CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha, per quanto qui rileva, in riforma della sentenza di primo grado, ridotto la pena inflitta a ciascun imputato in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900,00 di multa, per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod. pen.) e B) (art. 493 ter cod. pen. ). Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di un unico motivo, che contesta vizio di motivazione della sentenza impugnata, è generico perché fondato su rilievi aspecifici che non si confrontano con la sentenza impugnata (che ha comunque offerto congrua motivazione sui punti oggetto di critica) e si risolvono in mere lagnanze per il mancato accoglimento delle richieste formulate (così sia in relazione all'affermazione della responsabilità penale che alla determinazione della pena); Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta vizio di motivazione della sentenza impugnata, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Inoltre, esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1