CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1986
Cassazione n. 00747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; it [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen., è generico per indeterminatezza perché integralmente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano in particolare le pagine 5-7 con riguardo alla valutazione del compendio probatorio), non indica né gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né i vizi di cui la sentenza impugnata sarebbe affetta; che, precisamente, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile nel caso in cui l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606, cod. proc. pen. intenda ricondursi, in quanto tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152 - 01); che il ricorso si caratterizza per una generica riproposizione di elementi di fatto al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb