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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16126/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1964avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato della liberazione anticipata con leordinanze emesse dal: 1) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 7 ottobre 2004per positiva valutazione dei semestri espiati dal 29 settembre 2000 al 28 marzo2004, con riduzione di 315 giorni; 2) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 4febbraio 2025 per positiva valutazione del semestre trascorso dal 29 marzo 2004al 28 settembre 2004, con riduzione di 45 giorni; 3) Magistrato di sorveglianza diAvellino in data 11 dicembre 2005 per positiva valutazione del semestre dal 17maggio 2006 al 17 novembre 2006, con riduzione di 45 giorni; 4) Magistrato disorveglianza di Avellino in data 17 gennaio 2008 per positiva valutazione deisemestri dal 17 novembre 2006 al 17 novembre 2007, con riduzione di 90 giorni;5) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 4 giugno 2008 per positivavalutazione del semestre dal 17 novembre 2007 al 17 maggio 2008, con riduzionedi 45 giorni; 6) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 24 gennaio 2009 perpositiva valutazione del semestre dal 17 maggio 2008 al 17 novembre 2008, conriduzione di 45 giorni; 7) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 7 settembre2010 per positiva valutazione dei semestri dal 17 novembre 2008 al 17 maggio2010, con riduzione di 135 giorni; 8) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data10 gennaio 2011 per positiva valutazione del semestre del 17 maggio 2010 al 17novembre 2010, con riduzione di 45 giorni.1.1.

Con ordinanza in data 25 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diBari, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale territoriale,aveva revocato la liberazione anticipata concessa, per complessivi giorni 765, conle suddette ordinanze.

A ragione della decisione, il Collegio aveva osservato cheParisi, dopo la concessione dei benefici, si era reso responsabile di due reati dipartecipazione ad associazione mafiosa: il primo, commesso dal 1994 al 13dicembre 2004, accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello diBari del 28 novembre 2005; e, il secondo, commesso dal giugno 2010 fino al 13aprile 2018, accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Baridel 17 maggio 2022.

Inoltre, quest’ultima sentenza aveva anche riconosciuto ilvincolo della continuazione tra i due anzidetti reati associativi, sicché dovevaritenersi che la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse proseguita,ininterrottamente, dal 1994 al 13 aprile 2018, data della sentenza di primo gradoemessa nel procedimento definito dalla sentenza della Corte di appello del 17maggio 2022 e, pertanto, anche in costanza dell’esecuzione della pena detentivaoggetto di valutazione nelle ordinanze di concessione della liberazione anticipata.Pertanto, secondo tale ricostruzione, [OSCURATO:PERSONA] era riuscito, in costanza di detenzione,a prendere le redini di associazione, passando dal ruolo di partecipe a quello direggente del clan di appartenenza, sicché la sua adesione al trattamento, neiperiodi oggetto di valutazione, era stata nulla pur avendo egli mantenuto unacondotta carceraria regolare.1.2.

Con sentenza n. 32876 in data 16 settembre 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza di revoca limitatamente alla liberazioneanticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con i provvedimenti indicati ai numeri da 3) a 7),relativi a semestri compresi tra il 17 maggio 2006 e il 17 maggio 2010 e dichiaròinammissibile, nel resto, il ricorso.

Infatti, per le liberazioni anticipate concessecon le ordinanze sub 1), 2) e 8), relative, le prime due, ai semestri dal 29settembre 2000 al 28 settembre 2004 e, la terza, al semestre dal 17 maggio al 17novembre 2010, il Tribunale aveva disposto correttamente la revoca, risultandoche il condannato, nel corso della esecuzione delle pene concorrenti, cessata il 15gennaio 2011, aveva commesso (quanto alle prime due) il delitto di associazionemafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre2005, consumato dal 1994 al 13 dicembre 2004; ovvero (quanto alla terza) quellodi associazione mafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 17maggio 2022, consumato dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018.

