CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], AZZONECARMELA, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi diSCARNERA SALVATORE, tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2025 - ricorrenti -5296 contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A quale incorporante [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) in persona delPresidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PAOLOTOSI;- controricorreNunmterio -re gistro generale 31603/2020Numero sezionale 5296/2025avverso la sentenza n. 1953/2020 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 12646/2026NAPOLI, depositata il 10/07/2020 R.G.N. 1499/2018; Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafeindicata, confermava la decisione di prime cure che avevarigettato le domande svolte dagli attuali ricorrenti, o lorodante causa, volte ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenzesul trattamento pensionistico aziendale.2. Premetteva la Corte d'appello che le differenze chiestenascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n.17809/94 confermata in appello e cassazione con sentenzan. 9024/01) che aveva confermato il diritto a conservare ilsistema di perequazione automatica della pensione poiabolito dalla legislazione successiva.3. Secondo la Corte, dette differenze costituivano una partedella pensione integrativa, in seguito esternalizzatamediante istituzione del Fondo pensione complementare peril personale del Banco di Napoli. In base all'art. 47 delloStatuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogatain forma di capitalizzazione e le differenze chieste a titolo diquota perequativa, non integrando un diritto autonomorispetto alla restante parte della pensione integrativa,dovevano anch'esse rientrare nella liquidazione una tantumin forma capitalizzata. A seguito della capitalizzazione, ildiritto alle varie componenti del trattamento pensionisticointegrativo, compresa la quota perequativa, era estinto,senza necessità di alcuna specifica rinuncia dei danti causa.Numero registro generale 31603/20204. I ricorrenti in epigrafe indicati impugnano la sentenzaN umero sezionale 5296/2025Numero di raccolta generale 12646/2026articolando nove motivi di ricorso, illustrati da memoria. Data pubblicazione 05/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] a PrestazioneDefinita del [OSCURATO:PERSONA] resistono concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Vale premettere che, nelle more del giudizio, gli eredi diMascari Giuseppe, in epigrafe indicati, e [OSCURATO:PERSONA] eScotti Saverio hanno prodotto atto di conciliazioneintervenuta tra le parti onde il ricorso va dichiaratoinammissibile per carenza sopravvenuta d’interesse.7. Resta da esaminare l’impugnazione proposta dagli eredi diScarnera Salvatore, in epigrafe indicati, affidato a novemotivi.8. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c., degliartt. 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss., 2113 c.c., nonchéviolazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e omesso esame di unfatto decisivo. La sentenza avrebbe violato il giudicato chericonosceva al ricorrente un diritto di credito per differenzesulla pensione integrativa acquisito e destinato a trascinarsiper tutti i mesi a venire dal luglio 1996; un diritto diversodalla perequazione aziendale, poiché dal 1996 taleperequazione aziendale si era consolidata in una cifra fissamensile da "trascinare" per i mesi successivi.9. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 99,112 e 113 c.p.c., degli artt. 2909c.c. e 324 c.p.c., degli artt. 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss.,nullità della sentenza e del procedimento ex art. 132 c.p.c.,n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 161 c.p.c., nonchéomesso esame di un fatto decisivo. Con motivazioneapparente e trascurando fondamentali circostanze di fatto,Numero registro generale 31603/2020la Corte avrebbe incluso nella capitalizzazione accettata daNl umero sezionale 5296/2025Numero di raccolta generale 12646/2026ricorrente le differenze di trattamento già riconosciute Deat a pubblicazione 05/05/2026oggetto di giudicato; differenze che integravano un diritto dicredito autonomo e distinto dalla restante pensioneintegrativa.10. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 99,112 e 113 c.p.c., dell'art. 2909c.c. e 324 c.p.c., degli artt. 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss.,nullità della sentenza e del procedimento ex art. 132 c.p.c.,n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 161 c.p.c., nonchéomesso esame di un fatto decisivo. Il motivo ribadisce che ildiritto azionato è autonomo dal restante trattamentopensionistico liquidato con la capitalizzazione, poichénascente dal giudicato, e vantano non nei confronti del11. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., degliartt. 1326 ss., 1346 ss., 1362 ss., 2113, 1218 ss., 1453 ss.,2043 ss., 1197 e 1285 c.c., nonché violazione dell'art. 132c.p.c., n. 4 e omesso esame di un fatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] male interpretato la volontà delle parti. Ilricorrente, nell'aderire alla capitalizzazione, aveva accettatola liquidazione del solo trattamento pensionisticointegrativo, cui solo si riferiva lo Statuto del Fondo, e non laliquidazione in forma capitale del diverso diritto, estraneo al12. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2113,1966,1197,1230,1236 ss.,1285,1362 c.c. e ss., dell'art. 306 c.p.c. e omesso esame diun fatto decisivo. La Corte avrebbe omesso di considerareche l'accettazione della capitalizzazione non contenevaalcuna rinuncia al diritto accertato con efficacia di giudicato;Numero registro generale 31603/2020alcuna volontà abdicativa espressa emergeva dall'atto dNi umero sezionale 5296/2025Numero di raccolta generale 12646/2026consenso alla capitalizzazione. Data pubblicazione 05/05/202613. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909,1218 c.c., degli artt. 112,113 e324 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. eomesso esame di un fatto decisivo. La sentenza avrebbeerrato nel ricondurre la questione a una diversa modalità dicalcolo della capitalizzazione - oggetto di autonomo dirittonon dedotto in giudizio - poiché il ricorrente ha azionato undiritto esistente verso la banca e non verso il Fondo.14. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e art. 1292 c.c. e ss.,in relazione all'interpretazione dell'art. 1, comma 6 e 47dello Statuto del Fondo. Il motivo ribadisce che l'oggettodella capitalizzazione non era il credito passato in giudicatoe rimasto estraneo al trattamento pensionistico integrativoerogato dal Fondo.15. Con l'ottavo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.1346 ss., 1362,1363,1366,2113,1965 ss., 1197 c.c., nonchéomesso esame di un fatto decisivo. La Corte avrebbe erratonell'interpretare la volontà del ricorrente aderente allacapitalizzazione, che aveva sì accettato, ma con riserva disalvezza del contenzioso in essere. Contrariamente a quantoritenuto dalla Corte, la riserva comprendeva anche le causesuccessive alla capitalizzazione e derivanti dall'originariogiudicato.16. Con il nono motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli art. 1341 c.c., comma 2, artt.1342,1370,1362 c.c. e ss., nonché omesso esame di un fattodecisivo. La Corte, nell'interpretare la volontà di adesionealla capitalizzazione come abdicativa del diritto nascente dagiudicato, avrebbe accollato impegni di natura vessatoNruimae roa rle gistro generale 31603/2020Numero sezionale 5296/2025ricorrente. Numero di raccolta generale 12646/202617. I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vannDoat a pubblicazione 05/05/2026trattati congiuntamente e, anche obliterati alcuni profili diinammissibilità, vanno, complessivamente, respinti allastregua delle considerazioni che di seguito si illustrano e giàribadite da questa Corte, con le ordinanze nn. 18383 e18384 del 2022, n. 25034 del 2023 e numerose successiveconformi.18. I precedenti richiamati, in via preliminare, danno atto delprovvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato larichiesta di trattazione, di analoghi ricorsi, dinanzi alleSezioni Unite; inoltre - e soprattutto - le ordinanzerichiamate si preoccupano di chiarire l'oggetto delcontenzioso che, come nel presente ricorso, si assume noncompreso dalla Corte d'appello e dalla stessa Corte dicassazione, in altri e precedenti provvedimenti.19. A tale riguardo, si precisa, senza che sul punto possano piùesserci equivoci, che "l'oggetto della domanda è semprestata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligocontenuto nella sentenza n. 17809 del 1994, passata ingiudicato ma mai adempiuta dal Banco di Napoli e non certodifferenze economiche sul trattamento pensionistico erogatonel periodo dedotto in causa" (pacificamente successivo, adeccezione di quanto si dirà in relazione al nono motivo, allacd. capitalizzazione) e che, secondo la tesi dei ricorrenti,dall'erronea comprensione del petitum e della causa petendi"(...) sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati allasentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profilidi diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto diricorso".20. La Corte, dunque, ha ben compreso i termini della domNuamnedro are gistro generale 31603/2020Numero sezionale 5296/2025giudiziale e delle censure e, ciò nonostante, è perveNnumuetrao dai ral ccolta generale 12646/2026rigetto delle domande dei pensionati sulla base di uDnat a pubblicazione 05/05/2026percorso motivazionale che il Collegio condivide e che, neipassaggi essenziali, si riporta di seguito (rinviando perl'ulteriore supporto argomentativo ai precedenti indicati,anche ai sensi dell'art. 118 d. a. c.p.c.).21. Dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la L.n. 218 del 1990 delegò il Governo ad emanare decreti diretti,tra l'altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e isuperstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti inservizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alladata di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi oesonerati dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione generaleobbligatoria.22. All'interno di tale categoria si trovavano anche i dipendentidel Banco di Napoli; la delega fu esercitata con il d.lgs. n.357 del 1990 che stabilì la soppressione dei regimipensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblicicreditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futurie in quiescenza) nell'ambito dell'assicurazione generaleobbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in unaGestione Speciale dell'INPS.23. La medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione deidell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamentoagli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi,direttamente ai datori di lavoro - della funzione di garantireil trattamento previdenziale complessivo di maggior favoregià goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31dicembre 1990.Numero registro generale 31603/202024. Con riferimento ai dipendenti già titolari di trattamentoN umero sezionale 5296/2025Numero di raccolta generale 12646/2026pensionistico in essere all'entrata in vigore della L. n. 21D8at a pubblicazione 05/05/2026del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che laGestione Speciale assumesse a proprio carico una quota deltrattamento (secondo percentuali normativamente indicate)mentre i [OSCURATO:PERSONA] - o i datori di lavoro - assumesseroa proprio carico la differenza tra detta quota -incrementataper effetto della disciplina della perequazione automaticadell'assicurazione generale obbligatoria - e il trattamentoprevidenziale complessivo di maggior favore cui i pensionatiavrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivio esonerativi.25. Non è controverso, quanto al tema della presentefattispecie, che con la sentenza n. 17809/1994, passata ingiudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024/01), si riconobbe ai ricorrenti "il diritto allaperequazione (...) dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996(...)". Altrettanto indiscusso è che detta perequazionedeterminò (almeno in astratto, contestandosi che inconcreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell'importodella quota del trattamento pensionistico di naturaintegrativa, rispetto a quella gravante sulla GestioneSpeciale dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del26. Sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022(sopra richiamate) affrontano specificamente la questionedegli effetti della capitalizzazione della detta pensioneintegrativa, rimarcando ancora come, in proposito, nonsiano ravvisabili "errori o incertezze nella qualificazione delladomanda o nella determinazione del suo oggetto che, senzapossibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odiernededuzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice diNumero registro generale 31603/2020lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensileN umero sezionale 5296/2025Numero di raccolta generale 12646/2026per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione". Data pubblicazione 05/05/202627. Ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorsointroduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base dellasentenza n. 17809 cit. e di quelle successive, hanno agitoper ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovutiper mancato adeguamento dei trattamenti integrativispettanti.28. Deriva, pertanto, il rigetto delle censure nel loro complesso,perché argomentate in relazione a richieste che, pur legateall'inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dalrichiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo dellasomma corrisposta a titolo di capitalizzazione, ma investonoil trattamento pensionistico interessato (come sopra si èaccennato) solo dal meccanismo legale di perequazione enon dal giudicato di cui si discute.29. In definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione hadeterminato l'effetto estintivo della prestazionepensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicendarelativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14e ss, e, sia pure ad altri effetti, Cass. 11156/10, Cass.29614/11, Cass. 16819/17), la pretesa, almeno nei terminiin cui risulta concretamente promossa, non è fondata, comeesattamente ritenuto dalla Corte di appello di Napoli.30. Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese dilite del presente giudizio, in ragione del recente consolidarsidella giurisprudenza di legittimità sul punto.31. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, acarico degli eredi Scarnera dell’ulteriore importo, a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.1, se dovuto; quanto ai restanti ricorrenti, ver., Sez.Uninipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenutaN umaerlola re gistro generale 31603/2020Numero sezionale 5296/2025proposizione del ricorso per cassazione, non sussiNsutmoenroo d i rai ccolta generale 12646/2026presupposti per imporre il pagamento dDealt a pubblicazione 05/05/2026doppio contributo unificato (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., n.19976/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposta dagli eredi Scarnera edichiara inammissibile il ricorso proposto dagli altri ricorrenti;compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del d.P.R.n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto delricorso proposto dagli eredi Scarnera, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei predetti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso art. 13, comma 1 bis.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre2025La PresidenteLucia Esposito