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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36463/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo, sull'esistenza del dolo del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si limita a chiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie in punto di elemento soggettivo del reato e di valutazione di ciò l'imputato ha riferito essere stata una "dimenticanza" nell'ottemperare all'obbligo di presentarsi presso l'autorità di polizia; - il secondo motivo sulla applicabilità della recidiva contestata è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, nell'effettuare il giudizio sull'eventuale maggiore capacità criminale dimostrata dalle precedenti condanne, ha evidenziato la medesimezza dell'indole dei reati oggetto delle precedenti condanne, in modo coerente alle indicazioni sul punto della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc.

Calibè, Rv. 247838 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il oresident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo, sull'esistenza del dolo del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si limita a chiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie in punto di elemento soggettivo del reato e di valutazione di ciò l'imputato ha riferito essere stata una "dimenticanza" nell'ottemperare all'obbligo di presentarsi presso l'autorità di polizia; - il secondo motivo sulla applicabilità della recidiva contestata è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, nell'effettuare il giudizio sull'eventuale maggiore capacità criminale dimostrata dalle precedenti condanne, ha evidenziato la medesimezza dell'indole dei reati oggetto delle precedenti condanne, in modo coerente alle indicazioni sul punto della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc. Calibè, Rv. 247838 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il oresident
Sentenza Cassazione n. 36463/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris