorio dell’Unione che costituiscono una violazione del regolamento di cui si tratta. 65 Pertanto, il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione controversa non poteva validamente giustificare la qualificazione, da parte del Tribunale, della decisione controversa come atto non impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 66 Del resto, l’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], considera precisamente l’attribuzione delle competenze di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA] o al Consiglio, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, alle condizioni definite nella disposizione in parola. La Corte ha dichiarato che l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA] non osta a che un regolamento, adottato sul suo fondamento, conferisca competenze di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA] o al Consiglio in materia di misure restrittive alle condizioni definite all’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], ai fini tanto dell’elaborazione di norme di applicazione quanto dell’applicazione di norme a fattispecie particolari per mezzo di atti di portata individuale (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 34 a 36). Orbene, l’attuazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, che prevede un divieto a qualsiasi aeromobile che rientri nei criteri ivi enunciati «di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione», richiede siffatte condizioni uniformi di esecuzione a livello dell’Unione. 67 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, i poteri dell’istituzione dell’Unione autrice dell’atto di cui si tratta, occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, la constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di una competenza per impartire un divieto di volo ad aeromobili ai quali si applica l’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 non consente di escludere che un atto avente come effetto giuridico obbligatorio di impartire tale divieto di volo ad aeromobili di singoli operatori aerei fosse stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] o a suo nome. 68 Seguire un siffatto approccio porterebbe, infatti, a sottrarre al controllo del giudice dell’Unione atti dell’Unione viziati da un motivo di illegittimità vertente sull’incompetenza dell’istituzione che ne è autrice, dal momento che essi non costituirebbero, per questo stesso motivo, atti impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. Un risultato del genere sarebbe incompatibile con l’impianto sistematico dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede, al suo secondo comma, che la Corte è competente, in forza di tale articolo, a pronunciarsi sui ricorsi proposti, in particolare «per incompetenza». 69 Per quanto riguarda, sotto un terzo profilo, il contesto fattuale in cui si inserisce la decisione controversa, sebbene il Tribunale abbia esaminato gli argomenti contestuali della ricorrente relativi alla «condotta effettiva» della DG «Mobilità e trasporti», di Eurocontrol e della Repubblica federale di Germania ai punti da 50 a 52 dell’ordinanza impugnata, valutando, più in particolare, i messaggi di posta elettronica del 28 marzo e del 25 aprile 2023, inviati dall’agente di tale DG, tramite la casella funzionale, acclusi, rispettivamente, nell’allegato A.2 e nell’allegato A.4 al ricorso in primo grado, esso ha affermato, al punto 49 dell’ordinanza in parola, che siffatti argomenti non mettevano in discussione la conclusione cui era giunto al punto 48 di detta ordinanza, secondo la quale la decisione controversa non produceva effetti giuridici vincolanti che incidessero sulla situazione giuridica della ricorrente. 70 Orbene, contrariamente a quanto risulta dal punto 50 dell’ordinanza impugnata, i messaggi di posta elettronica inviati dall’agente della DG «Mobilità e trasporti», tramite la casella funzionale, alludono a «decisioni» provenienti, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA] e suffragano la tesi secondo cui le spiegazioni fornite da tale agente della [OSCURATO:PERSONA] quanto alle ragioni a giustificazione dell’inclusione e del mantenimento dei due aeromobili della ricorrente nell’elenco in discussione derivavano da una posizione uniforme e coordinata adottata a livello dell’Unione, relativa all’inclusione di questi due aeromobili nell’elenco in discussione, che può essere imputata alla [OSCURATO:PERSONA]. 71 Risulta, infatti, dai messaggi di posta elettronica dell’agente della DG «Mobilità e trasporti» del 28 marzo e del 25 aprile 2023, acclusi, rispettivamente, all’allegato A.2 e all’allegato A.4 del ricorso in primo grado, menzionati ai punti 50 e 51 dell’ordinanza impugnata, che tale agente della [OSCURATO:PERSONA] si è incaricato di rispondere, tramite la casella funzionale, alle richieste di informazioni e di riesame presentate dalla ricorrente riguardo ai due aeromobili, fornendo a quest’ultima i motivi dell’iscrizione di questi due aeromobili nell’elenco in discussione e comunicandole il rigetto delle sue richieste di informazioni e di riesame. 