CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 23054/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3184/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di partecipazione ad associazione semplice, nonché artt. 81 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso che contestano la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre che generici in quanto risolventesi in mere enunciazioni, non sono consentiti in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA]