CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31068/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena in relazioneai reati di cui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011, rideterminandola in mesi ottoe giorni dieci di arresto.Osservato che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge inordine alla responsabilità per l’episodio del 2 agosto 2021, è inammissibile inquanto manifestamente infondato. Secondo la prospettazione difensiva,l’allontanamento del condannato dalla propria abitazione per trascorrere lanotte presso la madre, dimorante a meno di due chilometri, come riferito dallacompagna, non integrerebbe il reato, poiché il concetto di dimora nondovrebbe identificarsi con l’abitazione, bensì con il comune di residenza. Taleassunto non può essere condiviso. La condotta contestata rientra, infatti, nelmedesimo paradigma incriminatore già delineato dall’art. 9, primo comma,della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi confluito nella disciplina delleviolazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, poiché l’obbligo dipreventivo preavviso alla locale autorità di pubblica sicurezza è funzionale arendere effettiva la misura di prevenzione e a consentire il controllosull’osservanza delle relative prescrizioni. Ne consegue che detto obbligo nonriguarda soltanto il tramutamento della dimora nello stesso comune o iltrasferimento in altro comune, ma si estende anche al temporaneoallontanamento dalla dimora medesima, senza che assuma rilievo decisivo lamodesta distanza del luogo di destinazione o la sua collocazione nello stessoterritorio comunale. In tal senso è consolidato l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del reatoprevisto dall’art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,l’obbligo del preventivo preavviso alla locale autorità di P.S. che grava sullapersona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza specialeconcerne non solo il tramutamento della dimora nello stesso comune o il suotrasferimento in altro, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimoramedesima (Sez. 1, n. 34134 del 15/07/2014, Bonanno, Rv. 260798 - 01); lafinalità delle prescrizioni di cui alla legge n. 1423 del 1956, artt. 5 e 9,consiste nel consentire la realizzazione della misura di prevenzioneassicurando l’effettività della sorveglianza; per conseguenza, l’obbligo delpreventivo preavviso alla locale autorità di polizia, che incombe alla personasottoposta alla misura di sorveglianza di pubblica sicurezza, concerne non soloil tramutamento della dimora nello stesso comune o il suo trasferimento inaltro, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimora medesima (Sez.1, n. 905 del 07/07/1995, Zuccaro, Rv. 202626; Sez. 1, n. 1209 del29/11/1989, Cantarone, Rv. 183160; Sez. 1, n. 373 del 27/05/1980,Scardarmi, Rv. 147381).[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con cui si censura l’insufficienza dellamotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, è parimenti inammissibile. La doglianza, infatti, si risolve nellaformulazione di rilievi del tutto generici, inidonei a confrontarsi con lamotivazione resa dalla Corte territoriale, che ha giustificato il diniegovalorizzando i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato e l’assenza dielementi positivi di valutazione. Si tratta di apprezzamento di merito sorrettoda motivazione non manifestamente illogica e, come tale, insindacabile insede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.242419). Va, inoltre, ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delleconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, con la conseguenza che tutti gli altri devono ritenersidisattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]