CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 23803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6466/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pozzuoli (NA), via [OSCURATO:PERSONA] n. 78, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore del 29/07/2021, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA – sezione staccata di SALERNO n. 7071/4/2014, depositata in segreteria il 17luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; IRES–ACCERTAMENTO – 2007 . R.G. N.6466/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. A seguito di diniego di istanza di disapplicazione delle disciplina sulle società di comodo emesso dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] della Campania per l’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Avellino emetteva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi: [OSCURATO:SOCIETA].) avviso di accertamento n. TFK030501922/2012, relativo all’anno d’imposta 2007, determinando un reddito imponibile ai fini IRES per €178.690,02 e x art. 30 , comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. Proposta, dalla società contribuente, impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellinoquesta, con sentenza n. 411/1/2013,depositata il 27 marzo 2013, rigettava il ricorso. 3. Proposto gravame dalla contribuent e dinanzi alla Commissione tributaria regionale del la Campania – sezione staccata di Salerno questa, con sentenza n. 7071/4/2014, pronunciata il 16 giugno 2014 e depositata in segreteria il 17 luglio 2014, rigettava l’appello, compensando tra le parti le spese del giudizio. 4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., sulla base di due motivi Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con ordinanza del 14 settembre 2021 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo a seguito della costituzione, per la ricorrente, di nuovo difensore e della mancata comunicazione a quest’ultimo dell’avviso di fissazione dell’adunanza camera. 5. La discussione del ricorsoè stata quindi nuovamente fissat a per la camera di consiglio del 20 maggio 2022 , ai sensi degli artt. 375 , secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G. N.6466/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Preliminarmente , deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate per tardività dello stesso. Tale eccezione è infondata. La sentenza impugnata è stata pubblicata mediante deposito in segreteria il 17 luglio 2014, e, non essendo stata notificata,il termine “lungo” ex artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, scadeva il 4 marzo 2015 (sei mesi e 46giorni per la sospensione feriale). Ne consegue che, essendo stato il ricorso consegnato per la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario il giorno 3 marzo 2015, lo stesso deve considerarsi tempestivo. 7. Venendo quindi ai motivi di ricorso, con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 2697 cod. civ., nonché, ancora, insufficiente motivazione ed omessa valutazione critica degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non avere considerato, la C.T.R., che il bene immobile di proprietà della ricorrente era carente di autorizzazione, e quindi in esso non era stata svoltaattività. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce sempre violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 41-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 2697 cod. civ., nonché, ancora, insufficiente motivazione ed omessa valutazione critica degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non avere considerato che l’immobile in questione era in fase di ristrutturazione, ed obiettivamente inutilizzabile. R.G. N.6466/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e devono essere dichiarati inammissibili. Ed invero, l’accertamento impugnato riguarda il reddito minimo ex art. 30, comma 3, l. n. 724/1994, accertato per l’anno 2007. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto la disapplicazione della disciplina delle società di comodo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, per l’anno 2006, ma tale istanza era stata rigettata. Ora, a parte la circostanza che per l’anno 2007 (e cioè quello relativo all’accertamento impugnato) la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha presentato istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, cit., va rilevato che la contribuente, nei due motivi di ricorso, censura, sostanzialmente , l’accertamento in fatto e la valutazione probatoria effettuata dalla C.T.R. in merito alla insussistenza delle condizioni per ritenere la società non operativa nell’anno oggetto di accertamento, lamentando la mancata presa in considerazione di alcuni elementi probatori (quali il fatto che l’immobile acquistato dalla ricorrente fosse in ristrutturazione, e fosse carente di autorizzazione per lo svolgimento di attività) ritenuti rilevanti aifini della decisione. Trattasi di valutazioni in mero fatto, peraltro basate su una doppia decisione conforme (in primo e secondo grado), ragion per cui il ricorso appare inammissibile, anche ai sensi dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. Deve rilevarsi, inoltre, che entrambi i motivi prospettano una medesima questione sotto profili tra loro incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto [art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.], che presuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere la violazione o falsa applicazione della norma, e quello del vizio di motivazione [art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.], che intende rimettere in discussione quegli R.G. N.6466/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] elementi di fatto sub speciedi errore di giustificazione della decisione di merito sul fatto. Sotto questo aspetto, entrambi i motivi sono pure inammissibili(Cass. 9 luglio 2020, n. 14634; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443). 9. Consegue l’inammissibilitàdel ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in € €5.600,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per