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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:726
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0116_INF

Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 – Belavia/Consiglio (causa T‑116/22 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 15‑18)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 21, 24, 31, 32, 38)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Modifica irrimediabile delle quote di mercato – Inclusione – Presupposti – Valutazione sotto il profilo delle dimensioni dell’impresa e della situazione del gruppo cui essa appartiene (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 39, 45)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno non quantificabile – Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento – Irreparabilità (Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE) (v. punti 49, 50) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

62022TO0116_INF Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 – Belavia/Consiglio (causa T‑116/22 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 15‑18) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 21, 24, 31, 32, 38) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Modifica irrimediabile delle quote di mercato – Inclusione – Presupposti – Valutazione sotto il profilo delle dimensioni dell’impresa e della situazione del gruppo cui essa appartiene (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 39, 45) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno non quantificabile – Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento – Irreparabilità (Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE) (v. punti 49, 50) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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