A diversaconclusione doveva, invece, pervenirsi per le liberazioni anticipate concesse con leordinanze sub 3), 4), 5), 6) e 7), tutte relative a semestri, dal 17 maggio 2006 al17 maggio 2010, in cui non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso uno dei duereati associativi legittimanti la revoca.

Invero, doveva escludersi che dalriconoscimento della continuazione tra i due reati associativi commessi dal 1994al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010 al 13 aprile 2018 potesse derivarel’accertamento dell’esistenza di un unico reato commesso dal 1994 al 13 aprile2018, essendo stato accertato unicamente che egli aveva commesso due reatiassociativi in due distinti periodi: dal 1994 al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010fino al 13 aprile 2018, senza, invece, commettere, nel periodo intermedio, nél’uno, né l’altro.1.3.

Con ordinanza in data 11 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diBari ha, indi, respinto la richiesta della Procura generale di Bari avente ad oggettola revoca ex art. 54, comma 3, Ord. pen. della liberazione anticipata, concessa aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], dal Magistrato di sorveglianza di Avellino relativamente a semestridal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010, per complessivi 360 giorni.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo, con un unico motivo diimpugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 54, comma 3, Ord.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., indipendentemente dall’unicità del disegnocriminoso tra le due menzionate condotte associative, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripresol’attività associativa, secondo quanto accertato nel procedimento cd.

Do ut Des,nel giugno 2010, quando egli era ancora detenuto e secondo quanto emerso dauna conversazione captata l’11 gennaio 2011, sempre mentre egli si trovava incostanza di detenzione.

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto procedere allarevoca dal momento che: a) i delitti non colposi, comportanti l’eventuale revoca,accertati dalla Corte di appello di Bari con la sentenza del 17 maggio 2022, eranostati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della esecuzione del provvedimento diunificazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Bari il 23dicembre 2010; b) essi erano stati commessi dal giugno del 2010 al 13 aprile2018, dunque successivamente alla concessione della liberazione anticipataconcessa dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con le ordinanze dell’11dicembre 2005, del 17 gennaio 2008, del 4 giugno 2008, del 24 gennaio 2009 edel 7 settembre 2010; c) la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tali delitti era stataaccertata con sentenza passata in giudicato; d) la commissione del nuovo delittoera successiva alla concessione dei benefici da parte del Magistrato disorveglianza.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove l’esecuzioneriguardi più pene concorrenti, così come il beneficio viene concessoindistintamente in relazione alle medesime pene cumulate, allo stesso modo larevoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre sia in corsol’esecuzione di pene cumulate con un unico provvedimento, dovendo la revoca nonriguardare, in tal caso, la sola frazione semestrale nella quale è stato commessoil delitto, ma l’intero arco temporale di espiazione della pena.

Per tale motivo, dalmomento che, nel caso di specie, l’esecuzione riguardava più pene concorrenti, larevoca avrebbe dovuto riguardare l’intero arco temporale di espiazione della penaa far data dal 17 maggio 2006.

Al contrario, il Tribunale di sorveglianza si sarebbelimitato a uniformarsi alla sentenza rescindente per ciò che concerne la questionedell’esistenza di un unico reato associativo in conseguenza del riconoscimento delvincolo della continuazione, omettendo completamente di motivare in merito allasussistenza delle ulteriori condizioni giustificative della revoca, con conseguenteviolazione degli artt. 54, comma 3, Ord. pen. e 627 cod. proc. pen.3.

In data 21 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza.4.

In data 6 febbraio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato dedotto cheil Tribunale, quale giudice del rinvio, si sarebbe uniformato al principio di dirittoenunciato in sede rescindente, ovvero che nel periodo compreso tra il 13 dicembre2004 e il giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] non avesse commesso alcun reato.

Inoltre, sarebbeinfondata la tesi secondo cui il principio di unitarietà dell’esecuzione di penecumulate postulerebbe la necessità di disporre la revoca “a cascata” di tutta laliberazione anticipata concessa in precedenza nell’ambito del medesimo cumulo.Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità avrebbe, da tempo, affermato che«la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su beneficiconcessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stataposta in essere la condotta criminosa che la giustifica» (pag. 5, sent.annullamento).

