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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13765/2026

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NTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona del Presidente pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 6384/11/2019 della Commissione tributariaregionale del LAZIO, depositata il 14/11/2019;Numero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unaintimazione di pagamento notificata a mezzo pec a [OSCURATO:PERSONA] riferimento a diverse cartelle di pagamento, di cui n. 14 per debitidi natura tributaria per diversi anni d’imposta, che lo stesso sostenevanon essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata laCTR del Lazio, dichiarata l’ammissibilità dell’originario ricorso in quantotempestivamente proposto dal contribuente, accoglieva l’appello delcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado edannullava tutte le cartelle, con condanna delle appellate al pagamentodelle spese processuali.1.1.

I giudici di appello, dopo aver premesso che:- in atti erano presenti documenti relativi alla notifica di n. 8cartelle di pagamento che non erano oggetto del giudizio;- in altri documenti non vi era alcun riferimento al numero dellacartella oggetto di notificazione, con conseguente irrilevanza deglistessi a fini probatori;- non erano rinvenibili in atti documenti relativi alla notificazionedelle cartelle di pagamento aventi come ultimi tre numeri finali 074,626 e 912;- le cartelle numeri (finali) 944, 866 e 625 erano state notificatealla madre del contribuente; quella n. 068 ad un addetto al ritiro einvece quelli nn. 952, 981, 709, 989, 209 e 918 al portiere;hanno affermato, richiamando gli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973e 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 (erroneamente indicatocome 602) del 1973, e la modifica a tale disposizione apportata dall’art.37, comma 27, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv, con modif., dallalegge n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che:Numero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026- dovevano ritenersi regolari le notifiche delle cartelle nn. 944, 866,625, effettuate a persone diverse dal destinatario dell’atto ma senzainvio della raccomandata informativa, in quanto antecedenti al 4 luglio2006;- dovevano ritenersi, invece, irregolari le notifiche delle cartelle nn.068, 952, 981, 709, 989, 209 e 918, in quanto mancava la prova dellaspedizione della raccomandata informativa;- era irregolare anche la notifica della cartella n. 051 che nonpoteva trarsi dall’elenco delle raccomandate prodotte in giudiziodall’Agenzia delle entrate in quanto privo del timbro postale e inoltrenon era stato prodotto l’avviso di ricevimento di detta raccomandata.1.2.

In relazione alle cartelle regolarmente notificate, i giudici diappello ritenevano infondato l’eccepito difetto di motivazionedell’intimazione di pagamento, essendo ivi riportate le ragioni dellapretesa, chiaramente individuate nella precisa indicazione delle cartelledi pagamento con la specificazione del titolo, dell’annualità diriferimento, delle somme dovute, della data di notifica.

Infine,sostenevano che la regolarità della loro notifica precludeva l’esamedell’eccezione di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potereimpositivo, che avrebbe dovuto farsi valere con la loro tempestivaimpugnazione.

Nonostante ciò, le cartelle andavano annullate inquanto era decorso, tra la data di notifica di ciascuna di esse e lanotifica dell’intimazione impugnata (effettuata in data 02/12/2016)stesse, il termine decennale di prescrizione.2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate e l’agente dellariscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi,cui replica l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevati dalcontroricorrente, possono esaminarsi unitamente ai due mezzi dicassazione proposti.Numero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/20262, Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992.Sostengono le ricorrenti che la CTR aveva del tutto omesso l’esamedella documentazione depositata in atti, comprovante la ritualità dellanotifica delle cartelle prodromiche all’atto impugnato, nonchél’interruzione della prescrizione da parte del Concessionario.3.

Il motivo è infondato e va rigettato.È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata perappurare come la stessa esibisca una motivazione che, a prescinderedalla sua condivisibilità o meno, è comunque effettiva, sia dal punto divista grafico che contenutistico, esattamente incentrata sulle questionidedotte in giudizio dalle parti, dovendosi conseguentemente escluderealcuna ipotesi di nullità della stessa per omessa motivazione o permotivazione meramente apparente.Invero, quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza graficao contenutistica della motivazione, ma l’apparato argomentativo che laCTR ha profuso per addivenire alla decisione senza una correttadisamina della documentazione versata in atti dalle ricorrenti.Al riguardo deve, però ricordarsi che la deduzione di un tale vizionon è più consentita, quand’anche si avesse a riqualificare la censuraai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Vale, invero,l’insuperato insegnamento secondo cui “la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione” (Sez.U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).A ciò aggiungasi che la riqualificazione del motivo di censura aisensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. non gioverebbecomunque alle ricorrenti dovendosi escludere che la CTR abbia omessodi valutare la documentazione cui si fa riferimento nel motivo e cheviene nello stesso riprodotta, come peraltro ammettono le stessericorrenti là dove lamentano «una approfondita valutazione delladocumentazione in atti» (ricorso, pag. 17).4.

Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,primo comma, e 116, primo comma, c.p.c. nonché 2697 c.c. e 26 deld.P.R. n. 602 del 1973.Sostengono le ricorrenti che la CTR aveva errato nel ritenereprovata la mancata notifica dei pregressi atti impositivi, ponendosi incontrasto con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondocui «ricade sul contribuente l’onere di provare di non aver ricevutol’atto impositivo», richiamando al riguardo Cass. n. 3404/2020.Sotto altro profilo la CTR aveva errato nel ritenere viziata la notificadelle cartelle di pagamento effettuata direttamente da parte dell’entedella riscossione mediante raccomandata postale con avviso diricevimento e necessaria la spedizione della raccomandata informativanell’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario.5.

Il motivo è fondato limitatamente alla cartella di pagamentoavente numero (finale) 918, che, sulla scorta dell’avviso di ricevimentoriprodotto a pag. 16 del ricorso, risulta chiaramente essere stataNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026notificata direttamente dall’agente della riscossione ai sensi dellaseconda parte del comma 1 dell’art. 26 citato, che è modalità dinotificazione che non richiede, in caso di consegna al portiere, comeaccaduto nel caso in esame, l’invio della raccomandata informativa (cfr.Cass. n. 10037/2019 e n. 8293/2018, cit.).6.

Con riferimento alle altre cartelle il motivo è inammissibile edinfondato.7.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma,n. 1, c.p.c. là dove le ricorrenti sostengono che «ricade sul contribuentel’onere di provare di non aver ricevuto l’atto impositivo», ponendosi incontrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cuil’onere di provare la regolarità della notifica di un atto impositivo gravasull’amministrazione finanziaria o sull’agente della riscossione che diquell’atto vuole avvalersi (arg. da Cass. n. 5403/2019, n. 25292/2018,n. 21533/2015).Al riguardo, poi, va precisato che la pronuncia di questa Corte citatadalle ricorrenti (Cass. n. 3404/2020) non pone affatto a carico delcontribuente l’onere di provare la mancata ricezione dell’attoimpositivo, ma soltanto l’onere di contestarne l’avvenuta ricezione,incombendo invece sull’amministrazione finanziaria, che di quell’attointende avvalersi, fornire la prova rigorosa del rispetto di tutta lasequenza in cui si articola la procedura notificatoria.

E in quel casoquesta Corte aveva dato atto che l’Agenzia delle entrate aveva«dimostrato» la regolarità della stessa «mediante la produzione dellarelativa relata di notifica».8.

Là dove censura la sentenza impugnata per avere ritenutonecessaria la raccomandata informativa in caso di notifica diretta dellacartella di pagamento da parte del concessionario, il motivo, adesclusione di quanto detto con riferimento alla cartella di pagamentoavente numero finale 918, di cui al precedente p. 5, è inammissibileperché non coglie la ratio decidendi della statuizione d’appello che haNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026escluso che nel caso di specie l’agente della riscossione abbia fattoricorso alla notifica diretta, avendovi invece provveduto, comerisultante dalla stessa documentazione riprodotta nel ricorso (allepagine da 11 a 16), mediante messo notificatore per tutte le cartelleoggetto di impugnazione diverse da quella avente numero finale 918,di cui sopra si è detto.

Modalità di notificazione, quella di cui all’art. 26,comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è alternativarispetto a quella della seconda parte della medesima disposizione,integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale,mentre quella di cui alla prima parte è di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati (messi comunali o agenti della polizia municipale)e che prevede la redazione di una relata di notifica e, in caso diconsegna a persona diversa dal destinatario, l’invio a quest’ultimo dellaraccomandata informativa (cfr., ex multis, Cass. n. 19270/2018).Modalità che, invece, sono espressamente escluse nel caso di notificadiretta, come espressamente prevede l’ultima parte del comma 1 delladisposizione in esame (cfr. Cass. n. 10037/2019; Cass. n. 8293/2018).9.

Da quanto detto discende che correttamente la CTR ha esclusola regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto diimpugnazione diverse da quella (n. finale 918) di cui sopra si è detto,anche con riferimento alla cartella di pagamento n. (finale) 051, attesoche, così come rilevato dal giudice di merito, l’elenco delleraccomandate presentate all’ufficio postale in cui è inclusa laraccomandata informativa relativa alla predetta cartella - ammesso chefosse sufficiente senza il deposito anche dell’avviso di ricevimento ditale raccomandata per verificarne l’esito, ma così non è – è privo diqualsiasi attestazione da parte dell’ufficio postale che ne attestil’effettiva presentazione per la spedizione.10.

Rimane da esaminare la questione della prescrizione che lericorrenti sostengono essere stata interrotta dalla notifica, in momentiNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026precedenti all’atto oggetto del presente giudizio, da diversi atti diintimazione di pagamento indicati negli estratti di ruolo.10.

Il motivo è infondato atteso che l’estratto di ruolo è atto internoall’amministrazione finanziaria, «mero elaborato informaticocontenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruoloafferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna,a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto taleannoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili»(Cass. Sez.

U. n. 26283/2022; sulla distinzione si sono soffermate leSezioni unite anche con la sentenza n. 19704/15).L’estratto di ruolo non è quindi idoneo a provare alcunché, di certonon la notifica delle intimazioni di pagamento indicate nello stesso e,quindi, l’interruzione del termine di prescrizione, la cui provaincombeva sull’amministrazione finanziaria creditrice (Cass. n.5413/2021) e che la stessa avrebbe dovuto fornire dimostrando ilregolare compimento delle procedure notificatorie, osservandosi, alriguardo, che non era neppure onere del contribuente debitorecontestare la generica annotazione riportata negli estratti di ruolo,inidonea a provare alcunché, come sopra si è detto.11.

Al riguardo deve, però, precisarsi che la prescrizione non si ècompiuta con riferimento al credito erariale di cui alla cartella dipagamento n. finale 918, in quanto la stessa, come detto sopra, è stataregolarmente notificata in data 6 aprile 2013 e l’intimazioneimpugnata, avente efficacia interruttiva del termine prescrizionale, èstata notificata a distanza di meno di tre anni, a mezzo pec in data 21febbraio 2016, come si legge nella sentenza impugnata.11.

In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, neitermini di cui in motivazione, rigettato il primo.

La sentenza impugnatava cassata con riferimento al motivo accolto e la causa va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversaNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026composizione, anche per la regolamentazione delle spese processualidel presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata conriferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona del Presidente pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 6384/11/2019 della Commissione tributariaregionale del LAZIO, depositata il 14/11/2019;Numero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unaintimazione di pagamento notificata a mezzo pec a [OSCURATO:PERSONA] riferimento a diverse cartelle di pagamento, di cui n. 14 per debitidi natura tributaria per diversi anni d’imposta, che lo stesso sostenevanon essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata laCTR del Lazio, dichiarata l’ammissibilità dell’originario ricorso in quantotempestivamente proposto dal contribuente, accoglieva l’appello delcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado edannullava tutte le cartelle, con condanna delle appellate al pagamentodelle spese processuali.1.1. I giudici di appello, dopo aver premesso che:- in atti erano presenti documenti relativi alla notifica di n. 8cartelle di pagamento che non erano oggetto del giudizio;- in altri documenti non vi era alcun riferimento al numero dellacartella oggetto di notificazione, con conseguente irrilevanza deglistessi a fini probatori;- non erano rinvenibili in atti documenti relativi alla notificazionedelle cartelle di pagamento aventi come ultimi tre numeri finali 074,626 e 912;- le cartelle numeri (finali) 944, 866 e 625 erano state notificatealla madre del contribuente; quella n. 068 ad un addetto al ritiro einvece quelli nn. 952, 981, 709, 989, 209 e 918 al portiere;hanno affermato, richiamando gli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973e 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 (erroneamente indicatocome 602) del 1973, e la modifica a tale disposizione apportata dall’art.37, comma 27, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv, con modif., dallalegge n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che:Numero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026- dovevano ritenersi regolari le notifiche delle cartelle nn. 944, 866,625, effettuate a persone diverse dal destinatario dell’atto ma senzainvio della raccomandata informativa, in quanto antecedenti al 4 luglio2006;- dovevano ritenersi, invece, irregolari le notifiche delle cartelle nn.068, 952, 981, 709, 989, 209 e 918, in quanto mancava la prova dellaspedizione della raccomandata informativa;- era irregolare anche la notifica della cartella n. 051 che nonpoteva trarsi dall’elenco delle raccomandate prodotte in giudiziodall’Agenzia delle entrate in quanto privo del timbro postale e inoltrenon era stato prodotto l’avviso di ricevimento di detta raccomandata.1.2. In relazione alle cartelle regolarmente notificate, i giudici diappello ritenevano infondato l’eccepito difetto di motivazionedell’intimazione di pagamento, essendo ivi riportate le ragioni dellapretesa, chiaramente individuate nella precisa indicazione delle cartelledi pagamento con la specificazione del titolo, dell’annualità diriferimento, delle somme dovute, della data di notifica. Infine,sostenevano che la regolarità della loro notifica precludeva l’esamedell’eccezione di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potereimpositivo, che avrebbe dovuto farsi valere con la loro tempestivaimpugnazione. Nonostante ciò, le cartelle andavano annullate inquanto era decorso, tra la data di notifica di ciascuna di esse e lanotifica dell’intimazione impugnata (effettuata in data 02/12/2016)stesse, il termine decennale di prescrizione.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate e l’agente dellariscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi,cui replica l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevati dalcontroricorrente, possono esaminarsi unitamente ai due mezzi dicassazione proposti.Numero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/20262, Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992.Sostengono le ricorrenti che la CTR aveva del tutto omesso l’esamedella documentazione depositata in atti, comprovante la ritualità dellanotifica delle cartelle prodromiche all’atto impugnato, nonchél’interruzione della prescrizione da parte del Concessionario.3. Il motivo è infondato e va rigettato.È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata perappurare come la stessa esibisca una motivazione che, a prescinderedalla sua condivisibilità o meno, è comunque effettiva, sia dal punto divista grafico che contenutistico, esattamente incentrata sulle questionidedotte in giudizio dalle parti, dovendosi conseguentemente escluderealcuna ipotesi di nullità della stessa per omessa motivazione o permotivazione meramente apparente.Invero, quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza graficao contenutistica della motivazione, ma l’apparato argomentativo che laCTR ha profuso per addivenire alla decisione senza una correttadisamina della documentazione versata in atti dalle ricorrenti.Al riguardo deve, però ricordarsi che la deduzione di un tale vizionon è più consentita, quand’anche si avesse a riqualificare la censuraai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Vale, invero,l’insuperato insegnamento secondo cui “la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione” (Sez.U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).A ciò aggiungasi che la riqualificazione del motivo di censura aisensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. non gioverebbecomunque alle ricorrenti dovendosi escludere che la CTR abbia omessodi valutare la documentazione cui si fa riferimento nel motivo e cheviene nello stesso riprodotta, come peraltro ammettono le stessericorrenti là dove lamentano «una approfondita valutazione delladocumentazione in atti» (ricorso, pag. 17).4. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,primo comma, e 116, primo comma, c.p.c. nonché 2697 c.c. e 26 deld.P.R. n. 602 del 1973.Sostengono le ricorrenti che la CTR aveva errato nel ritenereprovata la mancata notifica dei pregressi atti impositivi, ponendosi incontrasto con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondocui «ricade sul contribuente l’onere di provare di non aver ricevutol’atto impositivo», richiamando al riguardo Cass. n. 3404/2020.Sotto altro profilo la CTR aveva errato nel ritenere viziata la notificadelle cartelle di pagamento effettuata direttamente da parte dell’entedella riscossione mediante raccomandata postale con avviso diricevimento e necessaria la spedizione della raccomandata informativanell’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario.5. Il motivo è fondato limitatamente alla cartella di pagamentoavente numero (finale) 918, che, sulla scorta dell’avviso di ricevimentoriprodotto a pag. 16 del ricorso, risulta chiaramente essere stataNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026notificata direttamente dall’agente della riscossione ai sensi dellaseconda parte del comma 1 dell’art. 26 citato, che è modalità dinotificazione che non richiede, in caso di consegna al portiere, comeaccaduto nel caso in esame, l’invio della raccomandata informativa (cfr.Cass. n. 10037/2019 e n. 8293/2018, cit.).6. Con riferimento alle altre cartelle il motivo è inammissibile edinfondato.7. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma,n. 1, c.p.c. là dove le ricorrenti sostengono che «ricade sul contribuentel’onere di provare di non aver ricevuto l’atto impositivo», ponendosi incontrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cuil’onere di provare la regolarità della notifica di un atto impositivo gravasull’amministrazione finanziaria o sull’agente della riscossione che diquell’atto vuole avvalersi (arg. da Cass. n. 5403/2019, n. 25292/2018,n. 21533/2015).Al riguardo, poi, va precisato che la pronuncia di questa Corte citatadalle ricorrenti (Cass. n. 3404/2020) non pone affatto a carico delcontribuente l’onere di provare la mancata ricezione dell’attoimpositivo, ma soltanto l’onere di contestarne l’avvenuta ricezione,incombendo invece sull’amministrazione finanziaria, che di quell’attointende avvalersi, fornire la prova rigorosa del rispetto di tutta lasequenza in cui si articola la procedura notificatoria. E in quel casoquesta Corte aveva dato atto che l’Agenzia delle entrate aveva«dimostrato» la regolarità della stessa «mediante la produzione dellarelativa relata di notifica».8. Là dove censura la sentenza impugnata per avere ritenutonecessaria la raccomandata informativa in caso di notifica diretta dellacartella di pagamento da parte del concessionario, il motivo, adesclusione di quanto detto con riferimento alla cartella di pagamentoavente numero finale 918, di cui al precedente p. 5, è inammissibileperché non coglie la ratio decidendi della statuizione d’appello che haNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026escluso che nel caso di specie l’agente della riscossione abbia fattoricorso alla notifica diretta, avendovi invece provveduto, comerisultante dalla stessa documentazione riprodotta nel ricorso (allepagine da 11 a 16), mediante messo notificatore per tutte le cartelleoggetto di impugnazione diverse da quella avente numero finale 918,di cui sopra si è detto. Modalità di notificazione, quella di cui all’art. 26,comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è alternativarispetto a quella della seconda parte della medesima disposizione,integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale,mentre quella di cui alla prima parte è di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati (messi comunali o agenti della polizia municipale)e che prevede la redazione di una relata di notifica e, in caso diconsegna a persona diversa dal destinatario, l’invio a quest’ultimo dellaraccomandata informativa (cfr., ex multis, Cass. n. 19270/2018).Modalità che, invece, sono espressamente escluse nel caso di notificadiretta, come espressamente prevede l’ultima parte del comma 1 delladisposizione in esame (cfr. Cass. n. 10037/2019; Cass. n. 8293/2018).9. Da quanto detto discende che correttamente la CTR ha esclusola regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto diimpugnazione diverse da quella (n. finale 918) di cui sopra si è detto,anche con riferimento alla cartella di pagamento n. (finale) 051, attesoche, così come rilevato dal giudice di merito, l’elenco delleraccomandate presentate all’ufficio postale in cui è inclusa laraccomandata informativa relativa alla predetta cartella - ammesso chefosse sufficiente senza il deposito anche dell’avviso di ricevimento ditale raccomandata per verificarne l’esito, ma così non è – è privo diqualsiasi attestazione da parte dell’ufficio postale che ne attestil’effettiva presentazione per la spedizione.10. Rimane da esaminare la questione della prescrizione che lericorrenti sostengono essere stata interrotta dalla notifica, in momentiNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026precedenti all’atto oggetto del presente giudizio, da diversi atti diintimazione di pagamento indicati negli estratti di ruolo.10. Il motivo è infondato atteso che l’estratto di ruolo è atto internoall’amministrazione finanziaria, «mero elaborato informaticocontenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruoloafferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna,a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto taleannoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili»(Cass. Sez. U. n. 26283/2022; sulla distinzione si sono soffermate leSezioni unite anche con la sentenza n. 19704/15).L’estratto di ruolo non è quindi idoneo a provare alcunché, di certonon la notifica delle intimazioni di pagamento indicate nello stesso e,quindi, l’interruzione del termine di prescrizione, la cui provaincombeva sull’amministrazione finanziaria creditrice (Cass. n.5413/2021) e che la stessa avrebbe dovuto fornire dimostrando ilregolare compimento delle procedure notificatorie, osservandosi, alriguardo, che non era neppure onere del contribuente debitorecontestare la generica annotazione riportata negli estratti di ruolo,inidonea a provare alcunché, come sopra si è detto.11. Al riguardo deve, però, precisarsi che la prescrizione non si ècompiuta con riferimento al credito erariale di cui alla cartella dipagamento n. finale 918, in quanto la stessa, come detto sopra, è stataregolarmente notificata in data 6 aprile 2013 e l’intimazioneimpugnata, avente efficacia interruttiva del termine prescrizionale, èstata notificata a distanza di meno di tre anni, a mezzo pec in data 21febbraio 2016, come si legge nella sentenza impugnata.11. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, neitermini di cui in motivazione, rigettato il primo. La sentenza impugnatava cassata con riferimento al motivo accolto e la causa va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversaNumero registro generale 14551/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 13765/2026Data pubblicazione 12/05/2026composizione, anche per la regolamentazione delle spese processualidel presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata conriferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris