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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23140/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RAJESH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26704/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione laddove la sentenza riba- disce la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale e la morte della persona offesa e ritiene provato che la stessa avesse assunto l'eparina dopo la dimissioni dall'ospedale o, in ogni caso, che tale circostanza sia ininfluente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 2 maggio 2024 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, chiedendo la rimessione alla sezione ordinaria competente.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno ricordato che risulta provato, attra- verso l'escussione dei familiari che la persona offesa, che la stessa aveva acqui- stato prima e poi praticato le iniezioni di eparina, evidenziando — nel solco della richiamata giurisprudenza sul punto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976 - 01) — che in ogni caso anche un'eventuale mancata assunzione della terapia non sarebbe valsa ad interrompere il nesso di causalità tra l'incidente e l'evento morte.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 26704/2023 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RAJESH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26704/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione laddove la sentenza riba- disce la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale e la morte della persona offesa e ritiene provato che la stessa avesse assunto l'eparina dopo la dimissioni dall'ospedale o, in ogni caso, che tale circostanza sia ininfluente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 2 maggio 2024 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, chiedendo la rimessione alla sezione ordinaria competente. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno ricordato che risulta provato, attra- verso l'escussione dei familiari che la persona offesa, che la stessa aveva acqui- stato prima e poi praticato le iniezioni di eparina, evidenziando — nel solco della richiamata giurisprudenza sul punto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976 - 01) — che in ogni caso anche un'eventuale mancata assunzione della terapia non sarebbe valsa ad interrompere il nesso di causalità tra l'incidente e l'evento morte. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 26704/2023 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- m
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