Pertanto, sarebbe necessario procedere allo “scioglimento delcumulo” per individuare con precisione quale pena fosse in esecuzione al momentodella commissione del nuovo delitto, al fine di limitare la revoca esclusivamente albeneficio concesso in relazione a detta pena; e, conseguentemente, lacommissione del nuovo reato a partire da giugno 2010 potrebbe giustificare, almassimo, la revoca del beneficio relativo al semestre in cui tale condotta ha avutoinizio (17/05/2010 - 17/11/2010), revoca che, infatti, la pronuncia rescindenteavrebbe ritenuto legittima (pag. 7, sent. annullamento).

Estendere tale revoca, invia automatica e indiscriminata, ai semestri precedenti (2006 - maggio 2010)significherebbe violare il principio di correlazione e applicare una sanzionesproporzionata e sganciata dal presupposto di legge, costituito dalla «commissionedi delitto non colposo nel corso dell’esecuzione» (art. 54, comma 3, Ord. pen.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’art. 54, comma 3, Ord. pen. dispone che «la condanna per delitto noncolposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione delbeneficio ne comporta la revoca».Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte incui in origine prevedeva la revoca della liberazione anticipata nel caso di condannaper un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamentealla concessione del beneficio, anziché stabilire che la liberazione anticipata siarevocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appareincompatibile con il mantenimento del beneficio (cfr.

Corte cost., sentenza del 23maggio 1995, n. 186).Secondo la giurisprudenza di legittimità deve disporsi la revoca dellaliberazione anticipata ove: a) un delitto non colposo sia stato commesso nel corsodella esecuzione della pena o delle pene concorrenti eventualmente unificate in unprovvedimento di cumulo; b) il delitto sia stato commesso successivamente allaconcessione del beneficio da revocare; c) la responsabilità del condannato per taledelitto sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, anche se intervenutadopo la scadenza della pena (Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, dep. 2006, Grado,Rv. 233323 - 01).Si è, inoltre, affermato che il provvedimento di revoca della liberazioneanticipata, conseguente alla commissione di un delitto non colposo mentre sonoin corso di esecuzione più condanne ricomprese in un cumulo, deve investire, seadottato ove sia ancora in corso l’espiazione, tutti i benefici concessi in relazioneall’intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio alprincipio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all’art. 76 cod. pen., secondocui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente(Sez. 1, n. 33139 del 10/09/2025, F., Rv. 288531 - 01).Viceversa, qualora l’esecuzione abbia avuto termine, occorre procedereall’eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse inesecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere allarevoca del beneficio solo in relazione a detta pena (Sez. 1, n. 1070 del17/11/2005, dep. 2006, Grado, Rv. 233323 - 01; in termini Sez. 1, n. 44353 del18/11/2008, Sapia, Rv. 242100 - 01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252270 - 01; Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 - 01).3.

Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che, nel caso di specie,il Tribunale in sede di rinvio, come denunciato dal Pubblico ministero ricorrente, siè effettivamente limitato a prendere atto del principio di diritto espresso in sederescindente in ordine all’impossibilità di configurare, per effetto del riconoscimentodella continuazione tra i due reati associativi, un unico reato, protrattosi dal 1994al 2018.Nondimeno, essendosi al cospetto di un’esecuzione che, secondo quantoindicato nella stessa sentenza rescindente, si era protratta sino al 15 gennaio 2011e che, dunque, al momento della revoca si era conclusa, il Tribunale di sorveglianzaavrebbe dovuto, una volta compiuto tale accertamento preliminare, procedere alloscioglimento del cumulo e, indi, a verificare in relazione a quale vicenda esecutivadovesse essere riferita la commissione del delitto non colposo per cui [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato, individuando, altresì, in relazione a quali riduzioni di pena per laliberazione anticipata già concessa dovesse procedersi alla relativa revoca.

E nonavendo il Collegio di merito provveduto nei termini indicati, il provvedimentoimpugnato deve ritenersi viziato nei termini esposti con l’odierno ricorso.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Bari.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Bari.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1964avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato della liberazione anticipata con leordinanze emesse dal: 1) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 7 ottobre 2004per positiva valutazione dei semestri espiati dal 29 settembre 2000 al 28 marzo2004, con riduzione di 315 giorni; 2) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 4febbraio 2025 per positiva valutazione del semestre trascorso dal 29 marzo 2004al 28 settembre 2004, con riduzione di 45 giorni; 3) Magistrato di sorveglianza diAvellino in data 11 dicembre 2005 per positiva valutazione del semestre dal 17maggio 2006 al 17 novembre 2006, con riduzione di 45 giorni; 4) Magistrato disorveglianza di Avellino in data 17 gennaio 2008 per positiva valutazione deisemestri dal 17 novembre 2006 al 17 novembre 2007, con riduzione di 90 giorni;5) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 4 giugno 2008 per positivavalutazione del semestre dal 17 novembre 2007 al 17 maggio 2008, con riduzionedi 45 giorni; 6) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 24 gennaio 2009 perpositiva valutazione del semestre dal 17 maggio 2008 al 17 novembre 2008, conriduzione di 45 giorni; 7) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 7 settembre2010 per positiva valutazione dei semestri dal 17 novembre 2008 al 17 maggio2010, con riduzione di 135 giorni; 8) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data10 gennaio 2011 per positiva valutazione del semestre del 17 maggio 2010 al 17novembre 2010, con riduzione di 45 giorni.1.1. Con ordinanza in data 25 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diBari, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale territoriale,aveva revocato la liberazione anticipata concessa, per complessivi giorni 765, conle suddette ordinanze. A ragione della decisione, il Collegio aveva osservato cheParisi, dopo la concessione dei benefici, si era reso responsabile di due reati dipartecipazione ad associazione mafiosa: il primo, commesso dal 1994 al 13dicembre 2004, accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello diBari del 28 novembre 2005; e, il secondo, commesso dal giugno 2010 fino al 13aprile 2018, accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Baridel 17 maggio 2022. Inoltre, quest’ultima sentenza aveva anche riconosciuto ilvincolo della continuazione tra i due anzidetti reati associativi, sicché dovevaritenersi che la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse proseguita,ininterrottamente, dal 1994 al 13 aprile 2018, data della sentenza di primo gradoemessa nel procedimento definito dalla sentenza della Corte di appello del 17maggio 2022 e, pertanto, anche in costanza dell’esecuzione della pena detentivaoggetto di valutazione nelle ordinanze di concessione della liberazione anticipata.Pertanto, secondo tale ricostruzione, [OSCURATO:PERSONA] era riuscito, in costanza di detenzione,a prendere le redini di associazione, passando dal ruolo di partecipe a quello direggente del clan di appartenenza, sicché la sua adesione al trattamento, neiperiodi oggetto di valutazione, era stata nulla pur avendo egli mantenuto unacondotta carceraria regolare.1.2. Con sentenza n. 32876 in data 16 settembre 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza di revoca limitatamente alla liberazioneanticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con i provvedimenti indicati ai numeri da 3) a 7),relativi a semestri compresi tra il 17 maggio 2006 e il 17 maggio 2010 e dichiaròinammissibile, nel resto, il ricorso. Infatti, per le liberazioni anticipate concessecon le ordinanze sub 1), 2) e 8), relative, le prime due, ai semestri dal 29settembre 2000 al 28 settembre 2004 e, la terza, al semestre dal 17 maggio al 17novembre 2010, il Tribunale aveva disposto correttamente la revoca, risultandoche il condannato, nel corso della esecuzione delle pene concorrenti, cessata il 15gennaio 2011, aveva commesso (quanto alle prime due) il delitto di associazionemafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre2005, consumato dal 1994 al 13 dicembre 2004; ovvero (quanto alla terza) quellodi associazione mafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 17maggio 2022, consumato dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018. A diversaconclusione doveva, invece, pervenirsi per le liberazioni anticipate concesse con leordinanze sub 3), 4), 5), 6) e 7), tutte relative a semestri, dal 17 maggio 2006 al17 maggio 2010, in cui non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso uno dei duereati associativi legittimanti la revoca. Invero, doveva escludersi che dalriconoscimento della continuazione tra i due reati associativi commessi dal 1994al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010 al 13 aprile 2018 potesse derivarel’accertamento dell’esistenza di un unico reato commesso dal 1994 al 13 aprile2018, essendo stato accertato unicamente che egli aveva commesso due reatiassociativi in due distinti periodi: dal 1994 al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010fino al 13 aprile 2018, senza, invece, commettere, nel periodo intermedio, nél’uno, né l’altro.1.3. Con ordinanza in data 11 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diBari ha, indi, respinto la richiesta della Procura generale di Bari avente ad oggettola revoca ex art. 54, comma 3, Ord. pen. della liberazione anticipata, concessa aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], dal Magistrato di sorveglianza di Avellino relativamente a semestridal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010, per complessivi 360 giorni.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo, con un unico motivo diimpugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 54, comma 3, Ord.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., indipendentemente dall’unicità del disegnocriminoso tra le due menzionate condotte associative, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripresol’attività associativa, secondo quanto accertato nel procedimento cd. Do ut Des,nel giugno 2010, quando egli era ancora detenuto e secondo quanto emerso dauna conversazione captata l’11 gennaio 2011, sempre mentre egli si trovava incostanza di detenzione. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto procedere allarevoca dal momento che: a) i delitti non colposi, comportanti l’eventuale revoca,accertati dalla Corte di appello di Bari con la sentenza del 17 maggio 2022, eranostati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della esecuzione del provvedimento diunificazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Bari il 23dicembre 2010; b) essi erano stati commessi dal giugno del 2010 al 13 aprile2018, dunque successivamente alla concessione della liberazione anticipataconcessa dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con le ordinanze dell’11dicembre 2005, del 17 gennaio 2008, del 4 giugno 2008, del 24 gennaio 2009 edel 7 settembre 2010; c) la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tali delitti era stataaccertata con sentenza passata in giudicato; d) la commissione del nuovo delittoera successiva alla concessione dei benefici da parte del Magistrato disorveglianza. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove l’esecuzioneriguardi più pene concorrenti, così come il beneficio viene concessoindistintamente in relazione alle medesime pene cumulate, allo stesso modo larevoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre sia in corsol’esecuzione di pene cumulate con un unico provvedimento, dovendo la revoca nonriguardare, in tal caso, la sola frazione semestrale nella quale è stato commessoil delitto, ma l’intero arco temporale di espiazione della pena. Per tale motivo, dalmomento che, nel caso di specie, l’esecuzione riguardava più pene concorrenti, larevoca avrebbe dovuto riguardare l’intero arco temporale di espiazione della penaa far data dal 17 maggio 2006. Al contrario, il Tribunale di sorveglianza si sarebbelimitato a uniformarsi alla sentenza rescindente per ciò che concerne la questionedell’esistenza di un unico reato associativo in conseguenza del riconoscimento delvincolo della continuazione, omettendo completamente di motivare in merito allasussistenza delle ulteriori condizioni giustificative della revoca, con conseguenteviolazione degli artt. 54, comma 3, Ord. pen. e 627 cod. proc. pen.3. In data 21 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza.4. In data 6 febbraio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato dedotto cheil Tribunale, quale giudice del rinvio, si sarebbe uniformato al principio di dirittoenunciato in sede rescindente, ovvero che nel periodo compreso tra il 13 dicembre2004 e il giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] non avesse commesso alcun reato. Inoltre, sarebbeinfondata la tesi secondo cui il principio di unitarietà dell’esecuzione di penecumulate postulerebbe la necessità di disporre la revoca “a cascata” di tutta laliberazione anticipata concessa in precedenza nell’ambito del medesimo cumulo.Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità avrebbe, da tempo, affermato che«la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su beneficiconcessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stataposta in essere la condotta criminosa che la giustifica» (pag. 5, sent.annullamento). Pertanto, sarebbe necessario procedere allo “scioglimento delcumulo” per individuare con precisione quale pena fosse in esecuzione al momentodella commissione del nuovo delitto, al fine di limitare la revoca esclusivamente albeneficio concesso in relazione a detta pena; e, conseguentemente, lacommissione del nuovo reato a partire da giugno 2010 potrebbe giustificare, almassimo, la revoca del beneficio relativo al semestre in cui tale condotta ha avutoinizio (17/05/2010 - 17/11/2010), revoca che, infatti, la pronuncia rescindenteavrebbe ritenuto legittima (pag. 7, sent. annullamento). Estendere tale revoca, invia automatica e indiscriminata, ai semestri precedenti (2006 - maggio 2010)significherebbe violare il principio di correlazione e applicare una sanzionesproporzionata e sganciata dal presupposto di legge, costituito dalla «commissionedi delitto non colposo nel corso dell’esecuzione» (art. 54, comma 3, Ord. pen.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 54, comma 3, Ord. pen. dispone che «la condanna per delitto noncolposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione delbeneficio ne comporta la revoca».Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte incui in origine prevedeva la revoca della liberazione anticipata nel caso di condannaper un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamentealla concessione del beneficio, anziché stabilire che la liberazione anticipata siarevocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appareincompatibile con il mantenimento del beneficio (cfr. Corte cost., sentenza del 23maggio 1995, n. 186).Secondo la giurisprudenza di legittimità deve disporsi la revoca dellaliberazione anticipata ove: a) un delitto non colposo sia stato commesso nel corsodella esecuzione della pena o delle pene concorrenti eventualmente unificate in unprovvedimento di cumulo; b) il delitto sia stato commesso successivamente allaconcessione del beneficio da revocare; c) la responsabilità del condannato per taledelitto sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, anche se intervenutadopo la scadenza della pena (Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, dep. 2006, Grado,Rv. 233323 - 01).Si è, inoltre, affermato che il provvedimento di revoca della liberazioneanticipata, conseguente alla commissione di un delitto non colposo mentre sonoin corso di esecuzione più condanne ricomprese in un cumulo, deve investire, seadottato ove sia ancora in corso l’espiazione, tutti i benefici concessi in relazioneall’intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio alprincipio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all’art. 76 cod. pen., secondocui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente(Sez. 1, n. 33139 del 10/09/2025, F., Rv. 288531 - 01).Viceversa, qualora l’esecuzione abbia avuto termine, occorre procedereall’eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse inesecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere allarevoca del beneficio solo in relazione a detta pena (Sez. 1, n. 1070 del17/11/2005, dep. 2006, Grado, Rv. 233323 - 01; in termini Sez. 1, n. 44353 del18/11/2008, Sapia, Rv. 242100 - 01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252270 - 01; Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 - 01).3. Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che, nel caso di specie,il Tribunale in sede di rinvio, come denunciato dal Pubblico ministero ricorrente, siè effettivamente limitato a prendere atto del principio di diritto espresso in sederescindente in ordine all’impossibilità di configurare, per effetto del riconoscimentodella continuazione tra i due reati associativi, un unico reato, protrattosi dal 1994al 2018.Nondimeno, essendosi al cospetto di un’esecuzione che, secondo quantoindicato nella stessa sentenza rescindente, si era protratta sino al 15 gennaio 2011e che, dunque, al momento della revoca si era conclusa, il Tribunale di sorveglianzaavrebbe dovuto, una volta compiuto tale accertamento preliminare, procedere alloscioglimento del cumulo e, indi, a verificare in relazione a quale vicenda esecutivadovesse essere riferita la commissione del delitto non colposo per cui [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato, individuando, altresì, in relazione a quali riduzioni di pena per laliberazione anticipata già concessa dovesse procedersi alla relativa revoca. E nonavendo il Collegio di merito provveduto nei termini indicati, il provvedimentoimpugnato deve ritenersi viziato nei termini esposti con l’odierno ricorso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Bari. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Bari.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris