CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trX pA cA.t. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso gentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e, con il secondo motivo, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun 'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606 connmai•r 3 cod.proc.pen. E', dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello onde i reati sono estinti per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado. Risalendo il fatto al 03/11/2015, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, onde il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così