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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2022

Cassazione n. 36715/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta impropria da reato societario commessi nelle qualità di amministratore di fatto e, in seguito, di liquidatore, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel 2010, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma I.f. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che, non indicando il ricorso in esame, per ciascuno dei motivi proposti, a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, lo stesso è, come da pacifica giurisprudenza sul punto, inammissibile, in quanto tale mancanza, non risultando la specificazione delle ragioni di diritto puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3 , n. 7629 del 07/02/2023 Ud., H., Rv. 284152).

Considerato non di meno che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la circostanza per cui la Corte territoriale si sarebbe pronunziata in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse avanzato tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione e pur vigendo, comunque, l'obbligo del giudice di procedere in tale senso in quanto l'udienza avrebbe dovuto avere ad oggetto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato sia in quanto l'istanza di cui si discute non è presente agli atti o, comunque, allegata al presente ricorso, mancando quindi qualunque forma di riscontro dell'affermazione avanzata dal ricorrente, sia tenendo conto del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente statuisce semplicemente la necessità che venga garantito, anche in sede di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il contraddittorio delle parti sul punto, nulla prevedendo in ordine alle concrete modalità di trattazione di tale udienza.

Considerato che, comunque, anche il secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene che il reato in oggetto si sarebbe prescritto in epoca antecedente la pronuncia di secondo grado, è manifestamente infondato in quanto va rilevato che, a fronte di sentenza emessa in data 30 novembre 2022, la prescrizione del reato sarebbe maturata solo alla successiva data del 19 marzo 2023, dovendosi invero sommare al computo del termine di prescrizione, altrimenti maturato il 20 novembre 2022, anche la ulteriore sospensione determinata dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria in data 17 marzo 2013.

Considerato che il terzo motivo, il quale lamenta l'irrituale autorizzazione alla citazione di uno dei testimoni, avvenuta in primo grado, è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio dovendosi invero rilevare che le dichiarazioni rese dal teste, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero corroborato esclusivamente l'eventuale giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo B) del quale però, già in tale sede, si era dichiarato il non doversi procedere.

Considerato che anche il quarto e il quinto motivo, i quali lamentano, rispettivamente, l'erroneo riconoscimento, in capo all'imputato, della qualità di amministratore di fatto della fallita nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, la quale ha invero preso posizione sia sul coinvolgimento del ricorrente in ordine alla realizzazione dei fatti contestatigli in qualità di effettivo dominus della società (pag. 6) sia sulla sua consapevolezza delle condotte di cui si discute (pag. 7), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta impropria da reato societario commessi nelle qualità di amministratore di fatto e, in seguito, di liquidatore, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel 2010, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma I.f. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che, non indicando il ricorso in esame, per ciascuno dei motivi proposti, a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, lo stesso è, come da pacifica giurisprudenza sul punto, inammissibile, in quanto tale mancanza, non risultando la specificazione delle ragioni di diritto puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3 , n. 7629 del 07/02/2023 Ud., H., Rv. 284152). Considerato non di meno che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la circostanza per cui la Corte territoriale si sarebbe pronunziata in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse avanzato tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione e pur vigendo, comunque, l'obbligo del giudice di procedere in tale senso in quanto l'udienza avrebbe dovuto avere ad oggetto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato sia in quanto l'istanza di cui si discute non è presente agli atti o, comunque, allegata al presente ricorso, mancando quindi qualunque forma di riscontro dell'affermazione avanzata dal ricorrente, sia tenendo conto del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente statuisce semplicemente la necessità che venga garantito, anche in sede di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il contraddittorio delle parti sul punto, nulla prevedendo in ordine alle concrete modalità di trattazione di tale udienza. Considerato che, comunque, anche il secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene che il reato in oggetto si sarebbe prescritto in epoca antecedente la pronuncia di secondo grado, è manifestamente infondato in quanto va rilevato che, a fronte di sentenza emessa in data 30 novembre 2022, la prescrizione del reato sarebbe maturata solo alla successiva data del 19 marzo 2023, dovendosi invero sommare al computo del termine di prescrizione, altrimenti maturato il 20 novembre 2022, anche la ulteriore sospensione determinata dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria in data 17 marzo 2013. Considerato che il terzo motivo, il quale lamenta l'irrituale autorizzazione alla citazione di uno dei testimoni, avvenuta in primo grado, è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio dovendosi invero rilevare che le dichiarazioni rese dal teste, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero corroborato esclusivamente l'eventuale giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo B) del quale però, già in tale sede, si era dichiarato il non doversi procedere. Considerato che anche il quarto e il quinto motivo, i quali lamentano, rispettivamente, l'erroneo riconoscimento, in capo all'imputato, della qualità di amministratore di fatto della fallita nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, la quale ha invero preso posizione sia sul coinvolgimento del ricorrente in ordine alla realizzazione dei fatti contestatigli in qualità di effettivo dominus della società (pag. 6) sia sulla sua consapevolezza delle condotte di cui si discute (pag. 7), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore d
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