72 Occorre precisare al riguardo, da un lato, che, nel suo messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2023, la DG «Mobilità e trasporti» utilizza espressioni quali «we have examined» (abbiamo esaminato), «t]he following has been established» (è stato accertato quanto segue), «we see no other option but to continue with grounding of the aircraft» (non vediamo altra soluzione se non quella di continuare a tenere a terra i due aeromobili). Dall’altro, il messaggio di posta elettronica della DG «Mobilità e trasporti» del 25 aprile 2023 comprende espressioni quali « we (and the relevant [M]ember States) normally base our decisions » [noi (e gli Stati membri interessati) fondiamo generalmente le nostre decisioni] e «we see no reason to lift the ban on these two aircrafts» (non vediamo motivi per revocare il divieto che si applica a questi due aeromobili). 73 I messaggi di posta elettronica in parola lasciano quindi intendere che la [OSCURATO:PERSONA] assumeva, da sola o congiuntamente agli Stati membri, la responsabilità dell’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente, sia per quanto riguarda l’inclusione dei due aeromobili nell’elenco in discussione sia per quanto riguarda il loro mantenimento in detto stesso elenco. 74 Tale analisi è corroborata, da un lato, dal messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2023, accluso nell’allegato A.1 al ricorso in primo grado, di cui ai punti 14 e 52 dell’ordinanza impugnata, con il quale Eurocontrol, in quanto gestore della rete, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della ricorrente relativa al rigetto del piano di volo per l’aeromobile immatricolato EX-88012, ha menzionato l’esistenza di un elenco degli aeromobili rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito e ha invitato la ricorrente a rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] tramite la casella funzionale, gestita dalla DG «Mobilità e trasporti», nel caso in cui essa intendesse chiedere la cancellazione dell’aeromobile di cui si tratta da detto elenco. 75 L’analisi summenzionata è suffragata, d’altro lato, dal messaggio di posta elettronica del Ministero del Digitale e dei Trasporti (Germania) del 31 luglio 2023, accluso nell’allegato C.2 alle osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, di cui ai punti 31 e 52 dell’ordinanza impugnata, in risposta ad un messaggio di posta elettronica della ricorrente riguardante la possibilità di accedere fisicamente ai due aeromobili per effettuare operazioni di manutenzione. Il rappresentante di detto ministero ha infatti precisato in tale messaggio di posta elettronica del 31 luglio 2023 di aver già preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere chiarimenti complementari sulla proprietà dei due aeromobili di cui si tratta e sulla loro inclusione nell’elenco in discussione. 76 Tali messaggi di posta elettronica di Eurocontrol e delle autorità tedesche corroborano quindi l’analisi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo preponderante nell’iscrizione dei due aeromobili tra gli aeromobili soggetti a un divieto di volo in forza dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. 77 In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in udienza, in risposta ad un quesito della Corte, che Eurocontrol non disponeva di alcun potere discrezionale di discostarsi dalle istruzioni degli Stati membri per quanto riguarda il trattamento dei piani di volo degli aeromobili soggetti a un divieto di volo ai sensi dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. Al contrario, tale organizzazione è tenuta, fatte salve le deroghe previste all’articolo 3 quinquies , paragrafo 3, del regolamento n. 833/2014, a respingere tutti i piani di volo presentati da singoli operatori aerei per l’esercizio delle attività nel territorio dell’Unione che costituiscono una violazione di tale divieto, conformemente all’articolo 3 sexies , paragrafo 1, seconda frase, del regolamento in parola. 78 Ne consegue che l’inclusione dei due aeromobili nell’elenco in discussione, che fissa definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA], cui è imputabile, vincola necessariamente Eurocontrol nell’ambito dell’elaborazione dei piani di volo presentati dalla ricorrente e produce quindi effetti giuridici vincolanti quanto meno nei confronti di tale organizzazione. 79 Di conseguenza, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, l’individuazione, nell’elenco in discussione, degli operatori aerei interessati dal divieto i cui piani di volo potranno, in seguito, essere respinti è un atto che ha una sostanza propria e che produce direttamente effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi. 80 In tali circostanze, dall’analisi del contesto fattuale in cui si inserisce la decisione controversa risulta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ai punti da 49 a 52 dell’ordinanza impugnata, i documenti versati al fascicolo di primo grado ed esaminati dal Tribunale corroborano la conclusione secondo cui la decisione controversa può costituire un atto imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], con il quale quest’ultima si è pronunciata definitivamente sull’inclusione dei due aeromobili nell’elenco in discussione. 81 Dunque, ai punti da 40 a 52 dell’ordinanza impugnata, dedicati all’analisi del contesto giuridico dell’adozione della decisione controversa e dei poteri dell’istituzione dell’Unione che ne è l’autrice, nonché all’esame degli argomenti della ricorrente per quanto riguarda il contesto fattuale in cui si inserisce tale decisione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto facendo prevalere la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dei poteri necessari per l’adozione di un atto vertente specificamente sul divieto di volo di aeromobili inseriti nell’elenco in discussione, sul complesso di elementi prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una decisione avente effetti vincolanti nei confronti di terzi sull’inclusione dei due aeromobili in detto elenco. 82 Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto risulta, in particolare, dai punti 35, 39, 48 e 53 dell’ordinanza impugnata, la conclusione di cui al punto 78 della presente sentenza non può essere messa in discussione dal fatto che, quand’anche sia dimostrato, la decisione controversa non produceva effetti giuridici vincolanti «che incidessero sulla situazione giuridica della ricorrente». 83 Infatti, al fine di stabilire se un atto, di cui la parte ricorrente non è destinataria, come la decisione controversa, produca effetti giuridici vincolanti e, pertanto, possa essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], non è necessario verificare se questi ultimi siano tali da incidere sulla situazione giuridica della parte ricorrente, poiché questa verifica è pertinente soltanto nell’ambito dell’esame del rispetto delle condizioni di ricevibilità enunciate all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali un ricorso di annullamento contro un atto è esperibile da chiunque sia direttamente e individualmente interessato da quest’ultimo, qualora quest’ultima disposizione trovi applicazione. L’impugnabilità di un atto deve pertanto essere valutata in modo obiettivo, in funzione della sostanza di quest’ultimo, e non in funzione della parte ricorrente. (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 63; del 13 febbraio 2025, Swissgrid/[OSCURATO:PERSONA], C‑121/23 P, EU:C:2025:83, punto 46, e del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 68). 84 Pertanto, ai punti 35, 39, 48 e 53 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esposto e applicato un criterio giuridico errato, vale a dire quello volto a stabilire se l’atto considerato producesse effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in modo qualificato la situazione giuridica di quest’ultima. Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo operato una confusione tra i requisiti risultanti, rispettivamente, dal primo e dal quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 85 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il secondo e il terzo motivo di impugnazione devono essere accolti e l’ordinanza impugnata deve essere annullata. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 86 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 87 Nel caso di specie, per quanto riguarda i motivi di irricevibilità dal primo al terzo dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, con i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la decisione controversa non esisteva, non costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento e non le era imputabile, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia. 88 Per quanto riguarda, più in particolare, il secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di primo grado, vertente sul fatto che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], dal punto 50 della presente sentenza risulta che l’esame di tale motivo richiede di valutare gli effetti della decisione in parola alla luce, segnatamente, del contenuto concreto di quest’ultima. Orbene, è pacifico che detta decisione non è stata versata al fascicolo di primo grado e il Tribunale non ne ha sollecitato la produzione alle parti. 89 In tali circostanze, con una misura di organizzazione del procedimento adottata, il 10 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a rispondere a quesiti per risposta scritta vertenti, in particolare, sulla produzione di un estratto della decisione controversa, nella parte in cui tale decisione riguardava i due aeromobili, o, nell’ipotesi in cui tale decisione non esistesse, su quella dell’elenco in discussione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito a Eurocontrol, menzionata nel messaggio di posta elettronica di Eurocontrol del 20 marzo 2023. 90 Il 7 ottobre 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ai quesiti posti dalla Corte affermando che non esisteva una «decisione» e producendo un estratto dell’elenco in discussione, che era tuttavia, a suo avviso, privo di carattere «decisionale». 91 A seguito di tale misura di organizzazione del procedimento e dell’udienza tenutasi il 17 dicembre 2025, nel corso della quale le parti hanno potuto discutere in contraddittorio degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’analisi del carattere di atto impugnabile della decisione controversa, la Corte dispone, pertanto, degli elementi necessari per statuire definitivamente sul secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di primo grado. 92 Nella sua risposta a detta misura di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un estratto non riservato dell’elenco in discussione, contenente l’iscrizione dei due aeromobili, redatto, per ciascuno di questi due aeromobili, nei seguenti termini: «22.02.2023: Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di inserire l’aeromobile nell’elenco confermato, sulla base delle prove raccolte dalle autorità tedesche nel corso dell’ispezione e di altre risorse; la [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines (…) fornisce servizi ai passeggeri, voli organizzati dalla Russia via Minsk verso l’Unione europea; all’interno della Russia, all’interno dell’Unione. Tale operazione non rispetta neppure le norme della “lista di sicurezza” (…)». 93 L’estratto in parola riguarda espressamente una «decisione», di cui «la [OSCURATO:PERSONA]» è autrice, in data «22 febbraio 2023», relativa all’inserimento dei due aeromobili in tale elenco, la quale espone i motivi dell’inserimento di questi due aeromobili in detto elenco, individuando le ragioni specifiche e concrete per le quali i due aeromobili di cui si tratta dovevano essere soggetti a misure restrittive. 94 Di conseguenza, tanto da detto estratto, che menziona la decisione controversa, quanto dai motivi esposti ai punti da 59 a 80 della presente sentenza, risulta che tale decisione costituisce un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi, indipendentemente dalla questione se detta decisione abbia avuto come conseguenza di modificare in modo qualificato la situazione giuridica della ricorrente. 95 Nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto all’udienza dinanzi alla Corte che nessuna «decisione» che impartisce specificamente ai due aeromobili un divieto di volo enunciato all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 era stata adottata dal suo collegio, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un atto non rivesta la forma di una decisione formale della [OSCURATO:PERSONA] non è determinante per la sua qualificazione come atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA], 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti 44 e 59). 96 Perciò occorre respingere il secondo motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e vertente sul fatto che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], nonché, di conseguenza, il primo motivo di irricevibilità opposto da tale istituzione, vertente sul fatto che la decisione di cui si tratta non esisteva e, in ogni caso, non poteva essere individuata, così come il terzo motivo di irricevibilità opposto da detta istituzione, vertente sul fatto che i presunti effetti della decisione in parola non erano imputabili alla [OSCURATO:PERSONA], ma lo erano agli Stati membri. 97 Per contro, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda il quarto, il quinto e, in parte, il sesto motivo di irricevibilità dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], le condizioni di ricevibilità previste all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], nonché la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione controversa, dal momento che questi aspetti della controversia implicano valutazioni di diritto e di fatto che non sono state effettuate dal Tribunale e che detti aspetti non sono stati discussi nell’ambito del presente procedimento di impugnazione. 98 Per quanto riguarda, più precisamente, il sesto motivo di irricevibilità opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha soltanto esaminato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso era privo di oggetto, tenuto conto del divieto operativo totale nell’Unione, per motivi di sicurezza, nei confronti dei vettori aerei iscritti nel registro della Repubblica del Kirghizistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1543/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (GU 2006, L 283, pag. 27), argomento da esso respinto al punto 34 dell’ordinanza impugnata, ma che non esaurisce tale motivo di irricevibilità. 99 D’altronde, per quanto riguarda il quarto e il quinto motivo di irricevibilità opposti dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha esaminato gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali, da un lato, il ricorso in primo grado era stato proposto contro l’atto errato e dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne e, dall’altro, e in ogni caso, anche supponendo che fosse stato diretto contro l’atto pertinente, tale ricorso dovrebbe essere respinto in quanto tardivo 100 Il Tribunale non ha neppure esaminato, da un lato, le condizioni di ricevibilità stabilite all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che spetta ai giudici dell’Unione esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 45 e giurisprudenza citata), né, dall’altro, il merito del ricorso proposto dinanzi ad esso e, in particolare, la competenza dell’autore dell’atto, che costituisce, a sua volta, un motivo di ordine pubblico (sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 32 e giurisprudenza citata). 101 Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui verte sui motivi dal primo al terzo e rinviare, per il resto, la causa dinanzi al Tribunale. Sulle spese 102 Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al procedimento d’impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines/[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 127/23, EU:T:2024:285), è annullata. 2) L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta nella parte in cui riguarda il primo, il secondo e il terzo motivo. 3) La causa è rinviata per il resto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 4) Le spese sono riservate. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris