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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17781/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18419-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via F ederico Confalonieri, n. 5 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1240/01/2019della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25.10.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle entrate notificò alCalortermo [OSCURATO:PERSONA] (poi solo [OSCURATO:PERSONA] – Contabilizzazione di costi ricavi e Iva -Estinzione RGN 20749/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]), l’avviso d’accertamento con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò un maggior imponibile ai fini Ires ed Iva, con conseguente maggiore imposta, ed irrogòsanzioni.

Con l’atto impositivo erano state contestate al Consorzio, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, maggiori operazioni imponibili, dovute al mancato riaddebito ai consorziati dei costi indicati nella propria situazione economica, con conseguente rilievo di procedure anomale di contabilizzazione di costi e di ricavi, nonché anomala contabilizzazione dell’Iva.

Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona nella sentenza n. 138/01/2018, con la quale furono parzialmente accolte le ragioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, con sentenza n. 1240/01/2019 respinse i rispettivi appelli, confermando dunque le statuizioni di primo grado.

Per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’ufficio con controricorso.

Nelle more il ricorrente ha manifestato la volontà di rinuncia al ricorso.

Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Preliminarmente va evidenziato che il Consorzio, essendo intervenuto un accordo-quadro di conciliazione con l’Agenzia delle entrate per la definizione ditutte le pendenze inter partes , ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, cui è seguita l’accettazione dell’ufficio controricorrente.

Le parti hanno espressamente dichiarato che le spese siano compensate interamente.

Ricorrono dunque i presupposti prescritti dall’art. 44 del d.P.R. 546 del 1992 per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

Sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18419-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via F ederico Confalonieri, n. 5 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1240/01/2019della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25.10.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle entrate notificò alCalortermo [OSCURATO:PERSONA] (poi solo [OSCURATO:PERSONA] – Contabilizzazione di costi ricavi e Iva -Estinzione RGN 20749/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]), l’avviso d’accertamento con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò un maggior imponibile ai fini Ires ed Iva, con conseguente maggiore imposta, ed irrogòsanzioni. Con l’atto impositivo erano state contestate al Consorzio, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, maggiori operazioni imponibili, dovute al mancato riaddebito ai consorziati dei costi indicati nella propria situazione economica, con conseguente rilievo di procedure anomale di contabilizzazione di costi e di ricavi, nonché anomala contabilizzazione dell’Iva. Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona nella sentenza n. 138/01/2018, con la quale furono parzialmente accolte le ragioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, con sentenza n. 1240/01/2019 respinse i rispettivi appelli, confermando dunque le statuizioni di primo grado. Per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’ufficio con controricorso. Nelle more il ricorrente ha manifestato la volontà di rinuncia al ricorso. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente va evidenziato che il Consorzio, essendo intervenuto un accordo-quadro di conciliazione con l’Agenzia delle entrate per la definizione ditutte le pendenze inter partes , ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, cui è seguita l’accettazione dell’ufficio controricorrente. Le parti hanno espressamente dichiarato che le spese siano compensate interamente. Ricorrono dunque i presupposti prescritti dall’art. 44 del d.P.R. 546 del 1992 per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Sp
Sentenza Cassazione n. 17781/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris